Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

q

Si conclude la vicenda iniziata nel 2018 quando fu decretato il fallimento della “Reggiana Calcio 1919”. Fra gli altri imputati per bancarotta fraudolenta, anche Mike Piazza e Alicia Piazza Richter difesi an…

Inchiesta archiviata. Nel collegio difensivo anche Donatella Minutolo di Malerba&Partners

Il 27 febbraio di quest’anno il procedimento penale a carico dei patron della Reggiana Calcio si è concluso con un’archiviazione. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Reggio Emilia, Luca Ramponi, ha accolto la richiesta degli stessi Pubblici Ministeri Giacomo Forte e Giulia Stignani e disposto l’archiviazione dell’indagine per il reato di bancarotta fraudolenta a carico dei 16 imputati fra cui anche Mike Piazza e Alicia Piazza Richter.

Crack Reggiana Calcio: La vicenda e l’inchiesta

Nel luglio del 2018 venne disposta la liquidazione del club a cui seguì poi la dichiarazione di fallimento già nel mese di dicembre. 

A questo punto, si apre l’inchiesta della magistratura, con l’iscrizione di 16 persone nel registro degli indagati per i reati di bancarotta fraudolenta e falso in bilancio. 

La perizia tecnica

Gli stessi PM Forte e Stignani avevano richiesto una perizia tecnica d’ufficio per accertare le responsabilità degli imputati.

È proprio questa consulenza tecnica a “scagionare” gli imputati evidenziando, tra l’altro, che la continua finanza apportata dai soci, non è riuscita a colmare l’erosione del patrimonio netto per effetto dei risultati economici negativi della gestione societaria.

L’archiviazione

Per Mike Piazza e Alicia Piazza Richter – rappresentati dagli avvocati Donatella Minutolo del team legal di Malerba&Partners e Alessandro Simionato – è la fine di un incubo, come loro stessi affermano, al pari di tutti gli imputati.

È bene ricordare, infatti, che i due coniugi non sono affatto degli sconosciuti: lui, Mike, eroe del baseball americano, lei, Alicia, modella ed ex attrice. Il loro arrivo alla Reggiana segnò l’inizio di un’avventura di entusiasmo per il club.

L’inchiesta per bancarotta fraudolenta aveva inevitabilmente macchiato la reputazione dei coniugi agli occhi dei tifosi, adombrando l’ipotesi dell’illecito.

“Oggi invece non ci sono più dubbi” dice l’Avv. Minutolo del team legal di Malerba&Partners “la condotta di Alicia e Mike Piazza non solo è stata lecita nella gestione del patrimonio della Reggiana ma è anche stata uno strenuo tentativo di salvataggio del club.

Scopri di più sul nostro team legal e sul nostro servizio di Consulenza Legale Specialistica.

q

La Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa è operativa dal 15 novembre 2021. Per portare gli imprenditori a sfruttare sempre di più tale strumento, il Consiglio dei Ministri ha da poco introdotto alcune…

I nuovi strumenti a supporto della Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa (CNC)

di Federico Valenza

Fin da subito abbiamo seguito l’introduzione della Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa (CNC), la procedura volontaria che permette agli imprenditori di prevenire il fallimento delle proprie aziende. Ne abbiamo già parlato sul nostro blog, per avere un’idea dei vantaggi e delle informazioni più tecniche, guardate il video.

Lo strumento è operativo dal 15 novembre 2021, ma a distanza di più di un anno si riscontra uno scarso utilizzo della CNC: sono pochi gli imprenditori che l’hanno volontariamente sfruttata per evitare il fallimento e in più con pochi esiti positivi. Vediamo alcuni numeri.

A un anno dall’entrata in vigore sono state depositate 475 istanze totali in tutta Italia di cui il 21% solo in Lombardia

Ma quali sono le difficoltà nell’attuazione della CNC?

In primo luogo, è bene sottolineare gli ostacoli per la diffusione che sono, nominalmente:

  • impossibilità di raggiungere accordi transattivi con creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail)
  • tempistiche dilungate per accedere alla procedura per le difficoltà in fase di presentazione della documentazione necessaria.

Le novità al PNRR introdotte dal Consiglio dei Ministri

La Composizione Negoziata della Crisi è uno strumento dalle potenzialità enormi per la nostra economia – se volete approfondirle, potete leggere gli approfondimenti scritti sul nostro blog, iniziando da questo. Ed è proprio per questi vantaggi che il Governo ha scelto di dare un ulteriore impulso all’utilizzo di questo strumento, provando a spingere gli imprenditori a far ricorso alla CNC prima che si giunga alle estreme conseguenze.

Il 16 febbraio 2023, il Consiglio dei Ministri ha dunque approvato lo schema di decreto sul PNRR, il quale all’art. 39 introduce alcune misure per supportare il successo delle CNC, agevolandone la diffusione e di conseguenza l’applicazione concreta da parte delle imprese con una più significativa esposizione debitoria.

In particolare, sono tre le misure previste per incentivare l’utilizzo della CNC:

  1. introduzione dell’accordo transattivo: l’imprenditore, durante le trattative avviate dell’esperto indipendente, ha la facoltà di proporre accordi transattivi con i creditori pubblici che prevedano il pagamento del debito, in modo parziale o dilazionato, in misura non inferiore a quanto potrebbe conseguire dalla liquidazione giudiziale.
  2. ammissione dell’autodichiarazione: al fine di contrastare le frequenti difficoltà e rallentamenti per accedere alla procedura, il decreto ammette un’autodichiarazione con la quale il soggetto-imprenditore, prima di presentare l’istanza di nomina dell’esperto, attesta di aver fatto richiesta di tutte le certificazioni necessarie.
  3. misure premiali: si prevede che, per il debitore che abbia agito in modo tempestivo e corretto, l’Agenzia delle Entrate possa concedere piani di rateazioni fino a 120 rate (in precedenza 72), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa rappresentata su istanza dell’impresa e sottoscritta dall’esperto.

Il commento dei Commercialisti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il comunicato stampa di venerdì 17 febbraio 2023 si è espresso in modo più che favorevole all’approvazione dello schema di decreto.

Il presidente Elbano de Nuccio ha infatti commentato con entusiasmo affermando “si tratta di disposizioni ragionevoli che intendono supportare effettivamente le imprese italiane nel superamento delle situazioni di crisi e volte alla tutela della continuità aziendale”.

Non resta che attendere e lavorare perché la CNC entri di diritto fra gli strumenti più utilizzati, evitando di erodere il nostro tessuto economico, già provato dalle numerose crisi susseguitesi negli ultimi anni.

q

Continuano i nostri approfondimenti tecnici in materia di Tregua Fiscale nella Legge di Bilancio 2023 (Finanziaria). Arriva, con altre novità, anche la rottamazione quater.

Regole, tempistiche e modalità di adesione per i contribuenti

di Emilio Veneziano

Le novità per i debiti dei contribuenti non si esauriscono. Il Legislatore ha infatti introdotto una nuova possibilità di definizione agevolata delle cartelle di pagamento, la c.d. “rottamazione-quater”. Ma chi potrà usufruirne e soprattutto entro quando?

Cos’è la rottamazione-quater?

In primis, occorre definire l’istituto. Si tratta di uno strumento che consente al contribuente debitore di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento in unica soluzione / rateale delle somme:

  • affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
  • maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Per usufruire di tale definizione è però richiesta la presentazione dell’apposita domanda entro il 30 aprile di quest’anno, in via telematica.

Su quali debiti si può agire con la rottamazione-quater?

La definizione agevolata interessa i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, la definizione agevolata è consentita con riferimento a “tutti i carichi” affidati nel periodo di riferimento, compresi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione / sospensione;
  • già oggetto di una precedente definizione agevolata, ancorché decaduta.

La “rottamazione-quater” è inoltre consentita:

  • limitatamente agli interessi (comprese le c.d. “maggiorazioni”) e alle somme maturate a titolo di aggio, anche con riferimento alle sanzioni amministrative diverse da quelle riferite a:
  • violazioni tributarie;
  • violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi previdenziali;
  • per i debiti risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria (Casse previdenziali professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc.) e per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria, a fronte dell’adozione di apposite delibere entro il 31.1.2023.

Quali somme sono escluse dalla definizione?

La definizione agevolata in esame non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

  • recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe / ammende / sanzioni dovute a seguito di provvedimenti / sentenze penali di condanna;
  • risorse proprie tradizionali previste nonché IVA riscossa all’importazione.

Come si aderisce alla rottamazione-quater?

Come già detto, il soggetto interessato deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare entro il 30 aprile (oppure integrando una dichiarazione già presentata, sempre entro questa data). È importante ricordare che, sempre nella dichiarazione, va indicato il numero di rate scelte per la rottamazione, oltre ad alcune informazioni aggiuntive.

Come si presenta la domanda di rottamazione-quater?

La presentazione avviene sempre in via, sul sito dell’Agenzia Entrate – Riscossioni utilizzando una delle seguenti modalità alternative on-line:

  • nell’area riservata, accedendo con le credenziali SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi) 
  • nell’area pubblica, compilando il form ed allegando il documento di riconoscimento.

Dopo la presentazione della domanda il contribuente riceve dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione due diverse tipologie di comunicazioni, sulla base dell’area scelta per l’accesso:

Area riservata

Il contribuente riceve una mail di presa in carico, con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.

Area pubblica

Il contribuente riceve:

  • una prima mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro 72 ore. La mancata convalida entro tale termine determina l’annullamento automatico della domanda;
  • una seconda mail, successivamente alla convalida, di presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
  • una terza mail, se la documentazione allegata è corretta, con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.

Cosa accade dopo la presentazione della domanda?

Entro il 30 giugno di quest’anno, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione comunica al contribuente l’accoglimento o il diniego della domanda. In particolare:

In caso di accoglimento la comunicazione contiene l’indicazione:

  • di quanto dovuto per la definizione
  • della scadenza dei pagamenti, a seconda della scelta del contribuente (unica soluzione / rateale) contenuta nella domanda
  • delle informazioni per richiedere la domiciliazione del pagamento sul c/c.

Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento precompilati

In caso di diniego la comunicazione contiene solo l’indicazione dei motivi per cui la domanda non è stata accolta.

Modalità di pagamento

In caso di accoglimento della domanda, dunque, la comunicazione arriva al contribuente entro il 30 giugno di quest’anno e contiene le informazioni sulle somme dovute, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.

Le modalità di pagamento sono tre, alternative:

  1. mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione
  2. mediante i moduli precompilati allegati alla comunicazione dell’Agente della riscossione
  3. presso lo sportello dell’Agente della riscossione.

Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio di quest’anno oppure in un massimo di 18 rate consecutive di pari importo.

Nel caso del pagamento rateale:

  • la prima e seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, vanno corrisposte rispettivamente entro il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023
  • le restanti (16) rate, di pari importo, devono essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2024.

Dal 1° agosto di quest’anno, invece, sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo ed è importante sottolineare che non è applicabile la dilazione prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

Cosa accade in caso di omesso/insufficiente o tardivo versamento?

Quando una di queste tre ipotesi ricorre (anche su un’unica soluzione o una sola rata) si determina l’inefficacia della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Soffermiamoci su un punto importante: l’Agenzia si è recentemente pronunciata su questo punto e in particolare sulle differenze fra questa nuova rottamazione e la precedente, la rottamazione-ter. Per l’Agenzia, la nuova disciplina non preclude la rateizzazione del debito residuo e pertanto è possibile richiedere il relativo pagamento di:

  • 72 rate mensili massimo (se l’importo è superiore a € 120.000 va documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà)
  • 120 rate mensili massimo (in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dovuta alla congiuntura economica).

La stessa Agenzia afferma che la tolleranza ammessa non può essere superiore a 5 giorni; dunque, si ammette un ritardo relativamente contenuto nel versamento.

Quali effetti ha l’accoglimento della definizione?

Nel momento in cui la domanda di rottamazione-quater viene accolta:

  • per i carichi che ne costituiscono l’oggetto sono sospesi:
  • i termini di prescrizione / decadenza
  • gli obblighi di pagamento di precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione, fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione (al 31.7.2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate)
  • l’Agente della riscossione non può:
  • avviare nuove azioni esecutive o proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo
  • iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche
  • il debitore non è considerato inadempiente ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.
  • in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione.

Per maggiori informazioni riguardo la procedura di Rottamazione - Quater non esitate a contattarci. I nostri consulenti finanziari sono a vostra disposizione per guidarvi in ogni step della procedura.

q

La prima parte di questo percorso nelle novità della Legge di Bilancio 2023 sulla Tregua Fiscale ha fissato alcuni pilastri che saranno di grande interesse quest’anno. In questa seconda parte ci concentriamo…

Le novità degli istituti definitori

Perché è così importante occuparsi di tregua fiscale nel contesto normativo attuale? La risposta appare piuttosto semplice: attualmente il nostro Paese sconta un ammontare pari a 1.100 miliardi non recuperati, un buco enorme che mette a dura prova la resistenza economica dell’Italia.

È dunque anche sulla riscossione o recupero coattivo che Governo in primis ma anche Parlamento dimostreranno la propria efficienza e il cambio di passo rispetto alla situazione precedente. Per questo è importante in questa seconda parte del nostro percorso sulla tregua fiscale comprendere bene quali sono le novità sugli istituti definitori, quelli attraverso i quali potremo recuperare almeno in parte quel miliardo di buco del nostro fisco.

In particolare, ci occuperemo qui di:

  1. Adesione e definizione agevolata degli atti di accertamento
  2. Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti
  3. Conciliazione agevolata delle liti fiscali pendenti
  4. Rinuncia agevolata dei giudizi tributari
  5. Regolarizzazione degli omessi versamenti delle rate negli istituti definitori

1. ADESIONE E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO

Partendo dai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, con la Legge di Bilancio 2023 viene confermata la possibilità di definire gli atti di accertamento. Ma questo è possibile, come evidenzia la Relazione Illustrativa, purché tali atti non siano stati impugnati, non siano già decorsi i termini del ricorso o non siano notificati dall’Agenzia entro il 31 marzo 2023.

In due diversi casi si applica la sanzione ridotta a 1/18 del minimo, e in particolare in caso di:

  • Accertamenti con adesione: per PVC consegnati entro il 31 marzo di quest’anno, avvisi non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e notificati dopo entro il 31 marzo 2023. O ancora per atti di accertamento con adesione relativi agli inviti obbligatori notificati entro il 31 marzo (ex art. 5-ter, D.Lgs. n. 218/97);
  • Definizione in acquiescenza: per avvisi non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, quelli notificati all’Agenzia delle Entrate nonché una definizione che richiede il versamento della sanzione irrogata ridotta a 1/18 e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

Il Legislatore si è anche soffermato sulle somme dovute che non possono essere compensate con crediti nella disponibilità del debitore: queste, infatti, possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate/trimestre. Gli unici limiti sono l’importo – sempre pari, non variabile – e la scadenza per il pagamento, fissata per l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.

Come per altri casi, anche qui si attende l’emanazione delle disposizioni attuative da parte dell’Agenzia delle Entrate.

2. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI PENDENTI

In questo caso il riferimento è alle controversie tributarie di cui sono parte anche l’Agenzia delle Entrate o delle Dogane con oggetto atti impositivi come avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e altri. Rientrano in tale definizione le controversie:

  • ancora pendenti al 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado di giudizio;
  • con ricorso in primo grado notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 con processo non ancora concluso.

Non vi rientrano invece le liti che riguardano risorse proprie tradizionali oppure somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato (art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589). Anche in questo caso, si attendono le disposizioni attuative da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Benefici

In primis il beneficio di questo tipo di mezzo sta proprio nella chiusura della lite – da una parte, dunque, la fine dell’incombenza in capo al debitore, dall’altra il recupero di almeno parte delle somme dovute da parte dello Stato. Perché ciò avvenga, è richiesto il pagamento di una somma pari al valore della controversia; in altre parole, l’importo del tributo dovuto al netto di interessi ed eventuali altre sanzioni (art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/92).

Ma cosa accade quando è l’Agenzia a soccombere ovvero a perdere la lite? In questo caso basta il pagamento di una percentuale del valore della lite, ma questo varia in base al grado di giudizio:

  • se avviene in primo grado, è richiesto il 40% del valore della lite;
  • se avviene in secondo grado, è richiesto il 15%.

Diversa è invece la circostanza in cui il ricorso viene accolto solo parzialmente e dunque la soccombenza è sia dell’Agenzia che del contribuente: in questo caso si pretende l’intera somma relativa alla parte di atto confermata dalla pronuncia (ovvero la parte della pronuncia che dà ragione all’Agenzia) oppure una somma fra il 40% e il 15% per la parte di atto annullata (per la parte che dà invece ragione al contribuente).

Ultimo caso degno di nota sono le controversie dinanzi alla Corte di Cassazione: se in questi casi l’Agenzia è soccombente in ogni precedente grado di giudizio, si chiede il versamento del 5% del valore della controversia per la definizione della stessa.

Modalità di presentazione della domanda

Può presentare richiesta il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo o vi è subentrato o ne è legittimato. La scadenza per l’inoltro è il 30 giugno 2023.

Cosa accade dopo la definizione agevolata?

Una volta presentata la domanda, la controversia è sospesa fino al 10 luglio 2023. Il soggetto che ha fatto richiesta deve depositare la copia della domanda di definizione agevolata (e copia del versamento di quanto dovuto). A questo punto, l’organo giurisdizionale sospende le attività fino alla risposta, positiva o negativa, alla domanda di definizione agevolata.

Cosa accade in caso di diniego?

Il contribuente a cui è stata negata questa strada può impugnare il diniego dinanzi all’organo giurisdizionale entro 60 giorni.

3. CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI PENDENTI

La definizione agevolata non è l’unico strumento messo a disposizione del contribuente: nella Legge di Bilancio 2023, infatti, è confermata la conciliazione agevolata delle controversie dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

È infatti possibile ricorrere a un accordo conciliativo che prevede la riduzione della sanzione a 1/18 del minimo insieme agli interessi e accessori. Non è però possibile ricorrere alla conciliazione agevolata per le liti che riguardano risorse proprie tradizionali e somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato. Il vantaggio della conciliazione sta, ovviamente, nella possibilità di non ricorrere a un organo giurisdizionale ma giungere a un accordo fra le parti. È infatti sufficiente il versamento delle somme dovute (in unica soluzione o a rate) entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo: una volta ottemperato questo dovere, la conciliazione è perfezionata.

4. RINUNCIA AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI

È possibile anche che il contribuente non desideri proseguire con la lite e scelga dunque di interrompere la controversia. In questo caso il Legislatore della Legge di Bilancio 2023 consente di rinunciare in casi specifici. Ciò può accadere a seguito della definizione transattiva della controparte nei casi in cui la lite sia giunta dinanzi alla Corte di Cassazione, abbia per oggetto atti impositivi e veda come controparte l’Agenzia delle Entrate.

Perché si perfezioni questa rinuncia è necessaria la sottoscrizione dell’accordo fra le parti e il pagamento delle somme dovute (imposte, sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, interessi ed eventuali accessori) entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo. Una volta avvenuta la rinuncia, il soggetto ovviamente non può più vantare diritti sulle somme (non può chiederne la restituzione).

Anche in questo caso, la rinuncia non può avvenire in controversie che vertono su risorse proprie tradizionali e somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato.

5. REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI VERSAMENTI DELLE RATE NEGLI ISTITUTI DEFINITORI

In materia di tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il Legislatore conferma la possibilità di regolarizzare la posizione con versamento integrale della sola imposta e dell’omesso o insufficiente versamento entro il 1° gennaio 2023 delle somme dovute a seguito di istituti definitori quali:

  • conciliazioni
  • accertamenti con adesione
  • acquiescenza degli avvisi di accertamento, rettifica o liquidane
  • procedure di reclamo o mediazione

Perché si perfezioni tale possibilità, si richiede il versamento della somma dovuta in unica soluzione o a rate entro il 31 marzo di quest’anno.

q

La legge 197/2022 è in vigore. Parliamo della c.d. Legge Finanziaria (o Legge di Bilancio) del 2023 che determinerà gran parte delle politiche che vedremo discusse quest’anno. In quest’articolo ci concentria…

Le novità della Legge di Bilancio 2023 – Parte I

L’art. 1 commi da 153 a 159 e da 166 a 251 della nuova Legge Finanziaria sono dedicati alla regolarizzazione di violazioni di diversa natura, chiusura di liti pendenti e rottamazione o stralcio delle cartelle. In gergo non tecnico le disposizioni che trattano di questi temi sono chiamate di “tregua fiscale”, il cui punto focale sta nella risoluzione di posizioni non regolari in via agevolata.

Le principali misure della tregua fiscale contenute nella Finanziaria sono di diversa natura, ovvero:

  1. Controllo automatizzato delle dichiarazioni cioè la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di tale controllo con conseguente modifica delle modalità di rateizzazione e dei termini di notifica cartelle di pagamento per periodo di imposta 2019;
  2. Regolarizzazione delle irregolarità formali;
  3. Ravvedimento speciale, riferito alle violazioni delle dichiarazioni relative al 2021 e anni precedenti.

CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI

La Finanziaria conferma la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso (2019, 2020 e 2021), risultanti dalle comunicazioni di irregolarità per le quali il termine di pagamento (30 giorni dal ricevimento della comunicazione) non è ancora scaduto all'1.1.2023, ovvero recapitate successivamente a tale data (cfr. artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72, art. 2, comma 2, D.lgs. n. 462/97).

Perché si parla di definizione agevolata? Perché agevola il contribuente in posizione non regolare nel pagamento di imposte e contributi previdenziali dovuti ma anche degli interessi ed eventuali somme aggiuntive. A ciò si aggiunge una riduzione del 3% della sanzione (al posto del 30% ridotto al 10%) senza però prevedere una riduzione delle imposte non versate o versate in ritardo. Detti pagamenti devono avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione a pena di inefficacia della definizione.

Cosa accade, invece, alle somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità il cui pagamento rateale è ancora in corso all'1.1.2023? In questi casi, qualora non sia già decaduta la rateazione, le somme possono essere definite con il pagamento del debito residuo a diverso titolo (imposte, contributi previdenziali, interessi, somme aggiuntive) nonché una riduzione del 3% della sanzione. E tale agevolazione vale per tutte le somme interessate, a prescindere dal periodo d’imposta a cui si riferiscono (cfr. art. 3-bis, d.lgs. n. 462/97) ma bisogna tener bene in mente che tutte le somme versate sui debiti definibili non è rimborsabile.

Rateizzazione somme dovute

Oltre a quanto già accennato, la Finanziaria 2023 conferma quanto già previsto, cioè a dire la possibilità di rateizzare per un massimo di 20 rate trimestrali le somme emerse a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni e controllo formale (ex art. 36 bis, ter, DPR n. 600/73 e 54 bis DPR 633/72) indipendentemente dagli importi contestati: in precedenza, infatti, per importi inferiori a 5.000 € era consentita una rateizzazione più breve, in massimo 8 rate trimestrali.

Proroga notifica cartelle di pagamento

Per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute per il controllo automatizzato per il 2019, si conferma poi il differimento di un anno del termine di decadenza (art. 25, comma 1, lett. a), DPR n. 602/73. Di conseguenza la cartella può essere notificata entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (anziché entro il terzo anno). Si fa dunque riferimento al quarto anno successivo a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata, sempre se il termine di versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31.12 dell'anno in cui la dichiarazione è presentata.

REGOLARIZZAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI

Oltre al controllo automatizzato, come detto, la Finanziaria 2023 tocca anche il tema della regolarizzazione formale delle irregolarità. In particolare, è confermata la possibilità di regolarizzare la posizione rispetto a irregolarità, infrazioni o inosservanze di obblighi formali commesse fino al 31 ottobre 2022. È importante ricordare che la regolarizzazione rispetto a tali obblighi non rileva rispetto alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF, IRES, IRAP e IVA e sul relativo pagamento.

Per perfezionare tale regolarizzazione, il Legislatore richiede non solo la rimozione dell’irregolarità e/o omissione ma anche il versamento di 200€ per ogni periodo d’imposta in cui sono intervenute violazioni. Non è sempre possibile, però, regolarizzare le situazioni emerse da irregolarità formali. Questa è infatti esclusa per:

  • atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-quater, DL n. 167/90);
  • emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero;
  • violazioni già contestate con atti divenuti definitivi all'1.1.2023.

Merita di essere menzionato, poi, un altro punto significativo: per le violazioni oggetto di PVC e di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022, i termini per la notifica di contestazione o irrogazione delle sanzioni sono differiti di due anni (art. 20, comma 1, d.lgs. n. 472/97). Ciò, dunque, vuol dire che la stessa può intervenire entro il 31 dicembre del settimo anno successivo al momento in cui avviene la violazione, e non più il 31 dicembre del quinto anno.

Quando emerso finora è già presente nel nostro ordinamento, ma è importante ricordare che si attende l’intervento dell’Agenzia delle Entrate – cui è demandata tale attività – per le disposizioni attuative di tali novità normative.

RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE

L’ultima delle grandi novità per la tregua fiscale previste dalla Finanziaria 2023 che vediamo in questo articolo è quella del c.d. ravvedimento speciale. Quando parliamo di ravvedimento speciale per violazioni tributarie facciamo riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate la cui regolarizzazione è diversa da quella vista in precedenza (ossia le violazioni che risultano da irregolarità o violazioni formali ai commi da 153 a 159 e da 166 a 173).

Quando è consentito il ravvedimento speciale?

  • per le violazioni non ancora contestate alla data di versamento di quanto dovuto o della prima rata con atto di liquidazione, accertamento o recupero, di contestazione o irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari (ex art. 36-ter, DPR n. 600/73);
  • per le violazioni riferite a dichiarazioni validamente presentate.

Mentre è escluso:

  • per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero mentre
  • per violazioni omesse, ovvero presentate oltre 90 giorni dal termine, così come specificato in sede di approvazione.

Per regolarizzare la posizione è previsto semplicemente il versamento di 1/18 del minimo della sanzione, oltre all'imposta e agli interessi. Tale versamento può essere effettuato in unica soluzione oppure in 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31.3.2023. Come si perfeziona la regolarizzazione? In due modalità alternative, con la rimozione dell’irregolarità o omissione oppure con il versamento della prima rata o dell’intera somma dovuta entro il 31 marzo di quest’anno. A ciò si aggiunge la conferma espressa della validità dei ravvedimenti già effettuati al 1° gennaio 2023.

Come detto anche sulle irregolarità formali, l’emanazione delle disposizioni attuative di queste novità è demandata all’Agenzia delle Entrate; dunque, a breve sarà possibile avere una visione complessiva più precisa di tali novità.

Nel prossimo articolo dedicato alla tregua fiscale, ci occuperemo invece di avvisi di accertamento, controversie tributarie e regolarizzazione dell'omesso versamento delle rate dovute a seguito degli istituti definitori.

Il nostro team tax è sempre pronto a rispondere a ogni domanda, contattateci.

q

Per il secondo anno consecutivo Malerba&Partners collabora con Treedom per il pianeta: la nuova iniziativa punta a dare un segnale importante a clienti, stakeholders e l’intero mercato per coinvolgere tutti…

La nostra piccola foresta si amplia.

Quest’anno, come già nel 2021, l’intero team di Malerba&Partners sceglie Treedom per dare una forte accelerazione a un percorso verso la sostenibilità iniziato da tempo.

Treedom è il primo sito che permette a tutti, non solo persone ma anche aziende, di piantare alberi e di seguirne la storia nel tempo, per dare vita a un lungo progetto a favore del pianeta, ma non solo. Ogni albero viene piantato, fotografato e geolocalizzarlo per condividere con tutti l’impegno e la bellezza di questo piccolo tesoro.

La foresta Malerba&Partners

Quest’anno abbiamo deciso di fare ancora di più. Alla nostra piccola foresta creata nel tempo, abbiamo aggiunto 50 nuovi alberi, ognuno dei quali è personalizzato con il nome di un cliente, per ringraziarlo del lavoro fatto insieme e per augurare un buon Natale, sostenibile.

È un piccolo gesto concreto in grado di diffondere un messaggio che ci sta a cuore: una scelta sostenibile è possibile, anzi, è necessaria perché da un gesto semplice ed efficace come il nostro deriva un beneficio non solo all’ambiente ma a tutti.

Non è solo uno straordinario atto per il pianeta ma porta anche benefici economici e sociali alle comunità rurali che si trovano proprio nelle zone in cui gli alberi vengono piantati. Proprio come la sostenibilità che segue i criteri ESG (Environment, Social, Governance) e gli SDGs (i 17 Obiettivi di Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite) su cui anche noi lavoriamo insieme ai nostri clienti e al nostro partner EFTILIA.

È per noi il miglior modo per dire che ogni persona conta e che insieme le imprese e i professionisti possono fare molto per il futuro di tutti.

Cosa puoi fare tu

A oggi sono più di 2.500.000 gli alberi piantati da Treedom e grazie a questo sono più di 690.000 le tonnellate di CO2 assorbita e oltre 147.000 i lavoratori agricoli coinvolti che hanno potuto lavorare con Treedom e tutte le persone e aziende che partecipano.

Nel nostro piccolo, anche noi di Malerba&Partners facciamo parte di quei numeri con i nostri 65 alberi totali, 8,75 tonnellate di CO2 assorbite in 5 Paesi.

Puoi farlo anche tu, non solo a Natale.

q

Il 28 novembre 2022 il Consiglio UE ha adottato la CSRD, la direttiva che anticipa le nuove regole sulla comunicazione societaria in tema di sostenibilità a cui le Organizzazioni saranno tenute d’ora in avan…

Come prepararsi alla CSRD e al nuovo obbligo di rendicontazione

di Alessandro Malerba

La predisposizione di un report di sostenibilità presuppone che l’Organizzazione, un’impresa ma anche un ente non commerciale (pubblico o privato), abbia già intrapreso un percorso di adozione di un sistema o modello di business sostenibile – anche se spesso questo avviene inconsapevolmente.

