Decreto Milleproroghe 2026: le principali novità fiscali e societarie per le PMI
Scopri le misure del Decreto Milleproroghe 2026 per le PMI: rinvio riforma fiscale, assemblee a distanza, Fondo di Garanzia.
di Emilio Veneziano
Le novità per i debiti dei contribuenti non si esauriscono. Il Legislatore ha infatti introdotto una nuova possibilità di definizione agevolata delle cartelle di pagamento, la c.d. “rottamazione-quater”. Ma chi potrà usufruirne e soprattutto entro quando?
In primis, occorre definire l’istituto. Si tratta di uno strumento che consente al contribuente debitore di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento in unica soluzione / rateale delle somme:
Per usufruire di tale definizione è però richiesta la presentazione dell’apposita domanda entro il 30 aprile di quest’anno, in via telematica.
La definizione agevolata interessa i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, la definizione agevolata è consentita con riferimento a “tutti i carichi” affidati nel periodo di riferimento, compresi quelli:
La “rottamazione-quater” è inoltre consentita:
La definizione agevolata in esame non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:
Come già detto, il soggetto interessato deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare entro il 30 aprile (oppure integrando una dichiarazione già presentata, sempre entro questa data). È importante ricordare che, sempre nella dichiarazione, va indicato il numero di rate scelte per la rottamazione, oltre ad alcune informazioni aggiuntive.
La presentazione avviene sempre in via, sul sito dell’Agenzia Entrate – Riscossioni utilizzando una delle seguenti modalità alternative on-line:
Dopo la presentazione della domanda il contribuente riceve dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione due diverse tipologie di comunicazioni, sulla base dell’area scelta per l’accesso:
Area riservata
Il contribuente riceve una mail di presa in carico, con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.
Area pubblica
Il contribuente riceve:
Entro il 30 giugno di quest’anno, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione comunica al contribuente l’accoglimento o il diniego della domanda. In particolare:
In caso di accoglimento la comunicazione contiene l’indicazione:
Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento precompilati
In caso di diniego la comunicazione contiene solo l’indicazione dei motivi per cui la domanda non è stata accolta.
In caso di accoglimento della domanda, dunque, la comunicazione arriva al contribuente entro il 30 giugno di quest’anno e contiene le informazioni sulle somme dovute, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.
Le modalità di pagamento sono tre, alternative:
Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio di quest’anno oppure in un massimo di 18 rate consecutive di pari importo.
Nel caso del pagamento rateale:
Dal 1° agosto di quest’anno, invece, sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo ed è importante sottolineare che non è applicabile la dilazione prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.
Quando una di queste tre ipotesi ricorre (anche su un’unica soluzione o una sola rata) si determina l’inefficacia della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Soffermiamoci su un punto importante: l’Agenzia si è recentemente pronunciata su questo punto e in particolare sulle differenze fra questa nuova rottamazione e la precedente, la rottamazione-ter. Per l’Agenzia, la nuova disciplina non preclude la rateizzazione del debito residuo e pertanto è possibile richiedere il relativo pagamento di:
La stessa Agenzia afferma che la tolleranza ammessa non può essere superiore a 5 giorni; dunque, si ammette un ritardo relativamente contenuto nel versamento.
Nel momento in cui la domanda di rottamazione-quater viene accolta:
Per maggiori informazioni riguardo la procedura di Rottamazione - Quater non esitate a contattarci. I nostri consulenti finanziari sono a vostra disposizione per guidarvi in ogni step della procedura.
Scopri le misure del Decreto Milleproroghe 2026 per le PMI: rinvio riforma fiscale, assemblee a distanza, Fondo di Garanzia.