Adeguati assetti: vedere prima, decidere meglio. Il metodo per far crescere la tua PMI
Gli adeguati assetti non servono a produrre documenti, ma a vedere in tempo. Perché l'art. 2086 c.c. è uno strumento di governo, non solo un obbligo.
In questo quadro, particolare attenzione merita invece la proroga del riconoscimento delle "altre" detrazioni con la previsione di alcune modifiche, ed in particolare:
Vediamo dunque nel dettaglio come si prospetta la situazione attuale alla luce dei vantaggi fiscali previsti dalla nuova Finanziaria.
DETRAZIONE DEL 110%
Per quanto riguarda la detrazione del 110% di cui all'art. 119, DL n. 34/2020 risulta una generale conferma degli interventi agevolabili nonché della possibilità di optare per lo sconto in fattura/cessione del credito in luogo della fruizione in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante.
PROROGA TERMINI SOSTENIMENTO SPESE AGEVOLABILI
La proroga relativa alla data di sostenimento delle spese non è univoca ma differenziata in base all'intervento, al soggetto e all'immobile.
In particolare, dalla nuova formulazione del comma 8-bis dell'art. 119, risulta ora che:
RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO "ORDINARIO"
Con la modifica dell'art. 16, commi 1, 1-bis e 1-ter, DL n. 63/2013è prorogato dal 31.12.2021 al 31.12.2024 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative a:
Tale proroga comporta la proroga alla stessa data (31.12.2024) anche di:
"BONUS FACCIATE"
Con la modifica dell'art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020, il c.d. "bonus facciate", relativo alle spese per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68, è riconosciuto nella misura del 60% (anziché del 90%) per le spese sostenute nel 2022.
"BONUS MOBILI"
Con la modifica dell'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, il c.d. "bonus mobili" è prorogato alle spese sostenute fino al 2024 con le seguenti novità:
a prescindere dall'ammontare delle spese di "ristrutturazione" propedeutiche al bonus.
"BONUS VERDE"
Con la modifica dell'art. 1, comma 12, Legge n. 205/2017, Finanziaria 2018, il c.d. "bonus verde", ossia la detrazione del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, relativa agli interventi di:
è riconosciuta anche per il 2022, 2023 e 2024.
Gli adeguati assetti non servono a produrre documenti, ma a vedere in tempo. Perché l'art. 2086 c.c. è uno strumento di governo, non solo un obbligo.