Il processo che porta a poter rendicontare gli obiettivi e i traguardi intermedi già raggiunti dall’Organizzazione è frutto di attività e metodologie, a tratti complesse, da applicare in modo simile a ciò a cui da anni siamo abituati a fare con i report finanziari. L’applicazione di tali metodologie e attività richiede, però, di dare attenzione fin da subito ad alcuni passaggi inderogabili:

  • l’identificazione degli obiettivi per cui l’azienda può definirsi sostenibile in relazione alla propria industry e agli SDGs (i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite);
  • la definizione del proprio modello di business in ottica sostenibile, funzionale a perseguire gli SDGs;
  • l’implementazione delle connesse strategie operative che devono permeare la governance dell’Organizzazione;
  • le linee di azione, le attività e i traguardi intermedi necessari a raggiungere nel medio termine un vero e proprio cambiamento culturale interno all’azienda.

Oggi parlare di tali metodologie e attività è particolarmente importante vista l’attenzione riservata a tali tematiche: non solo una domanda sempre più pressante da parte del mercato (istituti finanziari, grandi corporations e stakeholders) ma anche l’adozione di normative specifiche. A livello europeo, ad esempio, lo scorso 28 novembre 2022 è stata adottata la direttiva CSRD del Consiglio UE relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità. Stando alle dichiarazioni del Ministro dell’industria e del commercio UE Jozef Síkela “le nuove norme renderanno un maggior numero di imprese responsabili del loro impatto sulla società e le guideranno verso un'economia a vantaggio delle persone e dell'ambiente”. Cosa significa questo per le Organizzazioni? In termini pratici, esse dovranno comunicare informazioni in merito alle modalità con cui il proprio modello aziendale impatta a livello di sostenibilità, considerando anche fattori esterni quali, ad esempio, i cambiamenti climatici o le questioni relative ai diritti umani che ne influenzino le attività. 

Imprenditori e amministratori, cioè, non possono più ignorare la sostenibilità e sottovalutare l’importanza di una tempestiva mappatura di rischi e opportunità connessi ai temi ESG, poiché tale miopia avrà effetti negativi sul posizionamento dell’Organizzazione all’interno del mercato di riferimento (per esempio, rapporti con i clienti, fornitori e rapporto con il mercato del credito) e sulla propria business continuity.

 CSRD – organizzazioni coinvolte e tempistiche di attuazione

Il Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG “European Financial Reporting Advisory Group” – ente preposto alla consulenza tecnica alla Commissione Europea nella stesura degli ESRS “European Sustainability Reporting Standards”) è incaricato di elaborare norme europee (regolamento- standard ESRS), previo parere tecnico di diverse agenzie europee. 

Le nuove norme in materia di comunicazione sulla sostenibilità si applicheranno alle grandi imprese di interesse pubblico con più di 500 dipendenti, a tutte le grandi imprese con più di 250 dipendenti e con un fatturato di 40 milioni di euro (la soglia per definire "grande" un'impresa è quella fissata dalla Direttiva contabile n. 34/2013) e a tutte le società quotate in mercati regolamentati, a eccezione delle microimprese. Queste imprese sono anche responsabili della valutazione delle informazioni applicabile alle imprese figlie.

Ma quale sarà il percorso (indicato nella Direttiva) per l’applicazione di queste regole?

  • 2025: comunicazione sull'esercizio finanziario 2024 per le imprese già soggette alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (DNF-2016);
  • 2026: comunicazione sull'esercizio finanziario 2025 per le imprese attualmente non soggette alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario;
  • 2027: comunicazione sull'esercizio finanziario 2026 per le PMI quotate, gli enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive;
  • 2029: comunicazione sull'esercizio finanziario 2028 per le imprese di paesi terzi.

Come si vede, quello della Direttiva sarà un percorso complesso che si stenderà nel medio-lungo periodo ampliando progressivamente il novero di Organizzazioni impattate da tali novità. Per questo, al di là della roadmap di applicazione, è fondamentale che le imprese avviino subito un percorso di sostenibilità, per non rischiare di arrivare impreparate all’obbligo normativo. Il reporting di sostenibilità va attuato già oggi, anche se per il momento solo su base volontaria, per dare un segnale di apertura al mercato, di affidabilità e soprattutto capacità di guardare al futuro (che presuppone la voglia di una crescita continua).

Gli standard di rendicontazione

Oggi, ufficialmente, lo standard normativo europeo ESRS non è ancora adottabile (ma sarà adottabile in tempo utile all’entrata in vigore degli effetti della direttiva CSRD, ovvero il 01 gennaio 2024).

Attualmente, tra gli standard internazionalmente riconosciuti e maggiormente diffusi per la redazione del bilancio di sostenibilità (o reporting di sostenibilità), vi sono i GRI (Global Reporting Iniziative standards), recentemente rivisitati e ampliati nel 2021 e che si adotteranno obbligatoriamente dal 01 gennaio 2023. Pertanto, una PMI che su base volontaria voglia rendicontare la propria sostenibilità, già per l’esercizio 2022, potrà adottare lo standard GRI.

Vi è da considerare che l’attuale draft EFRAG degli ESRS, rispetto ai GRI  2021, di fatto amplia i requisiti di rendicontazione e introduce concetti più stringenti e complessi (quali, ad esempio, la doppia materialità) con l’obiettivo di creare un’informativa di sostenibilità standardizzata e comparabile, elevandone la qualità. In tal modo, verranno creati set informativi con una struttura più rigida e con requisiti minimi obbligatori

È evidente che ne conseguirà uno sforzo significativo per le società interessate che dovranno in futuro dotarsi di processi e di un sistema di reporting adeguato a giungere alla pubblicazione di un documento integrato nei tempi dovuti al fine di ottenere la certificazione richiesta dalla Direttiva.

Non ci addentriamo, in questa sede, nella discussione attualmente in corso tra chi si occupa di rendicontazione ESG, (Standard setters, consulenti, grandi imprese, altri stakeholders): il tema principale di tale discussione è il pericolo – per alcuni esistente, per altri no – di imbrigliare la rendicontazione di sostenibilità in schemi e confini troppo rigidi, seppur a favore della comparabilità, sia nel tempo sia tra le varie industries. Questo, secondo alcuni, porrebbe dei limiti alla varietà e all’ampiezza dell’informazione (che la materia di per sé impone)

È sufficiente leggere alcuni bilanci di sostenibilità 2021 per comprendere come l’approccio fino ad ora avuto dalle Organizzazioni, seppur in adozione degli stessi standard (GRI per lo più in modalità core), sia di produrre documenti con una forte identità, ampie descrizioni e approfondimenti volti a far emergere la propria mission, spesso non facilmente paragonabili ad altri bilanci.

Un percorso di sostenibilità per le PMI

Per delineare un percorso idoneo alle PMI, possiamo trarre spunto dalla metodologia adottata dal nostro Partner, EFTILIA Srl STP Benefit, una tra le principali advisory company, su base nazionale, in tema di sostenibilità.

La declinazione del c.d. Metodo EFTILIA per le PMI pone sul massimo organo di governo dell’Organizzazione l’attività di intraprendere un percorso volto alla rendicontazione di sostenibilità. Si tratta di un Metodo, di una roadmap, che prevede alcuni step.

  1. Comprendere il grado di attenzione e consapevolezza della PMI, attraverso:
  • analisi del modello attuale di business con un confronto tra Imprenditore/Management e i consulenti, per giungere a un business model orientato verso la sostenibilità ESG;
  • analisi dei processi aziendalie raccolta dei dati esistenti in merito all’analisi dei rischi (preliminary assessment);
  • Individuazione esame e analisi delle esigenze degli stakeholders, presenti e futuri, (stakeholders engagement) quali ad esempio lavoratori e collaboratori, clienti e fornitori e impatto sul territorio.
  1. Definizione della politica della sostenibilità e dell’adeguamento del business model in chiave ESG
  • adozione dei principi etici per garantire la business continuity;
  • pianificazione della formazione e comunicazione per la diffusione della cultura della sostenibilità ESG, attraverso la formazione della Governance ma anche di lavoratori e collaboratori e una comunicazione efficace ai clienti, fornitori, territorio e marketing responsabile;
  • valutazione degli impatti ambientali sull’ecosistema della PMI;
  • mappatura dei rischi (risk assessment) in ambito ESG;
  • definizione dei temi materiali;
  • misurazione degli impatti con riferimento ai temi individuati (material assessment);
  • definizione di un Piano di azione ESG, che determina, per step operativi funzionali, i percorsi finalizzati al perseguimento degli obiettivi ESG insiti nel business model adottato;
  1. Rendicontare la sostenibilità 
  • informare gli stakeholders, in conformità allo standard prescelto, circa la propria mission in chiave ESG ed i risultati conseguiti;
  • esporre gli obiettivi e le attività intraprese e da intraprendere per il raggiungimento dei successivi goals.

Quanto accennato in questo articolo è una prima analisi di un tema che merita di essere molto approfondito, studiando tecnicamente le novità normative che più impatteranno sul futuro delle nostre imprese.

Sul blog del nostro partner EFTILIA pubblicheremo molti contributi a tal proposito, approfondendo il Metodo e la roadmap applicabile: dalla definizione dei temi materiali ESG da riportare al perimetro di rendicontazione fino alla stesura vera e propria del report.

Vale però la pena anticipare fin da ora una questione: non è necessario essere un’impresa di grandi dimensioni per intraprendere un percorso volto a far emergere la sostenibilità e il proprio modello di business in chiave ESG. Per farlo bisogna essere grandi imprenditori, cioè persone in grado di cogliere e anticipare ciò che inevitabilmente toccherà tutti.

Iniziare oggi un percorso di sostenibilità permetterà di arrivare all’attuazione dell’obbligo normativo preparati e con un vantaggio competitivo rispetto agli altri attori meno sensibili sul mercato; così facendo, si potranno attuare prima e con più efficacia quelle politiche che nel tempo potranno garantire la continuità e la crescita del proprio business.

q

La gestione delle imprese e dei relativi business impone la creazione di strutture organizzative efficienti ma flessibili, in grado di adattarsi ai continui cambiamenti del mercato. Nell’articolo vediamo i v…

Vantaggi e peculiarità della tassazione nella disciplina dei Gruppi

Di Carlo Locatelli

Il modello del Gruppo di imprese è sicuramente tra i più adatti al fine di efficientare le strutture organizzative e tenere il passo dei continui cambiamenti di mercato, grazie alla flessibilità delle organizzazioni.

Con Gruppo si intende un sistema composto da più imprese giuridicamente indipendenti ma, nel loro insieme, considerate come un unico ente economico. In generale, i Gruppi di imprese si compongono di una holding company (detta anche controllante, capogruppo o parent) e una o più controllate, altrimenti dette subsidiaries.

Le tipologie di Holding Company

Fra le possibili varianti di Capogruppo è possibile distinguere tra holding finanziarie e holding miste:

  • Le holding finanziarie, dette altresì holding pure, svolgono solo un’attività di coordinamento delle proprie partecipazioni, specialmente in ambito finanziario, e non svolgono alcuna funzione produttiva. Un esempio di holding finanziaria è Johnson&Johnson, che possiede numerosi marchi famosi nel settore personal care, ma non produce e commercializza beni in modo autonomo;
  • Le holding miste, definibili anche come operative o industriali, portano avanti sia una gestione finanziaria che un’attività produttiva. Un esempio di holding operativa è Mediobanca, che possiede numerose partecipazioni in altre banche e assicurazioni, ma elargisce anche servizi finanziari in proprio.

I vantaggi di una Capogruppo

La struttura a Gruppo, per sua natura, comporta numerosi vantaggi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono elencare: 

  • Vantaggi di business: una Capogruppo può sviluppare diverse aree di business mediante la creazione di imprese ad hoc e start-up di settore che, qualora l’affare non risultasse conveniente, possono essere espunte dal perimetro di appartenenza del Gruppo (questa flessibilità è fondamentale e particolarmente vantaggiosa qualora non si voglia coinvolgere tutta l’impresa in un’operazione manifestatamente rischiosa);
  • Vantaggi di finanziamento: la Capogruppo ha la facoltà di accentrare la tesoreria di tutto il Gruppo su di sé – applicando il modello di cash pooling – al fine di ottenere migliori condizioni nei finanziamenti infragruppo e nei confronti degli enti di credito, poiché il finanziamento verrebbe elargito al Gruppo nel suo insieme;
  • Vantaggi fiscali: pensiamo ad esempio alla PEX (Partecipation Exception, disciplinato all’art 98 comma 2 del TUIR), che ha un regime di esenzione fiscale considerevole per i dividendi e le plusvalenze, con un’area di non tassazione del 95%.

Con particolare considerazione per le holding finanziarie, queste godono di alcune peculiarità in materia di tassazione. Le holding pure sono molto spesso società di capitali, quindi sono soggette all’imposizione IRES con un’aliquota pari al 24% sulla base imponibile dell’anno. Oltre alla già citata PEX, è interessante la tassazione degli interessi passivi: secondo quanto disposto dall’art 96 comma 5 e 5-bis del TUIR, le holding finanziarie possono dedurre i propri oneri finanziari e interessi passivi fino al 96% del loro ammontare totale. Considerando anche la redazione del consolidato nazionale, disciplinato agli artt. da 117 al 129 del TUIR, gli interessi passivi derivanti da operazioni infragruppo – dette anche operazioni intercompany perché ricorrenti tra due o più società appartenenti allo stesso Gruppo – diventano addirittura totalmente deducibili fino a concorrenza del totale degli interessi passivi maturati sui soggetti partecipanti per operazioni verso soggetti terzi al Gruppo.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’IRAP, invece, si rileva una differenza in negativo rispetto alla tassazione di una comune società di capitali. Le holding finanziarie, ossia quelle che svolgono come attività la gestione delle proprie partecipazioni, sono soggette a un’aliquota IRAP maggiorata di circa un punto percentuale rispetto alle altre società: se infatti l’aliquota generale si attesta intorno al 3,9% (contando che, data la natura del tributo, ogni Regione può in parte modificare la percentuale applicabile fino ad un aumento di 0,92% più un ulteriore 0,15% per alcune Regioni), le holding finanziarie subiscono un’aliquota del 4,65%, portabile fino a 5,72% date le considerazioni precedentemente fatte.

Alla luce di tutto ciò, è evidente come la costituzione di una holding finanziaria comporti numerosi vantaggi, in relazione alla generale conformazione del Gruppo ma anche alla deducibilità degli oneri finanziari e dei dividendi. D’altro canto, però, la tassazione IRAP maggiorata può disincentivare la creazione di holding di partecipazioni, rilegandole ai grandi gruppi con numerose controllate, spesso di carattere multinazionale e mondiale.

È dunque importante, in questo senso, operare una pianificazione strategica in grado di prevedere e bilanciare vantaggi e svantaggi di certe scelte organizzative della struttura.

