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Nel nostro articolo “ Il mondo crypto: opportunità o rischio ” abbiamo parlato degli investimenti in criptovalute e della loro rilevanza fiscale nella definizione di investimenti esteri. Il presente articolo…
Esistono oggi moltissime piattaforme italiane ed estere che offrono la possibilità di fare trading a commissioni zero. Quello che manca, però, è l’informativa relativa agli adempimenti fiscali connessi. In breve, il contribuente, spesso, non è a conoscenza degli obblighi cui dovrà adempiere in caso di investimenti all'estero. Vediamo perché e cosa c’è da fare.
Le banche e piattaforme nazionali fanno tutte da sostituto d’imposta attraverso il regime del risparmio amministrato gestendo tutti gli aspetti fiscali legati agli investimenti.
Diversamente dagli istituti italiani, invece, le banche e piattaforme estere non adempiono a tale funzione e, pertanto, tutti gli obblighi fiscali gravano sul contribuente che dovrà autonomamente – o con un consulente fiscale – adoperarsi in tal senso.
I quadri della dichiarazione dei redditi persone fisiche interessati dalle norme fiscali in relazioni a conti o strumenti finanziari detenuti all’estero sono i seguenti:
In questo quadro vanno indicati gli importi detenuti su conti o piattaforme estere. Se nel corso dell’anno la giacenza media sul conto o sulla piattaforma è superiore a una certa soglia vi è l’obbligo di compilare il quadro RW. Si dovrà pagare l’Ivafe pari ad euro 34,20, ossia, la stessa imposta di bollo trattenuta sui conti italiani ma, in questo caso, versata direttamente dal contribuente.
Lo stesso vale per gli strumenti finanziari detenuti quali, ad esempio, azioni e obbligazioni il cui valore va dichiarato sempre nel quadro RW, e pagare l’Ivafe pari allo lo 0,2% del valore di tali strumenti a fine anno.
Se nel corso dell’anno si vendono strumenti finanziari quali, ad esempio, azioni e obbligazioni e si realizzano delle plusvalenze il quadro della dichiarazione da compilare è il quadro RT. La plusvalenza si calcola sempre come differenza tra quanto incassato (al netto, dunque, di eventuali commissioni di compravendita) e quanto speso per un investimento azionario (comprensivo, quindi, di eventuali commissioni). Le aliquote sono le stesse che si applicano in Italia: per le azioni, per esempio, è sempre il 26%.
Se dalla detenzione di strumenti finanziari derivano delle cedole, degli utili, dei dividendi o interessi l’altro quadro da compilare è il quadro RM.
Le aliquote sono le stesse che si applicano in Italia (in generale il 26% salvo le dovute eccezioni al 12,5% per le cedole dei titoli di Stato).
Tutti i valori da inserire nella dichiarazione dei redditi devono essere in euro. Se gli investimenti sono in valute estere vanno applicati dei tassi di cambio ufficiali determinati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. I cambi ufficiali sono pubblicati con cadenza mensile per permettere a chi chiude i rapporti in corso d’anno di applicare il valore del mese di chiusura del conto. Per chi non chiude i rapporti in corso d’anno, va considerato il cambio ufficiale del mese di dicembre.
Il nostro studio è a disposizione per chi fosse interessato ad approfondire la tematica.
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Nell’articolo “Le nuove regole sulla crisi d’impresa: la composizione negoziata della crisi” abbiamo parlato delle novità in materia di crisi d’impresa approvate dal DL 118/2021 (convertito nella legge 147 d…
Nel presente articolo ci concentreremo in particolare sulla procedura per la presentazione della domanda di accesso alla procedura.
L’avvio della procedura e la conseguente nomina dell’esperto avvengono, come anticipato, attraverso il portale della camera di commercio mediante l’utilizzo diretto della piattaforma (art.3) per presentare la domanda secondo le specifiche indicate di seguito (all'art. 5).