Se vi interessa, potete scoprire di più sui servizi Malerba&Partners in materia di pianificazione strategica e consulenza fiscale.

q

Le novità del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza continuano a produrre effetti nel nostro ordinamento. Nell’articolo, vediamo le novità legate alla disciplina della crisi da sovraindebitamento e…

Le nuove procedure

Di Federico Valenza

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) ha riscritto buona parte della Legge n. 3 del 2012 (la c.d. legge “Salva suicidi”) allo scopo di agevolare l’utilizzo delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il Codice della Crisi d’Impresa (CCI) definisce il sovraindebitamento come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative […] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza» (art. 2 lett. c) d.lgs. 14/2019).

AMBITO SOGGETTIVO

La delimitazione del campo soggettivo di applicazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento avviene anzitutto attraverso il riferimento alla figura del “debitore”, che “non è soggetto né assoggettabile” alle tradizionali procedure concorsuali. Tanto premesso, possono accedere alle procedure da sovraindebitamento: 

  •  I consumatori, ovvero persone le fisiche private. L’art. 6 della Legge 3/2012 fornisce la seguente definizione: si intende per “consumatore”: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
  • I debitori non soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal CAPO II (imprese soggette a procedure concorsuali diverse dalla presente), ovvero i cosiddetti imprenditori commerciali sottosoglia.

I soggetti ammessi alla crisi da sovraindebitamento sono:

a) gli imprenditori individuali e le società commerciali sotto i parametri ex art. 1, 2° comma, L. Fall.; 

b) gli imprenditori individuali o le società che, cessata l’attività, non sono più fallibili ai sensi dell’art. 10 L. Fall.; 

c) gli imprenditori agricoli; 

d) le società di capitali e cooperative start-up innovative, sopra e sotto le soglie di fallibilità; 

e) i professionisti, indipendentemente dalla loro iscrizione a un albo professionale e all’appartenenza a un ordine o collegio; 

f) le associazioni, le fondazioni, i consorzi tra imprenditori di mera disciplina, gli altri enti privati che non esercitano attività d’impresa. 

LE NUOVE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO

In caso di sovraindebitamento, i soggetti non passibili di liquidazione giudiziale possono ricorrere a tre procedure:

  • il piano di ristrutturazione dei debiti (artt. 67-73), riservato al consumatore (sostituisce il “piano del consumatore”);
  • il concordato minore (artt. 74-83), rivolto al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo e alle start-up innovative (sostituisce “l’accordo di composizione della crisi);
  • la liquidazione controllata del debitore (artt. 268-277) rivolta alle categorie di soggetti sopraindicati (sostituisce la “liquidazione del patrimonio”).

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 176/2020

Le modifiche introdotte rappresentano un vero aiuto contro la crisi economica per famiglie, consumatori e piccoli imprenditori, colpiti duramente (anche) dagli effetti negativi dovuti all’emergenza pandemica, in quanto permetteranno a determinate categorie di persone e imprenditori di potersi liberare dai debiti in maniera semplificata.

Innanzitutto, l’art. 4 ter della citata legge, prevede la semplificazione delle procedure di accesso per le imprese e per i consumatori, applicabili anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 176/2020.

Viene ampliata la nozione di consumatore che ricomprende non solo la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta ma anche l’eventuale socio di una S.n.c., di una S.a.s e di una S.a.p.a., per i debiti estranei a quelli sociali.

Ed ancora, è stato modificato l’art. 7 della legge n. 3/2012, nella parte in cui prevede ulteriori circostanze a causa delle quali il debitore sovraindebitato non può formulare la proposta, ed in particolare:

  • se ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
  • se, limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
  • se, limitatamente all’accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

È stato, inoltre, espressamente previsto che il concordato minore produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Ulteriore novità è l’introduzione della disciplina le “procedure familiari” che prevede la possibilità per i membri di una stessa famiglia di presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune.

Rientrano nel novero dei “membri della stessa famiglia” oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti di un’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

Ad ogni modo, le masse attive e passive rimangono distinte.

ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE

Importantissima novità è costituita dall’inserimento dell’articolo 14 quaterdecies, relativo al debitore incapiente.

La nuova procedura, disciplinata dall’art. 14 quaterdecies, L. n. 3/2012, consente al debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. 

L’effetto esdebitativo opera come un vero e proprio beneficio di carattere eccezionale una tantum, direttamente collegato alla sussistenza di due condizioni:

  • debitore persona fisica meritevole, dove per “meritevolezza” deve intendersi l’assenza, in capo al soggetto interessato, di atti in frode e la totale estraneità dell’elemento soggettivo del dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento;
  • assenza di beni da liquidare. 

Tale beneficio iniziale per il debitore potrebbe essere annullato in caso di produzione di nuova ricchezza nei primi quattro anni, con l’effetto di rendere più conveniente l’esdebitazione c.d. comune.

q

Il difficile periodo economico che imprese e lavoratori si trovano ad attraversare richiede misure straordinarie, in particolare in materia di energia, bollette e benzina. Nell’articolo, facciamo chiarezza s…

Le novità dei fringe benefit nel nuovo contesto economico

di Emilio Veneziano

In attesa dei prossimi passi del nuovo Governo italiano in materia di caro-energia e bollette, su impulso delle nuove disposizioni in materia, le aziende si impegnano a fornire ai propri dipendenti strumenti di welfare aziendale in grado di sostenere questa difficile fase economica del Paese e del tessuto sociale italiano.

In particolare, il decreto-legge n. 21/2022, convertito con modifiche nella legge n. 51/2022, ha riconosciuto ai datori di lavoro privati la possibilità di erogare ai propri dipendenti buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante. La misura, finalizzata al contrasto delle conseguenze del conflitto Russia-Ucraina sull’economia domestica, è esente da imposizione fiscale fino a 200€ per lavoratore.

COSA SONO I FRINGE BENEFIT E CHI PUÒ BENEFICIARNE

Definibili come “compensi in natura”, sono benefit che vengono erogati – con le dovute differenziazioni in base ad azienda, ruolo del lavoratore e contesto di mercato – dall’impresa a un suo dipendente. Si tratta di un’erogazione non in denaro ma in forma di beni e servizi.

La fonte giuridica dei c.d. fringe benefit si riscontra all’art 2099 del Codice civile ove si afferma che il collaboratore può essere retribuito anche con “prestazioni in natura”, ovvero non solo in denaro. Questi benefici vengono erogati ad hoc da parte dell’azienda, dunque si riscontrano nel contratto individuale che il singolo firma.

Solitamente l’erogazione di benefit di questo tipo è subordinata a diverse variabili come la dimensione dell’impresa, il ruolo del singolo dipendente (apicale) ma anche dati di contesto socioeconomico. Non è dunque un caso che il buono carburante torni proprio ora, in questo particolare periodo storico, come un grande punto di attenzione da parte di aziende e dipendenti.

DATORI DI LAVORO E LAVORATORI INTERESSATI

Per quanto attiene ai datori di lavoro, l'agevolazione riguarda i datori di lavoro che operano nel settore privato, compresi gli enti pubblici economici, i soggetti che non svolgono un'attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti. Sono, invece, escluse le amministrazioni pubbliche.

In merito alla specifica categoria di lavoratori dipendenti destinatari dei buoni carburante, si tratta esclusivamente di coloro i quali producono reddito di lavoro dipendente, con l’esclusione, dunque, di soggetti che sono legati da contratti di collaborazione o in tirocinio.

Per riassumere:

SoggettiHANNO DIRITTONON HANNO DIRITTO
Datori di lavoroSettore privato Enti pubblici economici Non svolgono attività commerciale Lavoratori autonomiAmministrazioni pubbliche
LavoratoriDipendentiOgni altra tipologia (tirocinanti, collaboratori)

COME FUNZIONANO I BUONI BENZINA PER I DIPENDENTI?

Per quanto concerne l'oggetto dell’agevolazione, si tratta delle erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l'autotrazione come benzina, gasolio, GPL e metano, compresa la ricarica di veicoli elettrici. Deve trattarsi di erogazioni in natura, mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, con esclusione di quelle in denaro.

ASPETTI FISCALI: QUANTO COSTA AL DATORE DI LAVORO IL BONUS CARBURANTE?

Sotto il profilo fiscale, il bonus carburante di 200€ rappresenta un'ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal comma 3, art. 51 del TUIR per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti (limite di esenzione di 258,23€ per ciascun periodo d'imposta). Ne consegue che, al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere:

  • un valore di 200€ per uno o più buoni carburante e
  • un valore di 258,23€ per l'insieme degli altri beni e servizi, compresi eventuali ulteriori buoni carburante.

Ai fini della tassazione, analogamente a quanto previsto per i beni ceduti e i servizi prestati il cui valore sia complessivamente di importo superiore, nel periodo d'imposta, a 258,23€, anche il buono carburante, il cui valore superi, nel periodo d'imposta 2022, la soglia di 200€, concorre interamente a formare il reddito e non solo per la quota eccedente.

Sotto il profilo contabile, è opportuno conteggiare e monitorare le due soglie (258,23€ per la generalità dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti e 200€ per i buoni carburante) in modo distinto: l'eventuale superamento della soglia fissata da ciascuna delle due discipline (rispettivamente il comma 3, art. 51 del TUIR per i 258,23€ e l’art. 2 del decreto-legge n. 21/2022 per i 200€) comporterà, per il dipendente, l'integrale tassazione delle erogazioni ad essa riconducibili.

Analogamente a quanto previsto per le erogazioni soggette al limite di 258,23€, anche per quelle corrisposte per i rifornimenti di carburante che beneficiano dell'esenzione fino a 200€ deve trattarsi di erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente (ad eccezione delle esclusioni specificamente previste).

I buoni carburante che, per il periodo d'imposta 2022, beneficiano dell’esenzione dalla formazione del reddito fino a 200€, possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam (dunque, non solo alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee) e senza necessità di preventivi accordi contrattuali.

Anche per i buoni carburante e per il relativo limite di esenzione di 200€, trova applicazione il principio di cassa allargato: ciò comporta che sarà possibile erogare i buoni carburante fino al 12 gennaio 2023 beneficiando della relativa agevolazione valida per il periodo d'imposta 2022, fermo restando che gli stessi potranno essere utilizzati anche successivamente.

ALTERNATIVA AL PREMIO DETASSABILE

È ammessa la possibilità di erogare i buoni in sostituzione dei premi di risultato detassabili su scelta del lavoratore. Attesa la temporaneità della disciplina agevolativa (l’esenzione di 200€ è, infatti, limitata all'anno 2022), tali buoni “sostitutivi” dei premi di risultato devono essere corrisposti nell'anno in corso. Nella suddetta ipotesi, l'erogazione dei buoni carburante deve avvenire in “esecuzione dei contratti aziendali o territoriali” essendo esclusa la possibilità di applicare la detassazione dei premi (e la loro conversione in welfare aziendale) in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.

ASPETTI PREVIDENZIALI

Sebbene la norma non si esprima sul punto si ritiene che il valore del buono, per effetto dell'armonizzazione delle basi imponibili, non concorra a formare il reddito anche ai fini contributivi nel limite di 200€.

DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO D'IMPRESA

È prevista l’integrale deducibilità del costo connesso all'acquisto dei buoni carburante dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 95 del TUIR, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

FRINGE BENEFIT E SOSTENIBILITÀ D’IMPRESA

La misura dei fringe benefit e, in particolare, dei buoni carburante, rientra a pieno titolo nella definizione di sostenibilità d’impresa: il miglioramento del welfare aziendale e del benessere dei lavoratori è infatti produttiva di effetti positivi di medio-lungo periodo, aumentando la fedeltà aziendale dei dipendenti migliori e, in particolare, fungendo da buon incentivo all’efficientamento dei processi aziendali interni.

Dunque, i buoni carburante avranno un impatto positivo non solo sulle condizioni economiche dei lavoratori ma anche, in via indiretta, sulle condizioni dell’impresa stessa.

q

Il contesto attuale riserva sempre maggiori sfide per le imprese. In questo nuovo assetto, la sostenibilità gioca un ruolo fondamentale nell’assicurare alle imprese, anche alle PMI, un vantaggio competitivo…

La sostenibilità come strumento di crescita sul mercato

di Gianni Malerba

Che cos’è la competitività?

La competitività delle imprese, definita come la capacità di affrontare la concorrenza, oggi non è più definibile solo in relazione al prezzo o alla qualità del prodotto venduto. Viviamo in un mondo e in un mercato globale in cui l’organizzazione dell’azienda – i suoi asset, i suoi lavoratori, i processi di produzione – risulta per il pubblico e per i consumatori sempre più rilevante ai fini delle scelte di spesa. Larga parte di chi acquista oggi sceglie un’impresa capace di essere sostenibile (nei confronti di ambiente, persone e anche profitto aziendale). Ecco, dunque, che la definizione di competitività può essere ampliata fino a comprendere la capacità delle imprese di concorrere sul mercato sulla base delle scelte strategiche e sostenibili di lungo periodo.

Cos’è la sostenibilità?

La sostenibilità delle imprese, ovvero la capacità di generare profitto senza sottrarre risorse alle generazioni future, è in realtà un percorso, non un dato di fatto (né tantomeno una definizione pubblicizzata all’esterno e non rispondente alla realtà). È, più che una regola fissa, un approccio valoriale e strategico dell’impresa e un percorso che cambia al variare della situazione concreta in cui versa l’azienda, il mercato di riferimento e il contesto sociale.

Il termine sostenibilità è divenuto particolarmente sentito negli ultimi anni: con l’aggravarsi dei cambiamenti climatici è, infatti, cresciuta in modo esponenziale l’attenzione verso l’ambiente e la sua salvaguardia, ma non solo. L’attenzione alla sicurezza sul lavoro, il benessere interno alle imprese, la trasparenza delle comunicazioni e delle pratiche aziendali sono valutate come temi centrali nelle realtà economiche contemporanee. Sono cioè temi che oggi non sono più trascurabili e la soluzione a tali questioni non più rinviabile. Il pubblico, il mercato e i consumatori di oggi guardano non solo al prodotto ma anche al modo in cui questo viene creato e venduto e scelgono di acquistare prodotti sostenibili. Ecco perché essere sostenibile, per un’impresa, significa vendere di più, produrre di più, aumentare i profitti. 

Sostenibilità e leve di competitività

I concetti appena enunciati possono essere definiti come “leve di competitività” ovvero gli strumenti che permettono all’imprenditore di rinnovare il proprio business model in senso sostenibile e farsi apprezzare come partner solido ed efficiente di fronte a tutti gli stakeholders ambientali, sociali e finanziari.

Per un’impresa essere sostenibile significa assicurare la propria continuità aziendale nel tempo, perseguire il benessere sociale interno ed esterno e contribuire alla tutela delle risorse dell’ambiente.

Queste caratteristiche, se inserite nelle strategie e nella governance aziendale consentono alla piccola e media impresa di comunicare le proprie potenzialità ai portatori di interesse di riferimento come gli istituti bancari, gli investitori, le istituzioni e i consumatori.

Banche, consumatori, partners: l’importanza della sostenibilità d’impresa

Quando parliamo di stakeholders ci riferiamo a tutti quei soggetti collegati in qualunque modo all’impresa e il cui interesse può essere influenzato (in senso positivo o negativo) dall’andamento di una iniziativa economica. Sono soggetti interessati a ché l’impresa sia competitiva sul mercato e dunque sostenibile.

Tali stakeholders nelle proprie scelte di business considerano profondamente la qualità socio-ambientali delle aziende con cui si interfacciano e scelgono quelle in grado di soddisfare i loro bisogni.

Banche: offrono finanziamenti agevolati per le imprese sostenibili e che hanno intenzione di investire in percorsi verso la sostenibilità.

Consumatori: guardano le aziende più sostenibili, affidandosi alla reputazione del brand (brand reputation) e scegliendo di acquistare i prodotti delle imprese più sostenibili. Queste, potendo fare affidamento su un’alta reputazione, possono applicare un premium price (prezzi più alti) sui propri prodotti e servizi, incrementando le vendite e di conseguenza riuscendo ad accrescere il proprio fatturato.

Partners: altri soggetti di business (es. altre imprese o istituzioni) che scelgono le aziende più sostenibili per investimenti, progetti etc. Le imprese, oggi, scelgono solo partner ritenuti affidabili dal mercato, da banche e consumatori, aumentando la brand reputation.

Inoltre, in aggiunta agli aspetti reputazionali e finanziari citati in precedenza, un approccio propositivo verso le tematiche ESG permette, nel tempo, di ridurre i costi e la loro incidenza sul fatturato. L’acronimo sta per Environment (ovvero energia, mobilità, rifiuti), Social (inteso come responsabilità sociale, sicurezza sul lavoro, etica professionale), Governance (definibile come trasparenza, economia, innovazione).

Perché un’azienda aumenti la propria reputazione, la propria quota di mercato e di conseguenza i profitti, è necessario che tutti gli stakeholders coinvolti siano concordi nell’affermare la sostenibilità dell’azienda e quindi la sua competitività: ciò dimostra come sostenibilità, vantaggio competitivo e profitti siano ormai concetti inscindibili e, se slegati, improduttivi per l’azienda.

Il percorso verso la sostenibilità e i vantaggi per l’azienda

Quanto visto finora conferma che la sostenibilità non sia una regola fissa ma un percorso che, se intrapreso per tempo e in modo serio, consente all’impresa di crescere nel lungo periodo. Seppur difficilmente inquadrabile in una regola fissa, è possibile delineare un percorso, una roadmap capace di prevedere tutti gli step di evoluzione della sostenibilità aziendale. È da qui che è possibile comprendere quali sono, nel concreto, i benefici e i vantaggi di un percorso verso la sostenibilità per le PMI:

  • Mitigazione dei rischi (finanziari e non finanziari) grazie al risk assessment 
  • Facilità di accesso ai rapporti con la PA (Pubblica Amministrazione)
  • Miglior valutazione da parte del mercato e accesso al mercato del credito e delle risorse finanziarie
  • Capacità di attrarre persone e lavoratori con le migliori competenze, migliorando i processi interni
  • Efficientamento e miglioramento della filiera produttiva (in cui l’azienda si inserisce come cliente e/o fornitore)
  • Aumento della reputazione e della legittimazione sociale davanti agli stakeholders
  • Facilitazione nelle aggregazioni di imprese

La soluzione di Malerba&Partners

Il percorso appena delineato è complesso e spesso le imprese, in particolare le PMI, non hanno al proprio interno gli strumenti e le risorse per poter avviare tale percorso. Ecco perché Malerba&Partners, insieme a 33 soci professionisti e tecnici di 23 studi in tutta Italia, ha creato EFTILIA STP Benefit.

EFTILIA è una advisory company, ha la missione di diffondere la cultura della sostenibilità come valore fondante per lo sviluppo duraturo delle imprese italiane. Per farlo ha pensato a un Metodo e a un percorso di implementazione di un sistema di gestione aziendale sostenibile all’interno della propria attività aziendale, fino al bilancio di sostenibilità e alla certificazione

Se volete rendere la vostra azienda sostenibile e quindi competitiva sul mercato, siamo pronti ad accompagnarvi in questo percorso di evoluzione verso il successo durevole nel tempo.

q

Turbolenze dei mercati finanziari, crisi energetica – dal conflitto fra Russia e Ucraina e relative sanzioni dell’Unione Europea a Mosca – e instabilità del tessuto economico-sociale italiano: queste le poss…

di Gianni Malerba

Come già detto nell’articolo “Un voto per il clima alle elezioni politiche 2022” saranno molte le domande a cui il nuovo Governo dovrà dare risposta, in particolare in tema economico. È dunque necessario ripartire da uno dei temi principali su cui il nuovo (o la nuova) Presidente del Consiglio dovrà lavorare in partnership con Bruxelles e le autorità UE: l’inflazione.

Cos’è l’inflazione e cosa succede quando aumenta l’inflazione?

È un fenomeno tipico delle economie di mercato, ovvero di quelle economie in cui i prezzi di beni e servizi non sono fissi ma variano. Secondo la definizione della Banca Centrale Europea, “significa che con un euro si possono acquistare oggi meno beni e servizi rispetto al passato. In altre parole, l’inflazione riduce il valore della moneta nel tempo”.

Cosa succede, allora, quando aumenta l'inflazione? Più l’inflazione sale, meno potere d’acquisto avranno i consumatori e, di conseguenza, le imprese produttrici ne risentiranno contraendo ulteriormente il mercato.

L’inflazione in Italia oggi: l’impatto sui consumatori

I dati emersi dalla stima Ocse – pubblicati il 26 settembre, il giorno dopo il voto – registrano un possibile calo dell’inflazione italiana nel prossimo anno (dal 7,8% del 2022 al 4,7% del 2023) mentre nell’Eurozona l’inflazione dovrebbe attestarsi sul 6,6% (in calo rispetto all’8,1% di quest’anno).

Quelli del G20 sono dati molto più ottimisti rispetto a quelli provenienti dall’Unione Europea e dalla Banca Centrale Europea la cui Presidente Christine Lagarde intravede “prospettive economiche fosche e un’inflazione alta per un lungo periodo". 

I più recenti dati Istat si dimostrano in linea con la previsione di Lagarde: infatti il “carrello della spesa”, composto dai beni più acquistati dalle famiglie (come frutta e verdura, pasta, prodotti per l’igiene e la casa) attesta, in agosto, un aumento pari al 10,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Secondo Coldiretti, invece, i maggiori rincari si rilevano su olio di semi e di girasole (+63%, anche a causa delle difficoltà dell’importazione dall’Ucraina), burro (+34%), uova (+15%), farina (+23%), riso e pasta (+22%), verdure fresche (12%). In particolare, il latte (il cui prezzo è già aumentato dalla primavera scorsa di oltre il 25%), potrebbe a breve costare fino a due euro al litro. Proprio il settore agroalimentare sconta anche, fra le altre cause, gli effetti della forte siccità che ha caratterizzato l’estate del 2022, determinando un aumento del prezzo dei mangimi per animali, composti principalmente da cereali.

In tale contesto, i prodotti che vengono più facilmente ridotti dalla lista della spesa settimanale del consumatore medio sono frutta e verdura, con un consumo ridotto all’11%, un dato che si attesta sui valori minimi del secolo.

È indubbio, ormai, affermare che tale situazione economica e il livello di inflazione registrato siano diretta conseguenza della crisi energetica che sta attualmente rallentando le nostre economie. Tale crisi, causata dal conflitto che si sta consumando alle porte dell’Europa, non ha conseguenze solo da un punto di vista energetico – per il rifornimento di gas dalla Russia – ma anche per la produzione di materie prime come i cereali di cui Ucraina e Russia sono grandi produttrici.

La crisi del gas e la ricaduta sulle imprese

L’impatto dell’inflazione sul bilancio di famiglie e consumatori, come detto, ricade anche e soprattutto sulle imprese, le più colpite dal crollo del potere d’acquisto. I costi che delle forniture di gas che le aziende devono sopportare sono la conseguenza naturale della crescita dei prezzi europei: la recente chiusura del condotto Nord Stream 1 (la più grande pipeline di gas naturale che giunge in Europa) da parte di Gazprom non giova ai Paesi dipendenti dal gas russo. Nonostante la ricerca di nuovi fornitori per sopperire al gas russo, infatti, si prospetta un inverno problematico per gli italiani e un ulteriore costo per le imprese, costrette ad aumentare i propri prezzi per limitare l’impatto dei costi primari. 

Sono ormai celebri le iniziative di numerosi ristoratori che hanno deciso di mettere in vista nei locali le proprie bollette per giustificare gli aumenti dei prezzi e sensibilizzare così la clientela; numerosi altri commercianti, invece, hanno deciso di chiudere prima le proprie attività o spegnere le insegne dopo un determinato orario. Non manca chi, comunque, è stato costretto a chiudere definitivamente.

Per fornire alcuni dati su una diversa categoria di imprese, diversa dalla ristorazione, secondo Confartigianato le micro e piccole imprese italiane hanno già speso 21,1 miliardi in più rispetto all’anno precedente per l’energia elettrica.

Inflazione: quale strategia per superare la crisi 

Facendo nostre le parole di Silva Pompili (Cna Industria) – la quale chiede al nuovo Parlamento misure urgenti per combattere l’impatto “devastante” che crisi e inflazione stanno avendo sul settore industriale – è necessario che non solo il nostro Legislatore, ma anche le istituzioni UE si muovano in tal senso. Anche la Banca Centrale Europea deve adeguarsi alla nuova situazione, senza dimenticare la recessione stimata per la Germania prossimamente, che potrebbe trascinare con sé tutta l’Eurozona. Il piano della BCE per frenare i prezzi consiste nel procedere ad aumentare i tassi, una misura che secondo Lagarde porterebbe a una reazione dei mercati. 

Ma al di là di tali misure, momentaneamente funzionali, è necessario un programma di medio-lungo periodo di aiuti a famiglie e imprese, al fine di affrontare non solo l’inverno che ci aspetta, ma anche le successive fasi temporali. La strategia, dunque, non potrà essere solo di breve periodo ma spingersi oltre e programmare i nostri prossimi anni.

q

Manca poco alle elezioni del 25 settembre che determineranno il nuovo Parlamento e il nuovo Governo italiani. Quali sono le coalizioni delle elezioni 2022? Quali i programmi dei partiti? Ma soprattutto, qual…

di Gianni Malerba

La maggioranza che emergerà dalle elezioni politiche del 25 settembre 2022 determinerà la politica del Paese per il prossimo futuro. Sono molte le domande a cui i vincitori di queste elezioni – partiti e coalizioni – dovranno dare una risposta ma principalmente la partita politica si giocherà su due questioni fondamentali: crisi economica ed energetica, determinata anche dal conflitto che si sta consumando alle porte dell’Europa, e crisi climatica, le cui conseguenze appaiono anche vicine e sperimentate fin da ora.

Proposte economiche

I temi principali del centro-destra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia) si riferiscono alla riduzione della pressione fiscale per famiglie, imprese e lavoratori autonomi tramite l’estensione della flat tax per le partite IVA con un fatturato fino a 100.000,00 euro, l’abolizione dei c.d. micro tributi,  la riduzione delle imposte e dei contributi per le aziende che decidono di assumere, la pace fiscale e il “saldo e stralcio” per la risoluzione del pregresso con l’Agenzia delle Entrate, l’introduzione di un conto unico fiscale per l’immediata compensazione dei crediti e dei debiti verso le pubbliche amministrazioni; l’innalzamento delle pensioni minime, sociali e di invalidità.

Il programma del centrosinistra (Partito Democratico, +Europa, Alleanza Verdi e Sinistra, Impegno Civico) indica la volontà di accordare un salario minimo per i lavoratori, la proposta dell’aumento del salario netto per i lavoratori subordinati – fino a una mensilità netta in più –, l’abolizione dei contratti di stage extra curriculare in favore di forme di apprendistato retribuite. Si propone la promozione dello smart working, anche al fine di favorire le esigenze di conciliazione dei tempi di lavoro e ridurre le emissioni, la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. E ancora, fra le proposte, l’integrazione pubblica alla retribuzione in favore dei lavoratori a basso reddito tramite l’introduzione di opportuniincentivi di ricerca e permanenza dell’occupazione e una maggiore flessibilità di accesso alla pensione a partire dai 63 anni di età.

Il “Terzo Polo”, alleanza fra i partiti Azione e Italia Viva, punta alla defiscalizzazione del Mezzogiorno, proseguendo quanto già attuato dal Governo Draghi e al rafforzamento delle Zone Economiche Speciali (ZES) con norme dedicate alla sburocratizzazione. L’alleanza dei partiti a guida Calenda-Renzi è anche favorevole all’introduzione del salario minimo, propone la detassazione dei premi di produttività, vuole eliminare il reddito di cittadinanza dopo il primo rifiuto della proposta lavorativa, propone l’abolizione dell’IRAP, la detassazione degli utili trattenuti in azienda ed è favorevole al passaggio a un sistema a due sole aliquote IVA (una ridotta e una ordinaria).  Infine, questa è la coalizione che propone anche un accesso all’attività imprenditoriale più semplice e veloce, alleggerendo e rateizzando l’imposizione fiscale per le imprese create dai giovani. 

Sotto la guida dell’ex Premier Giuseppe Conte, il Movimento 5 Stelle ripropone il suo cavallo di battaglia ovvero il rafforzamento del reddito di cittadinanza. A tale primario obiettivo si uniscono la continuazione del superbonus 110% e il cashback fiscale; tra i nuovi temi proposti, si rilevano la cancellazione definitiva dell’IRAP, il taglio del cuneo fiscale per imprese e lavoratori, la maxi-rateizzazione delle cartelle esattoriali, il salario minimo a nove euro lordi l’ora e la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.

Proposte ambientali

Se, come visto, tutti i partiti danno una diversa risposta alla crisi economica interna al sistema-Paese Italia, sul tema ambientale si innestano questioni non solo di sostenibilità – ed equità generazionale data dalla crisi climatica – ma anche di approvvigionamento energetico. Da chi, su questo tema, avanza proposte sull’aggiornamento degli impegni nel contrasto al cambiamento climatico (per lo schieramento di centro-destra, ad esempio, un programma specifico per la resilienza delle aree a rischio dissesto idrogeologico, più riserve naturali, rimboschimento sull’intero territorio nazionale), a chi propone degli incentivi alla transizione ecologica con spinta alle energie rinnovabili, alla mobilità sostenibile ed economia circolare come il centrosinistra.

Il Terzo Polo propone un piano di investimento per la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti, inclusione del nucleare nel mix energetico per arrivare alle emissioni zero, riduzione dell’impatto del trasporto merci e un piano per la gestione del dissesto idrogeologico.

I 5 stelle insistono sul superbonus come mezzo per permettere alle imprese di investire a costo zero nel risparmio energetico, ma sono contro a nuove trivellazioni e inceneritori.