Una volta effettuato l’accesso, la piattaforma mette a disposizione:
Nello specifico, la domanda deve contenere le informazioni circa:
La presentazione della domanda sarà completa se accompagnata da appositi allegati obbligatori quali:
- una relazione chiara e sintetica sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa recante:
a) la descrizione dell’impresa, dell’attività in concreto esercitata e del suo modello di business;
b) la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali;
c) un piano finanziario per i successivi sei mesi;
d) le iniziative industriali che si intendono adottare (ad esempio, contenimento dei costi di struttura, nuovi canali di vendita, chiusura di linee produttive inefficienti);
- gli ultimi tre bilanci, se non già depositati presso il registro delle imprese, dichiarazione redditi ed iva;
- una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non più di 60 giorni anteriori;
- una auto dichiarazione degli eventuali ricorsi pendenti per richieste di fallimento o accertamento dello stato di insolvenza;
- l’elenco dei creditori, precisando l’ammontare dei crediti scaduti e a scadere;
- il certificato unico dei debiti tributari (AdER);
- il certificato unico dei debiti contributivi e per premi assicurativi (INPS, INAIL)
- la centrale rischi banca d’Italia non anteriore di 3 mesi.
Eventuali altri allegati da inserire nella piattaforma sono:
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Il mondo delle criptovalute (o cryptocurrency) sta diventando a oggi sempre più imponente. Nonostante non sia visto con generale favore da parte dei Governi e delle economie mondiali, sono sempre più numeros…
In mancanza di una legislazione al passo con i tempi e con le esigenze economiche e di mercato, proviamo in breve a riassumere quanto sia necessario sapere prima di approcciarsi a quello che sarà il futuro sistema degli scambi.
Capostipite di tutte le criptovalute è il conosciutissimo Bitcoin che ha fatto da apripista al mondo virtuale delle monete elettroniche. Tutti i governi del mondo stanno studiando soluzioni legislative per regolamentare il fenomeno di crescita dell’utilizzo finanziario delle criptovalute. La generazione di plusvalore legato all’attività di vendita è sotto la lente del fisco.
L’Italia non ha ancora una normativa ad hoc che regolamenti questo aspetto da un punto di vista finanziario e fiscale ma ciò non significa che non ci siano regole. A seguito di molti interpelli l’Agenzia delle Entrate e alcune sentenze (che si ricorda non sono vincolanti ma forniscono un’idea del pensiero del Fisco Italiano) hanno stabilito che i plusvalori realizzati debbano essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
Le criptovalute non hanno corso legale e i wallet (strumenti di pagamento virtuale) non sono conti correnti. È necessario però fare chiarezza sulla natura delle monete elettroniche di natura differente tra loro come quelle infungibili (c.d. NFT che danno solo diritti ad usufruire di servizi) e quelle fungibili (per esempio i Bitcoin, considerati delle vere e proprie valute per acquisto di beni e servizi). Altre invece possono essere paragonate a veri e propri strumenti finanziari, come le azioni o le obbligazioni.
Per quanto sopra esposto secondo l’attuale orientamento le criptovalute fungibili (a esclusione, quindi, degli NFT sulla cui tassazione l’Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa), il contribuente italiano sarà tenuto a inserirle nella propria dichiarazione dei redditi e, in alcuni casi, a pagarne le relative imposte.
Il contribuente persona fisica residente in Italia, ogni anno, dovrà:
1) Inserire nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RW (Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria), il valore di tutte le criptovalute detenute nel corso dell’anno. La mancata dichiarazione porta all’applicazione di sanzioni;
2) Verificare se il totale delle somme detenute, su tutti i wallet di criptovalute e tutti i conti correnti in valuta fiat (dollari, yen, eccetera) superi, in euro, il limite di 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi consecutivi nell’anno solare, secondo i tassi di cambio del primo gennaio. Si consiglia nel calcolo del limite di considerate anche i giorni festivi in quanto il mercato delle criptovalute è sempre aperto;
3) nel caso in cui la soglia di cui al punto 2) sia stata superata anche solo una volta durante l’anno qualsiasi plusvalenza generata da cessione di moneta digitale genererà un’imposizione fiscale pari al 26%. Per cessione si intende sia la vendita che l’utilizzo della criptomoneta per acquisto di beni e servizi o lo scambio di criptovaluta con altra criptovaluta.