Energia Nucleare

Su quest’ultimo punto occorre ricordare che l’Italia ha rinunciato al nucleare come fonte di approvvigionamento energetico con il referendum del 1987 ma oggi, proprio in ragione della situazione geopolitica e dei nuovi rapporti con i fornitori stranieri, si è reso necessario riaprire la questione. Le nuove necessità hanno dunque riaperto il dibattito, trovando le forze politiche molto distanti fra loro: mentre infatti il centrodestra e il Terzo Polo risultano allineati, dichiarandosi favorevoli a una reintroduzione del nucleare sul suolo nazionale, il centrosinistra e il Movimento 5 stelle risultano contigui, mostrandosi contrari e scegliendo invece di puntare su altre fonti energetiche.

Una sintesi

Alla luce di quanto visto, l’idea liberale del centrodestra dovrebbe portare alla crescita economica del Paese e a una maggiore semplificazione del sistema tributario italiano, anche in relazione al progetto di pace fiscale e di saldo e stralcio dei pregressi tra cittadini e Agenzia delle Entrate. 

L’idea di una futura aliquota unica per il sistema tributario italiano, però, ha ricevuto numerose critiche: se da un lato è utile per ridurre la gravosa pressione fiscale sui contribuenti, dall’altro determina dei minori gettiti nel bilancio dello Stato. Inoltre, tra le principali critiche, si ravvede un attrito con il principio costituzionale di cui all’art. 53 comma 2, per cui il sistema tributario nazionale è uniformato a criteri di progressività. Allo stesso modo si sollevano alcune perplessità con riguardo alla volontà di aumentare il deficit di bilancio per aiutare maggiormente i cittadini con misure e sussidi per contrastare il caro energia e l’inflazione.

In attesa dei risultati delle elezioni politiche, tanti e diversi sono i temi esposti dai partiti – la transizione ecologica, la semplificazione delle leggi e la digitalizzazione delle imprese, l’approvvigionamento con riferimento al nucleare come nuova fonte di energia, i bonus e gli incentivi, il cambiamento del sistema tributario sembrano ipotesi attuabili – ma solo i risultati delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 saranno in grado di determinare le modalità applicative delle proposte e il tipo di Italia in cui vivremo nei prossimi anni. 

q

Cosa si intende per Crisi d'impresa? Qual è l'obiettivo del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza? Perché la Composizione Negoziata della Crisi è importante per risollevare l'economia italiana…

di Alessandro Malerba

Il 15 luglio 2022 è entrato ufficialmente in vigore il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza, una misura fondamentale per ristabilire l’equilibrio economico finanziario nel nostro Paese: l’obiettivo del nuovo Codice è riordinare e razionalizzare la legislazione in materia di crisi e insolvenza del nostro ordinamento, recependo le direttive UE.
Una delle novità più importanti del nuovo Codice è il meccanismo della Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa (CNC): se ben adoperata, infatti, la CNC permette all’imprenditore di riprendere il controllo della propria azienda, riconoscendone plus e punti di attenzione, evitando future crisi.
Alessandro Malerba, professionista specializzato in crisi d’impresa e Composizione Negoziata, ci illustra le potenzialità di questo nuovo strumento, facendo emergere l’utilità di un consulente esterno e indipendente capace di supportare imprenditori e aziende.

q

Le riduzioni dei debiti successivi all’omologazione del concordato preventivo sono interamente tassabili a fini fiscali: a dirlo l’Agenzia delle Entrate lo scorso 20 aprile. Cosa significa questo in termini…

di Alessandro Malerba

L’Agenzia delle Entrate (AdE) si è pronunciata sulle riduzioni dei debiti successivi alla omologazione del concordato preventivo: lo scorso 20 aprile 2022, infatti, AdE con l’interpello 201/2022 ha infatti affermato che, anche se emerse «con cessione dei beni», le sopravvenienze attive che risultano da tali riduzioni dei debiti risultano interamente imponibili, non essendo qualificabili come sopravvenienze da esdebitazione concordataria e non potendo perciò trovare applicazione la detassazione prevista dall’art. 88, comma 4-ter, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). 

La fattispecie prevista dall’art. 88, comma 4-ter del TUIR, infatti, secondo l’AdE, produce effetti solo con riferimento alla riduzione prodotta dal provvedimento di omologa e non per tutte le sopravvenienze attive relative a ulteriori transazioni poiché, pur essendo «conseguite in fase di esecuzione di concordato, esulano dall’originario concordato omologato». Ed è proprio su questa interpretazione che potrebbero emergere profili problematici in grado di produrre effetti negativi: vediamo quali sono.

A giudizio di chi scrive, la limitazione opposta da AdE non risulta conforme alla ratio della norma citata e dell’art. 86, comma 5 in tema di plusvalenze conseguite nel concordato preventivo ovvero non gravare di oneri fiscali un’impresa già soggetta a procedure come concordato liquidatorio o fallimento in considerazione della sua effettiva «incapacità contributiva». In quest’ottica, è del tutto indifferente la causa della riduzione nonché la fase in cui essa interviene, poiché nel concordato con cessione di beni la percentuale proposta costituisce solo una previsione e l’effetto esdebitatorio si produce al termine della fase di esecuzione del concordato.

Condivisibile, sempre a giudizio di chi scrive, risulta invece l’interpretazione AdE circa l’integrale imponibilità dell’eventuale residuo attivo (in denaro o natura) che emerge dopo il soddisfacimento delle ragioni dei creditori e ciò sempre in virtù della ratio sottesa alle due norme sopra richiamate: si condivide quanto detto dall’Agenzia perché esso costituisce una manifestazione di capacità contributiva, analogamente a quanto prevede per il fallimento l’art. 183 del TUIR, indipendentemente dal fatto che esso sia formato anche da risorse generate da plusvalenze e sopravvenienze che siano di per sé non tassabili a norma degli artt. 86 e 88 del TUIR.

In merito al primo aspetto l’Agenzia illustra nell’interpello come sul piano civilistico «il concordato preventivo» è disciplinato nel Titolo III (artt. 160 - 186 bis) della Legge Fallimentare – si tratta del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal DL 14 marzo 2005, n. 35 e successive modifiche. 

Su questo punto è bene chiarire che, a fini fiscali, il concordato preventivo non gode di una disciplina specifica ai fini delle imposte sui redditi ma nel TUIR si rinvengono due disposizioni, applicabili alla generalità dei concordati a prescindere dalla finalità liquidatoria o di prosecuzione dell'attività, che regolano due particolari aspetti: la cessione e il trasferimento dei beni e dei diritti compresi nel patrimonio dell'impresa; gli effetti conseguenti alla riduzione delle passività per effetto della omologazione e della esecuzione della proposta concordataria.

Tornando nello specifico all’interpello AdE da cui siamo partiti (201/2022) relativo alla riduzione delle passività, l'art. 88, TUIR, al comma 4-ter, secondo periodo, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, dispone che «Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio (...). In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (...) la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, (...)».

In breve, il comma 4-ter prevede un beneficio fiscale per il soggetto che versa in stato di difficoltà rappresentato:

  • al primo periodo, dall'esclusione integrale da imposizione delle riduzioni dei debiti dell'impresa derivanti da procedure di concordato fallimentare e di concordato preventivo «non di risanamento» (e quindi liquidatorio);
  • al secondo periodo, dall'esclusione parziale delle riduzioni dei debiti derivanti da «concordati di risanamento» o da accordi di ristrutturazione del debito e da piani attestati.

Cosa vuol dire tutto questo? In sostanza, la citata disposizione modula la detassazione per le riduzioni dei debiti derivanti dalla omologa della domanda di concordato, in funzione della forma di esecuzione e dello scopo che la procedura intende perseguire, per evitare, nel caso in cui la procedura non sia finalizzata alla cessazione dell'impresa, l'utilizzo futuro delle perdite derivanti dalla detassazione di sopravvenienze attive.

Nel commento l’Agenzia specifica che «in relazione alle riduzioni dei debiti derivanti dalle procedure poste in essere dal socio della Società in fase di esecuzione del concordato (riduzione di debiti a fronte di attività giudiziale attivate dal socio o a seguito di versamenti diretti dal socio il creditore), si ritiene che le relative sopravvenienze attive concorrano interamente alla formazione della base imponibile IRES ai sensi dell'articolo 88 del TUIR. Ciò in quanto si tratta di componenti di reddito che, sebbene conseguite in fase di esecuzione di concordato, esulano dall'originario concordato omologato».

q

Dopo la proposta della Commissione Europea di includere anche le piccole e medie imprese nella Rendicontazione Non Finanziaria (Non financial reporting directive – Nfrd, denominata Corporate sustainability r…

Il nuovo equilibrio fra green e profitto delle imprese.
di Federico Valenza

Le imprese stanno via via comprendendo la necessità di trovare un equilibrio stabile tra le tematiche economiche, quelle sociali e quelle ambientali per garantire la sopravvivenza nel lungo periodo dell’attività aziendale. Se da una parte la sensibilità in relazione a questo tema da parte di imprese e società è aumentata, dall’altra senza dubbio contribuiscono anche le nuove azioni introdotte dal Legislatore e dalle Autorità europee.

A titolo esemplificativo, negli ultimi mesi è stato pubblicato un documento per arginare le irregolarità contrattuali legate ai c.d. PRIIPs (prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati) nonché una richiesta di chiarimenti sulla Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) da parte della Commissione Europea – per maggiori informazioni su queste novità, cfr. qui.

Già dall’aprile 2021 con la proposta della Commissione Europea di ampliamento del novero delle imprese tenute alla rendicontazione non finanziaria il contesto ha fatto un ulteriore passo in avanti. Ma prima di arrivare a questo è necessario comprendere il perché di tutta questa attenzione per le tematiche green.

Green washing: cosa significa davvero

Le motivazioni di tutto ciò risiedono nella maggiore consapevolezza dei consumatori, che prediligono prodotti connotati da un valore etico e sociale più che prettamente economico: spesso la scelta ricade su beni “biodegradabili”, “green”, “a kilometro zero”, “no animal tested”, “riciclati” o “riciclabili”. È inevitabile, dunque, che parte degli operatori di mercato voglia sfruttare tale risorsa per vendere di più senza però farsi carico di un vero cambiamento in termini di sostenibilità.

Questo fenomeno viene convenzionalmente chiamato greenwashing, ovvero una “strategia di comunicazione o di marketing perseguita da aziende, istituzioni, enti che presentano come ecosostenibili le proprie attività, cercando di occultarne l’impatto ambientale negativo”. Il risultato è il consumo di beni e servizi percepiti come sostenibili ma in realtà inquinanti.

In questo contesto così complesso in cui nulla sembra riuscire a contenere il libero – e spesso incontrollato – movimento del mercato, è di primaria importanza la figura del revisore. Quest’ultimo, infatti, non si limita a svolgere il proprio lavoro di professionista nel campo dell’audit di bilancio ma diventa una guida per l’implementazione di tematiche socioeconomico-ambientali.

Il Rendiconto non finanziario

Forse proprio per questo la Commissione Europea ha scelto di ampliare il raggio d’azione di questa figura societaria strategica, fornendogli uno strumento maggiormente penetrante nell’economia del Paese.

La Commissione ha, infatti, proposto di modificare la c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive, il testo normativo che ha introdotto l’obbligo normativo del c.d. reporting non finanziario delle società, ovvero del report previsto sulle attività diverse da quelle finanziarie. A oggi tale rendiconto è obbligatorio solo per grandi aziende di interesse pubblico ovvero che:

  • contano più di 500 dipendenti;
  • registrano più di 40 milioni di fatturato oppure;
  • hanno un totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a 20 milioni.

Considerando questo dato dimensionale oggi, solo il 28% delle principali aziende italiane è tenuto a presentare il c.d. Rendiconto di sostenibilità. In più, solo il 40% di queste imprese dedica parte del reporting in oggetto alle tematiche climate, confermando il trend di maggiore consapevolezza dei preparer delle tematiche in ottica ESG. Ecco perché la Commissione UE ha scelto di proporre tale novità normativa, andando a sensibilizzare sul tema un numero sempre maggiore di imprese.

Basta questo a suggerire l’importanza crescente che è destinata ad assumere la figura del revisore poiché questi può contribuire in modo decisivo alla corretta implementazione di strategie e tecniche legate al paradigma della sostenibilità. Ciò che oggi risulta necessario è creare la cultura della sostenibilità e fare in modo che questa divenga colonna portante delle attività aziendali: solo in questo modo l’impegno ambientale, sociale ed economico presentato dalle società (nel rispetto dei paradigmi ESG) diviene concreto e si fa valore reale per consumatori e altri stakeholders. Il revisore ha la possibilità di incidere positivamente su questo contesto grazie proprio alla continua collaborazione con il top management, che diventa fonte e stimolo per l’infusione della sostenibilità fra i core values aziendali.

Il revisore: le sue competenze in materia green

Nel realizzare tutto questo, al revisore sono richieste competenze trasversali e aggiuntive rispetto alle conoscenze “tradizionali” in tema di bilancio e contabilità: in aiuto del professionista accorrono numerose prassi di riferimento (PdR) dettati dall’organismo ISO, l’organizzazione internazionale per l’implementazione di standards comuni. In particolare, la conoscenza dei principi ISO 26.000 legati alla responsabilità sociale è una solida base per accompagnare le società nel proprio percorso verso la sostenibilità, da unire sinergicamente alla consapevolezza delle modalità di rendicontazione delle reportistiche non finanziarie: la corretta individuazione e implementazione degli standards GRI (Global reporting Initiative), legati ai principi di stampo internazionale dettati dalle Nazioni Unite in relazione all’Agenda 2030, sono sicuramente elementi di carattere normativo essenziali, tanto per l’impresa, quanto per il revisore stesso. 

Anche l’Unione Europea guarda alla definizione di migliori standards di rendicontazione non finanziaria. 

A seguito dei numerosi trattati e piani in tema, tra cui ricordiamo gli Accordi di Parigi del 2015 e il Green Deal Europeo (che punta al net zero entro il 2050 e a una crescita economica pienamente sostenibile), l’Unione compie un nuovo passo mediante l’adozione del Regolamento 825/2020, che propone un fronte comune in tema di sostenibilità e trasparente rendicontazione delle attività aziendali, con il chiaro obiettivo, da un lato, di arginare il fenomeno del green washing per tutelare i consumatori e, dall’altro, di predisporre una definizione comune di sostenibilità. Più recentemente, è stato pubblicato lo standard SRG88088:20 (Social, Responsibility and Governance, datato gennaio 2022), che sancisce i principi cardine per l’implementazione di un sistema organizzativo sostenibile; applicabile a tutte le imprese, di qualsiasi natura o forma esse siano.

Cosa ci attendiamo da questo trend

In attesa di capire come reagiranno mercato e stakeholders, resta ferma la necessità di implementare uno standard setter di valori e prassi deontologiche, con l’obiettivo di garantire la massima espressione di trasparenza e integrità del soggetto revisore e, di conseguenza, dell’impresa che effettua la reportistica. 

Nonostante i soggetti legati alle imprese abbiano interessi molto diversi tra loro e apparentemente non comuni, il revisore non può prescindere dalla necessità di unificare i bisogni degli stakeholders sotto l’egida della trasparenza della reportistica, specialmente con riguardo alle tematiche ambientali, sociali ed economiche: solo così è possibile raggiungere, con l’apporto di ciascuno, la vera e piena realizzazione della sostenibilità delle attività aziendali.

q

Il fulcro di questa manovra è la modifica dell’art 379 del nuovo Codice della Crisi, coordinato con il disposto previsto all’art 2477 del codice civile, di cui è parziale modifica: l’obbligo di nomina del re…

Quando l’impresa si prende le sue responsabilità
di Federico Valenza

Il fulcro di questa manovra è la modifica dell’art 379 del nuovo Codice della Crisi, coordinato con il disposto previsto all’articolo 2477 del codice civile, di cui è parziale modifica: l’obbligo di nomina del revisore o dell’organo di controllo viene subordinato all’esistenza di diverse condizioni e al superamento di specifiche soglie, immediatamente recepite al comma 2 dell’articolo 2477 c.c. 

Le soglie sopra citate, però, hanno subito numerose mutazioni nel corso degli anni, tra modifiche e repentini aumenti. Nello specifico, è opportuno individuare uno spartiacque proprio dalla nascita del Codice della Crisi d’Impresa in poi. 

Inizialmente, infatti, le condizioni necessarie per raggiungere l’obbligatorietà di nomina dell’organo di controllo riguardavano le predette imprese che:

a) avevano l’obbligo di redazione del bilancio consolidato; 

b) avevano, tra le proprie controllate, un’impresa obbligata alla revisione legale dei conti

c) verificavano il superamento di due dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi:

1) un attivo di Stato Patrimoniale superiore a 4,4 milioni di euro;

2) un totale di ricavi per le vendite e le prestazioni superiore a 8,8 milioni di euro;

3) un numero medio di dipendenti occupati per ogni esercizio superiore a 50 unità.

Per quanto riguarda il punto c), l’obbligo di nomina cessava qualora nessuno dei limiti sopra citati venisse superato per due esercizi continuativi. 

Con la nascita del DL 14/2019, i limiti dimensionali di cui al punto c) sono stati notevolmente ridimensionati: 

  1. l’attivo di Stato Patrimoniale è passato da 4,4 milioni a 2 milioni;
  2. il totale dei ricavi per le vendite e le prestazioni è sceso da 8,8 milioni a 2 milioni;
  3. il numero medio di dipendenti occupati nell’esercizio è diminuito notevolmente, fino a raggiungere almeno le 10 unità

Inoltre, era sufficiente superare anche solo uno dei parametri sopra descritti per integrare l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti.  L’obbligo cessava qualora non fossero stati superati i limiti elencati per tre esercizi consecutivi. 

L’introduzione di questa nuova disciplina per le società minori era probabilmente ravvisabile nello spirito rivoluzionario del Codice della Crisi d’Impresa, votato all’accorgimento tempestivo dei segnali di decozione mediante la creazione di appositi modelli organizzativi atti a salvaguardare l’attività aziendale. 

È più che evidente come le soglie previste all’alba dell’introduzione del DL 14/2019 fossero troppo basse rispetto all’andamento medio del settore; la critica è stata sollevata con particolare riguardo al numero dei dipendenti medio per esercizio, che deve essere inferiore alle 10 unità (una soglia molto bassa e facilmente superabile, con conseguente obbligo di nomina dell’organo di sorveglianza). 

Il Governo, quindi, è intervenuto modificando nuovamente le soglie indicate nell’articolo 2477 del c.c. a seguito della conversione del Decreto Sblocca Cantieri (DL 32/2019).

Attualmente, rimangono i punti a) e b) visti precedentemente, ma il punto c viene nuovamente riformato:

1) l’attivo di Stato Patrimoniale non deve essere superiore a 4 milioni di euro;

2) il totale dei ricavi per le vendite e le prestazioni non deve superare o 4 milioni di euro;

3) il numero medio di dipendenti i occupati nell’esercizio non deve superare le 20 unità. 

Il superamento di anche una delle tre soglie per due esercizi consecutivi determina l’obbligo sopra citato. L’obbligo cessa qualora, per tre esercizi successivi, nessuna delle soglie citate venga superata. 

Dato il continuo susseguirsi di proroghe, il termine ultimo per la nomina dell’organo di controllo è stato rinviato al 30 giugno 2023, ultima data disponibile per l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022.

Infine, con un occhio alle prospettive future, non possiamo dimenticare il nuovo ruolo della sostenibilità nelle decisioni aziendali: sempre di più, a causa dei rischi ESG (Environmental, Social and Governance) e delle incertezze geopolitiche, stanno nascendo società benefit, ossia società orientate alla creazione di un beneficio comune e alla soddisfazione degli stakeholders, anche mediante un complesso sistema di rendicontazione con cui esprimere in modo trasparente il proprio impatto socio-ambientale. 

Quale sarà il ruolo dell’organo di controllo/revisore? Sicuramente quello di infondere, come il management, una cultura orientata alla sostenibilità: questi sono fondamentali per promuovere paradigma dell’impatto ambientale e culturale, accompagnando le imprese nello sviluppo del nuovo archetipo dell’impresa socialmente responsabile

q

Finalmente, dopo molta attesa, la composizione negoziata entra ufficialmente nel Codice della Crisi d’impresa (CCI): la disciplina è stata armonizzata grazie al totale recepimento della Direttiva UE c.d. Ins…

di Alessandro Malerba

L’art. 13 del CCI, che prevede l’OCRI (ovvero Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa istituito presso ogni Camera di Commercio) e indicatori della crisi d’impresa era già stato oggetto di uno specifico studio da parte del CNDCEC – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ma ora, proprio questi istituti, potrebbero essere sostituiti dalla CNC e dalle segnalazioni d’allerta della crisi a favore non più di soggetti terzi ma dell’imprenditore e in base alle soglie stabilite dal decreto-legge 152/2021 (come già visto nella Parte 3).

L’art. 3 della Direttiva Insolvency prevede infatti l’utilizzo di strumenti accessibili, poco costosi e di tipo stragiudiziale al fine di consentire all’impresa di verificare la propria situazione patrimoniale e finanziaria, di aprire le trattative con i creditori ricercando soluzioni negoziate della crisi e fornendo meccanismi di allerta tramite segnalazioni all’imprenditore stesso. Proprio ciò che consente la nuova CNC che dunque potrebbe integrarsi nel CCI al Titolo II divenendo elemento stabile e fondamentale all’interno dei quadri di ristrutturazione previsti dalla direttiva Insolvency.

Cosa cambia?

Rispetto alle norme vigenti, viene ora molto incrementato il livello di qualità delle informazioni che il debitore dovrà rendere disponibili ai creditori con i quali intende negoziare: attualmente l’articolo 5 del DL 118/2021 richiede, infatti, il deposito di una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare.

L’articolo 17 del CCI, terzo comma, lettera b) aggiunge un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’articolo 13: si tratta della lista di controllo che attualmente risulta prevista nella sezione 2 del decreto dirigenziale del ministero della Giustizia, ovvero una sorta di sintesi dei principi nazionali di redazione dei piani di risanamento predisposti dal CNDCEC.

La necessità di presentazione di un piano fin dal deposito ha un duplice obiettivo:

  1. rendere più agevole il compito dell’esperto – chiamato a valutare sin da subito la sussistenza di concreti presupposti di risanamento (attività molto più difficile con le sole linee guida del piano);
  2. velocizzare la composizione negoziata, intesa non come procedura ma come percorso negoziale del quale occorre avere chiari fin da subito il contenuto sotto forma di proposta.

L’integrazione della CNC all’interno del CCI ridurrà dunque il numero di composizioni negoziate richieste prive di un piano per i creditori atte esclusivamente a godere di misure protettive di più agevole gestione rispetto a quelle previste dai concordati in bianco ai sensi dell’attuale articolo 161, sesto comma, della legge fallimentare.

Ulteriori novità

Oltre a quanto già detto, il nuovo Titolo II del CCI verrà integrato anche con gli attuali artt. da 30-ter a 30-sexies del DL 152/2021 ovvero le segnalazioni che i creditori pubblici qualificati (Erario, Inps e Inail) inviano all’imprenditore in presenza di livelli di esposizione debitoria maturati nei loro confronti da parte dell’impresa – si rimanda nuovamente alla Parte 3 di questa serie di articoli.

Vengono inoltre confermate le disposizioni dell’attuale art. 14, comma 4, del CCI, che prevede variazioni o revisioni degli affidamenti all’impresa in relazione a comunicazioni agli organi di controllo societario a carico delle banche.

Saranno molte le ulteriori novità conseguenti a questa introduzione. Lo studio resta sempre a disposizione per l’analisi preventiva e la redazione e verifica dei piani finanziari di risanamento, in linea con la nuova disciplina.

q

D.L. Semplificazioni e manodopera sui bonus edilizi: tante perplessità a seguito dell’obbligatorietà del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei cantieri di importo superiore a 70mila euro. L’o…

Di Emilio Veneziano

Congruità della manodopera e bonus edilizi

Non poche perplessità sta generando l’applicazione del combinato normativo del D.L. 143/2021, attuativo dell’art.8 comma 10-bis del D.L. Semplificazioni, con l’art.4 del DL 13/2022 pubblicato sulla G.U. 25.2.2022, n. 47, sul tema dell’incidenza della congruità della manodopera sui bonus edilizi.

In particolare, il D.L. 143/2021 prevede a partire dal 1° novembre 2021 l’obbligatorietà del DURC di congruità per ogni cantiere pubblico e privato di importo superiore a 70mila euro. La verifica della congruità si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. L'obiettivo del decreto è evidentemente combattere il lavoro nero e ottenere che i lavoratori in cantiere siano in numero proporzionato all'incarico affidato all'impresa. Il provvedimento di cui sopra ha quindi definito un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, attuando la previsione di cui all'art.8 comma 10-bis del DL 76/2020. L'attestazione di congruità sarà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente. Qualora non sia riscontrata la congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione, in mancanza del quale l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica o privata) incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l'impresa affidataria. 

Detta norma è stata ripresa all’art.4 del DL 13/2022 pubblicato sulla G.U. 25.2.2022, n. 47, che integra l’art. 1, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) con il nuovo comma 43-bis ai sensi del quale per i lavori edili di cui all’Allegato X, D.Lgs. n. 81/2008 (lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione / rinnovamento / smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura / cemento armato / metallo / legno / altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica / sistemazione forestale / sterro, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile, gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile) di importo superiore a € 70.000, i benefici di cui

  • artt. 119 (detrazione 110%), 119-ter (detrazione 75% per superamento e eliminazione di barriere architettoniche), 120 (credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro) e 121 (opzione per sconto in fattura e cessione del credito), DL n. 34/2020;
  • art. 16, comma 2, DL n. 63/2013 (c.d. “Bonus mobili”); 
  • art. 1, comma 12, Legge n. 205/2017 (c.d. “Bonus verde”); 
  • art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019 (c.d. “Bonus facciate”); 

sono riconosciuti a condizione che nell’atto di affidamento dei lavori sia specificato espressamente l’applicazione, da parte del datore di lavoro, dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015. Il contratto collettivo applicato, oltre all’atto di affidamento dei lavori, deve essere specificato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. I soggetti abilitati di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (dottori commercialisti / consulenti del lavoro / ecc.) e i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF di cui all’art. 32, D.Lgs. n. 241/97 al fine del rilascio del visto di conformità sono tenuti a verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse dagli esecutori dei lavori.


N.B. i predetti ulteriori obblighi entrano in vigore decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DL n. 13/2022 e pertanto a decorrere dal 27.5.2022 e trovano applicazione con riferimento ai lavori avviati successivamente a tale data

Da qui le perplessità circa il disconoscimento dei bonus edilizi in caso di mancanza della congruità della manodopera acuite da recenti FAQ della Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE) pubblicate lo scorso 15 febbraio 2022.

In sintesi secondo la CNCE gli effetti della mancanza della congruità potrebbero riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali, considerando che l’art. 5, comma 6, del DM n. 143/21 prevede testualmente che ”In mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributivafinalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line, […]”.

In tale fattispecie, pertanto, si verifica la previsione di cui all’art. 4 del DM 41/98 lettera d) (“Casi di diniego della detrazione” che stabilisce che “La detrazione non è riconosciuta in caso di: d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente”).

In conclusione, considerate le preoccupazioni tra gli operatori del settore sarebbe opportuno un intervento chiarificatore sul tema da parte dell’Agenzia delle Entrate.

q

Il 18 febbraio 2022 è stato approvato il decreto-legge c.d. Energia che rinnova per il 2022 la rivalutazione di partecipazioni e terreni per persone fisiche, società di persone ed enti commerciali. La rivalu…

L’articolo 30 disciplina i nuovi termini per la rivalutazione dei beni in oggetto, anche se la misura agevolativa non è certo una novità: l’istituto della rivalutazione è nato con la legge 448/2001 ed è stato più volte riproposto dal legislatore negli ultimi vent’anni (nel 2021 i termini sono stati addirittura riaperti due volte). Per questo motivo, a fronte di un’aspettativa pubblica sull’ennesimo rinnovo, la sua mancanza nella Legge di Bilancio 2022, date le continue riaperture, aveva interdetto tanto i possibili beneficiari, quanto i professionisti.

Non mancano, però, alcune novità che il rinnovo porta con sé, per esempio l’aumento di tre punti percentuali dell’aliquota (che passa dall’11% al 14%) nonché una limitazione delle partecipazioni oggetto della manovra, le quali potranno godere della rideterminazione solo se possedute dal 01/01/2022. In breve, non può beneficiare dell’istituto in parola chi non dimostra il requisito del possesso delle partecipazioni non quotate al 31/12/2021 e coloro che sono entrati in possesso delle partecipazioni mediante mezzi diversi dalla compravendita, ad esempio attraverso successione o donazione.

Soggetti e beni

Ulteriore novità che il Decreto Milleproroghe 2022 porta con sé è l’ampliamento del novero dei soggetti beneficiari. Entrano infatti nell’elenco:

  • gli enti non commerciali, qualora il reddito derivante dall’operazione non scaturisca dall’esercizio di attività d’impresa; 
  • le società semplici e i soggetti a esse equiparati ai sensi dell’art 5 del DPR del 1986, n. 917;
  • gli enti non residenti, e altresì non riferibili a stabili organizzazioni (tenendo debitamente conto delle convenzioni in materia di doppia imposizione);
  • le persone fisiche per le operazioni inerenti all’ordinario esercizio dell’attività d’impresa.

Restano invece esclusi dalla manovra agevolativa i titolari di reddito d’impresa. 

Per quanto riguarda, invece, i beni oggetto di rivalutazione, essi si distinguono in partecipazioni qualificate, non qualificate e terreni (siano essi agricoli o edificabili). A queste tre categorie di beni si aggiungono le partecipazioni intestate a società fiduciarie, purché il soggetto fiduciante rientri già fra i beneficiari sopra esposti.

In materia di beni, risulta interessante un approfondimento sulle partecipazioni rivalutabili (necessariamente non quotate), le quali possono essere identificabili da:

  • partecipazioni costituite da titoli azionari;
  • partecipazioni al patrimonio di società non rappresentate da titoli azionati, come quote di società a responsabilità limitata o partecipazioni in società di persone;
  • titoli o diritti mediante i quali è possibile ottenere le suddette partecipazioni, tra cui i diritti di opzione e le obbligazioni convertibili. 