In definitiva, si può affermare che la materia sia complessa. Risulta dunque opportuno e auspicabile un intervento normativo che chiarisca molti lati oscuri del processo che rendono difficoltosi gli adempimenti con difficoltà a reperire i tassi di cambio o transazioni difficilmente recuperabili, con calcoli complessi da considerare. In caso di un eventuale accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’onere della prova di aver correttamente dichiarato e pagato le imposte sulle criptovalute è a carico del contribuente.
Il rischio è di incorrere in sanzioni amministrative (che possono arrivare al 240% del tributo che sarebbe stato dovuto, oltre al pagamento della plusvalenza realizzata) e penali (ad esempio, in caso di omessa dichiarazione, si rischiano fino a 5 anni di reclusione nel caso di imposta evasa superiore a 50.000,00 euro).
In conclusione, chi vuole approcciare questo mondo, che sarà anche il futuro non troppo lontano, dovrà fare i conti con una normativa che non è al passo con i tempi e che rischia di intralciare un percorso che ormai è partito e continua inarrestabile la sua corsa.
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La composizione negoziata della crisi (CNC) è una nuova procedura utilizzabile dal 15/11/2021 per consentire alle imprese in difficoltà di ritrovare l’equilibrio, attraverso la negoziazione con i creditori e…
Vale la pena porre l’accento su questa procedura in considerazione del numero crescente di imprese in difficoltà, in particolare per la crisi economica subita dall’intero sistema paese negli ultimi anni.
La situazione ad oggi, infatti, vede ancora un numero di esperti, iscritti a livello nazionale, assai limitato ed inferiore rispetto alle attese necessità ed utilizzi che lo strumento potrebbe avere. Ma nonostante ciò è importante inquadrare in estrema sintesi gli aspetti salienti di questa procedura che si attiva su iniziativa dell’imprenditore e coordinamento della camera di commercio tramite una piattaforma telematica nazionale.
Vediamoli di seguito.
La CNC si avvia con la nomina di un esperto indipendente scelto tra i soggetti iscritti in un apposito elenco, tenuto presso le CCIAA, cui possono accedere professionisti in possesso di determinati requisiti di esperienza, formazione e competenza. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza temporanea dell’impresa, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.
L’art.1 del DL prevede che l'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza temporanea, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa attraverso l’avvio ed il perfezionamento di trattative con i propri creditori. La nomina avviene con le modalità specificate nel decreto attraverso l’utilizzo diretto della piattaforma (art.3) per presentare la domanda secondo le specifiche indicate nel prosieguo della norma (all'art. 5).
In concomitanza con la presentazione della domanda l’imprenditore potrà chiedere, con ricorso da presentarsi anche in Tribunale, la conferma o la modifica delle misure protettive del patrimonio aziendale o l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per avere il tempo di condurre a termine le trattative con i creditori (art.6 e 7). Il Tribunale provvede con ordinanza nella quale si stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti su richiesta dell’imprenditore, sentito l'esperto. Il giudice può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative.
L'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (art.8).
Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa (art.9). L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, l'imprenditore risulta insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore, il quale dovrà operare nel rispetto delle linee guida del piano di risanamento che lo stesso, coadiuvati dai propri consulenti, ha redatto a supporto della domanda di CCN.
Alla conclusione delle trattative (art.11) quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi le parti possono, alternativamente:
a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che secondo la relazione dell'esperto è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 182-octies della Legge Fallimentare (di seguito, LF);
c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), della LF (il c.d. piano attestato); in tal caso non occorre l'attestazione.
d) domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies della LF;
e) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), LF;
f) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del medesimo decreto;
g) accedere ad una delle procedure disciplinate dalla LF e dal codice della crisi d’impresa (CCR).
Nell’adozione della procedura di CNC sono previste alcune misure premiali, (art.14) quali:
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Sono molte le novità introdotte e le modifiche apportate dal Governo e dal Parlamento italiani con l’approvazione definitiva della nuova Legge di bilancio, entrata in vigore il 1° gennaio 2022.