Fasi della rivalutazione

La procedura si compone di due fasi, necessariamente consecutive e distinte. 

Il primo passo è la redazione di una perizia giurata di stima del valore della partecipazione o del terreno; la perizia deve essere prodotta da professionista accreditato (ad esempio un ingegnere per i terreni o un dottore commercialista e/o revisore legale per le partecipazioni). 

Successivamente, il soggetto beneficiario deve versare l’imposta sostitutiva, pari al 14% del valore risultante dalla perizia asseverata precedentemente ottenuta. La percentuale è unica sia per la rideterminazione dei terreni, che per la rivalutazione delle partecipazioni. 

Per il versamento, il cui nuovo termine ultimo è il 15/11/2022, è possibile optare sia per il versamento in unica soluzione, sia per il pagamento rateale in tre fasi (avendo cura di versare la prima rata entro il 15/11/2022, mentre le due rate successive scadranno nella stessa data negli anni 2023 e 2024); il codice da usare è sempre il codice tributo 8055.

In caso di omesso o insufficiente versamento, ad ogni modo, si può usufruire, ai sensi dell’art 13 del Dlgs del 1993, n. 472, del ravvedimento operoso, a condizione che l’irregolarità non sia già stata accertata. 

Per quanto riguarda la convenienza dell’istituto, infine, questa deve essere analizzata e ponderata a seconda dei casi che vengono in considerazione. In generale, è buona norma confrontare il totale dovuto in caso di tassazione ordinaria sulla plusvalenza e l’ammontare totale dell’imposta sostitutiva frutto della rideterminazione.

q

Continua il nostro percorso di approfondimento sulla composizione negoziata della crisi d’impresa. Approfondiamo qui l’istituto delle misure protettive cui l’imprenditore può accedere dinanzi al Tribunale, t…

Di Alessandro Malerba

L’accesso alle misure protettive

L’articolo 6 del decreto-legge 118/2021 che istituisce la Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa (CNC) consente all’imprenditore in crisi che accede alla composizione negoziata di chiedere l’attivazione di alcune misure protettive con l’obiettivo di vietare ai creditori di acquisire titoli di prelazione non concordati e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa o dell’imprenditore.

La finalità è consentire all’imprenditore di negoziare con i creditori una soluzione, al riparo degli effetti pregiudizievoli derivanti dalle loro pur legittime iniziative individuali come pignoramenti di beni o conti correnti, sequestri di forniture e beni e altre. Le misure, però, per essere efficaci dipendono interamente dalla pronuncia di un tribunale cui il debitore deve ricorrere contestualmente alla pubblicazione dell’istanza di ammissione alla composizione e dell’accettazione dell’esperto. Secondo la sentenza del Tribunale di Brescia del 2 dicembre 2021, una delle prime in materia, qualora non vi sia stata l’accettazione dell’esperto al tribunale competente non si può richiedere di confermare le misure poiché queste, in realtà, non sono mai di fatto intervenute.

Più possibilista invece l’orientamento relativo alla carenza documentale: se la pubblicazione dell’istanza di accesso alla composizione è stata consentita anche in assenza di alcuni dei documenti richiesti come ad esempio una situazione patrimoniale aggiornata, il piano finanziario a sei mesi e la relazione sulle misure industriali da adottare (qui per maggiori informazioni sulla domanda), deve esserne consentita al giudice e all’esperto la consultazione funzionale alla decisione, cosicché sarebbe esercitabile il potere-dovere di integrazione (Tribunale di Milano, 28 dicembre 2021).

Non impedisce la conferma nemmeno il mancato reale avvio delle trattative con i creditori – comprensibile in una fase così iniziale della composizione: a confermarlo il Tribunale di Firenze (sentenza 29 dicembre 2021) il quale però richiede all’esperto nominato di confermare che pur in assenza di un piano compiuto, il risanamento appaia ragionevolmente perseguibile alla luce del test pratico, che le situazioni contabili siano corrette ed affidabili, e che l’assetto amministrativo della società sia sufficientemente.

L’ampiezza delle misure

L’orientamento che emerge alla luce delle prime pronunce sembra improntato a criteri di selettività.

In linea con le indicazioni comunitarie e la direttiva Insolvency (2019/1023), il Tribunale di Roma con sentenza 3/02/2022 ha confermato il principio secondo cui il modello c.d. automatic stay (che inibisce le azioni esecutive individuali a tutti i creditori, senza distinzione) non può applicarsi indiscriminatamente ma solo nei confronti di chi si è già attivato con iniziative individuali la cui prosecuzione può compromettere la continuità e la soluzione della crisi o il rispetto della gerarchia delle prelazioni. Per coloro che sono estromessi dall’automatic stay, invece, è possibile instaurare azioni esecutive individuali nel corso dello svolgimento della composizione.

In ogni caso, le misure protettive, come argomenta il Tribunale di Milano (decisione del 27 gennaio 2022) in perfetta continuità con il passato (Corte di Cassazione, sentenza 25802/2015), determinano la sola sospensione, e non l'inefficacia, delle procedure esecutive già instaurate, non consentendo quindi la liberazione delle somme già colpite da pignoramento, che rimangono indisponibili per il debitore, sino all’esito della composizione.

Se questo orientamento basato sulla selettività fosse confermato nella pratica giudiziale, ne deriverebbe la necessità per il debitore di una costante verifica dei procedimenti monitori introdotti dai creditori non inibiti dalle misure protettive, con lo scopo di richiederne progressivamente l’inclusione, prima che i provvedimenti cautelari si consolidino rendendo indisponibili le somme colpite, con effetti negativi per le già deboli capacità del debitore di trovare la copertura al fabbisogno finanziario dell’azienda in crisi ai fini del rispetto del proposto piano.

q

Nuovo slittamento dei termini per la manovra di sterilizzazione delle perdite per le società di capitali. Lo prevede il Decreto Milleproroghe che rinvia al massimo fino al 2026 la copertura delle perdite del…

Di Carlo Locatelli

La manovra di sterilizzazione delle perdite d'esercizio, già prevista all’articolo 6 del DL del 2020 n.23, successivamente modificato dall’articolo 1, comma 266, della legge n. 178/2020 (ovvero la  “Legge di bilancio 2021”) è stata nuovamente prorogata grazie a un nuovo slittamento dei termini inserito nell’emendamento del D.L. n. 228 del 2021, altresì detto decreto Milleproroghe. La modifica riguarda direttamente l’art 6 al comma 1, il cui riferimento alla data del 31/12/2020 viene sostituito con 31/12/2021.

Attraverso questa disciplina, tutte le società di capitali (spa, sapa, srl e cooperative) potranno coprire le perdite rilevate nell’esercizio amministrativo 2021 entro la data di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo (quindi entro la fine del periodo amministrativo 2026). 

Rimanendo il riferimento “all’esercizio in corso al 31 Dicembre 2021”, si deduce che la manovra agevolativa è usufruibile anche dagli enti aventi come esercizio il periodo amministrativo attualmente aperto 1/07/2021-30/06/2022, anziché il canonico 1/01/2021-31/12/2021. 

Inoltre, il periodo di cinque esercizi previsto per la copertura delle perdite emerse nel 2021 sarà indipendente e autonomo dall’arco temporale relativo alla copertura delle perdite relative al periodo amministrativo 2020. Queste ultime, pertanto, dovranno necessariamente essere ripianate entro la data di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo al 2020, vale a dire la data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2025. 

Come per la manovra prevista per le perdite dell’anno 2020, la sterilizzazione delle perdite rilevate durante l’esercizio 2021 permette la sospensione degli obblighi di riduzione del capitale in caso di perdite oltre il terzo o di ricapitalizzazione (in deroga a quanto previsto dagli artt. 2446 c.c. e 2447 c.c. per le spa e 2482 e ter c.c. per le srl, mentre è disciplinato all’articolo 2545 – duodecies c.c. per le cooperative). 

Ai fini metodologici, si rileva quindi che: 

  • se la perdita, data la sua portata, «erode» il capitale sociale, la società non potrà distribuire i propri dividenti fino al momento in cui il capitale non sarà debitamente reintegrato, ovvero ridotto in misura corrispondente (come disposto dall’art. 2433 c.c., comma 3);
  • le perdite cambiano i limiti entro i quali le società per azioni possono emettere prestiti obbligazionari (indicati dall'art. 2412 c.c., ovvero nella misura del doppio del capitale sociale);
  • La riserva legale deve essere reintegrata fino a raggiungere un valore pari al quinto del capitale sociale, come previsto dall’art 2430 c.c., e la perdita rileva ai fini di questa necessità. 

Infine, la consistenza reale del capitale, al netto di tutte le perdite preventivamente accertate, dovrà emergere ai fini dell'indicazione negli atti e nella corrispondenza della società (art. 2250 c.c., comma 2).

Per quanto riguarda il trattamento delle perdite emerse nel periodo in esame, è opportuno citare che le perdite devono essere opportunamente indicate e specificate in nota integrativa, specificando la loro origine in schemi e prospetti adeguati.

Per saperne di più sul decreto Milleproroghe non esitare a contattare uno dei nostri consulenti fiscali.

q

Torniamo a parlare di Legge di Bilancio 2022, stavolta per porre l’accento su una novità normativa che rientra nel c.d. Decreto Milleproroghe: un nuovo stop agli ammortamenti per le imprese che redigono i bi…

È necessario specificare che il principio derogatorio di cui parleremo non risulta una novità assoluta ma era già stato introdotto dal decreto-legge n.104 del 14/08/2020, convertito con la legge 13/10/2020 numero 126, al comma 7-bis dell’articolo 60. Il Decreto, ribattezzato “Decreto Agosto”, prevedeva un benefit per le imprese ovvero la possibilità di sospendere fino al 100% gli ammortamenti per tutte le immobilizzazioni (materiali e immateriali) relative ai bilanci dell’esercizio 2020.

Data l’evoluzione dell’emergenza sanitaria e la difficile situazione economica conseguente, però, il legislatore aveva deciso di prorogare la manovra per tutto l’esercizio successivo, inserendola nella Legge di Bilancio 2022. Per i bilanci 2021, dunque, restava ferma la possibilità di sospendere gli ammortamenti, purché, però, i soggetti destinatari della manovra non avessero, nel periodo amministrativo precedente, rilevato il 100% dell’ammortamento basato sul costo annuo delle immobilizzazioni considerate. In questo modo il legislatore ha ristretto il perimetro dei soggetti beneficiari della proroga, escludendo alcuni imprenditori in precedenza rientranti nella norma.

Tale decisione, imposta dal MEF aveva una ratio precisa: chi non ha sfruttato la possibilità di sospendere in deroga gli ammortamenti nel 2020 – l’anno peggiore per quanto riguarda sia la crisi sanitaria che quella economica – non avrebbe ragionevole interesse a usufruirne nel 2021 dunque va escluso.

Con la conversione del Decreto-legge del 30 dicembre 2021, n. 228, conosciuto come “Decreto Milleproroghe”, però, la situazione è cambiata.

La nuova disciplina, decisamente incentrata sulla flessibilità e sulla volontà del Governo di sostenere le imprese italiane in questo momento di crisi sanitaria e soprattutto economica, estende la proroga derogatoria a tutti i soggetti, superando l’iniziale restringimento della sfera applicativa ai soggetti che non avessero effettuato il 100% dell’ammortamento annuo nell’esercizio 2020. 

Per il resto, la disciplina rimane invariata: il valore di iscrizione del bene in bilancio rimane invariato e le quote di ammortamento non rilevate in Conto Economico vengono imputate nell’esercizio successivo. Sul piano sostanziale, il piano di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali subisce un prolungamento forzato di almeno due anni.

Resta l’obbligo per le imprese di destinare la quota di utili derivanti dalla mancata applicazione dell’ammortamento a una riserva indisponibile (come disciplinato all’ art. 60, c. 7-ter D.L. 104/2020) e l’indicazione in nota integrativa, mediante adeguata motivazione, dell’influenza della deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

In conclusione, la decisione del legislatore italiano ha certamente fornito maggiore flessibilità al sistema economico nazionale in un momento delicato come quello che stiamo attualmente attraversando, ma la razionalizzazione data dalla decisione del MEF sembra essersi persa confondendo ulteriormente la situazione

q

La normativa di urgenza sulla crisi di impresa applicabile dal 15 novembre 2021, contenuta nel DL 118/2021, rappresenta un cambiamento epocale nel diritto della crisi di impresa, come già descritto nei prece…

Il nuovo meccanismo di allerta

La mancanza di disposizioni sull’allerta della crisi di impresa, nell’ambito della CNC, è stata colmata dal DL 152/2021 che ha previsto un vero e proprio meccanismo di allerta per i creditori pubblici qualificati quali INPS, Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione. Le nuove regole sull’allerta impongono ai creditori pubblici qualificati di segnalare all’imprenditore e all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale, il mancato pagamento di tasse e contributi, oltre una determinata soglia, invitando l’imprenditore a presentare istanza di CNC nel caso ne ricorrano i presupposti.

Condizioni e tempistiche per le segnalazioni

Le segnalazioni devono essere inviate dai creditori pubblici qualificati citati in presenza di importi non pagati; in particolare, per quanto riguarda gli importi dovuti e non versati, la segnalazione all’imprenditore e al presidente del collegio sindacale dovrà essere inviata:

  • dall’INPS in caso di ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e alla soglia di 15.000 euro, e, per quelle senza i richiamati lavoratori, alla soglia di 5.000 euro;
  • dall’Agenzia delle Entrate, in presenza di un debito scaduto e non versato per l’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (LIPE), superiore a 5.000 euro;
  • dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, in presenza di crediti affidati alla riscossione e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100.000 euro, per le società di persone a 200.000 euro e, per le altre società, a 500.000 euro.

Le tempistiche con cui verranno inviate le segnalazioni variano in funzione del soggetto tenuto a segnalare distinguendo tra quelle inviate:

  • dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate Riscossione che dovranno essere effettuate entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni o dal superamento delle soglie indicate, tramite PEC o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 
  • dall’Agenzia delle entrate che dovranno essere effettuate entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A. (LIPE), unitamente alla lettera che informa il contribuente dell’incoerenza dei versamenti effettuati rispetto all’imposta dichiarata.

Sull’ultimo punto è bene ricordare che i soggetti passivi IVA trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (LIPE) entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre (art 21-bis del DL 31/05/2010 nr.78).

In questo senso risulta un’eccezione la comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre che viene invece effettuata entro il 16 settembre e con la possibilità per la comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre di invio, in alternativa, con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Il meccanismo di segnalazione si avvia nel 2022

Le segnalazioni, cui sono tenuti i creditori pubblici qualificati, troveranno applicazione da quest’anno, in particolare:

  • per l’INPS, le segnalazioni riguarderanno i debiti accertati dal 1° gennaio 2022;
  • l’Agenzia delle Entrate segnalerà i debiti risultanti dalle comunicazioni relative al I trimestre 2022;
  • per l’Agenzia Entrate Riscossione, le segnalazioni verranno effettuate in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° luglio 2022.