Fra queste, una delle principali riguarda l’intervento sull’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (di seguito, IRPEF). La modifica concerne in parte la struttura stessa dell’aliquota che ora prevede:
In riferimento alla struttura dell’imposta, fino al 2021 vigeva tale modalità di calcolo:
| SCAGLIONI | ALIQUOTA | IMPOSTA DOVUTA |
| Fino a €15.000 | 23% | 23% del reddito |
| € 15.001 – € 28.000 | 27% (2) | € 3450 (23% * 15.000) + 27% sul reddito che supera i € 15.000 |
| € 28.001 - € 55.000 (1) | 38% (2) | € 6960 (3450 + 27% * 28.000 -15.001) + 38% sul reddito che supera i € 28.000 |
| € 55.001 - € 75.000 | 41% | € 17.220 (6960 + 38% * 55.000 – 28.000) + 41% sul reddito che supera i € 55.000 |
| Oltre € 75.000 | 43% | € 25.420 (17.220 + 41% * 75.000 – 55.001) + 43% sul reddito che supera i € 75.000 |
D’ora in avanti si applicheranno invece gli scaglioni e le aliquote seguenti:
| SCAGLIONI | ALIQUOTA |
| Fino a €15.000 | 23% |
| € 15.001 – € 28.000 | 25% (2) |
| € 28.001 - € 50.000 (1) | 35% (2) |
| Oltre € 50.000 | 43% |
Parte delle modifiche IRPEF riguarda anche l’entità delle detrazioni e il campo di operatività delle stesse: in particolare a oggi si registra un aumento delle detrazioni sui redditi da pensione, lavoro autonomo e lavoro dipendente ma anche l’introduzione di detrazioni aggiuntive e una restrizione del campo di operatività delle stesse.
Di seguito si riporta quanto previsto per ogni categoria di reddito:
| REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE | |
| Reddito | Importo detrazione |
| Fino a € 15.000 | 1.880 (non inferiore a 690, a 1.380 se a tempo determinato) |
| € 15.001 - € 28.000 | 1.910 + 1.190 * [(28.000 – reddito) /13.000] |
| € 28.001 - € 50.000 | 1.910 * (50.000 – reddito) / (50.000 - 28.000) |
| Oltre i € 50.000 | Non prevista |
| REDDITO DA PENSIONE | |
| Reddito | Importo detrazione |
| Fino a € 8.500 | 1.955 non inferiore a 713) |
| € 8.501 - € 28.000 | 700 + (1.955 – 700) * [(28.000 – reddito) / (28.000- 8.500)] |
| € 28.001 - € 50.000 | 700 * [(50.000 – reddito) / (50.000 – 28.000)] |
| Oltre i € 50.000 | Non prevista |
| REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DA LAVORO DIPENDENTE E ALTRI REDDITI | |
| Reddito | Importo detrazione |
| Fino a € 5.500 | 1.265 |
| € 5.501 - € 28.000 | 500 + (1.265 - 500) * [(28.000 – reddito) / (28.000- 5.500)] |
| € 28.001 - € 50.000 | 500 * [(50.000 – reddito) / (50.000 – 28.000)] |
| Oltre i € 50.000 | Non prevista |
A causa del cambiamento della struttura degli scaglioni, a partire dal 1º gennaio 2022, le detrazioni saranno applicabili a redditi fino a € 50.000 e non più fino a redditi pari a € 55.000, riducendo così il campo di operatività.
In aggiunta si prevedono ulteriori detrazioni per evitare perdite nel cambio delle regole in materia IRPEF:
Alle persone fisiche con reddito inferiore alla soglia dei € 15.000, inoltre, verrà ancora riconosciuto il trattamento integrativo di € 1.200. Per coloro che supereranno la soglia dei € 15.000, ma non quella dei € 28.000, sarà riconosciuto un trattamento integrativo di un massimo di € 1.200 a condizione che la somma delle altre detrazioni previste (carichi famiglia, redditi da lavoro, interessi passivi su mutui, spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica).
I contribuenti che trarranno maggiori vantaggi a seguito dell’entrata in vigore della Riforma saranno i lavoratori dipendenti con redditi di € 40.000 (risparmio fino a € 945), e i lavoratori autonomi insieme ai pensionati con redditi di € 50.000 (risparmio fino a, rispettivamente, di € 810 e € 758 annui).
In conclusione si può affermare che scopo della nuova struttura e dell’intera riforma IRPEF fosse, nelle intenzioni del Legislatore, rendere più armonica la crescita della curva di progressività, permettendo un miglioramento dell’equità verticale tra le diverse fasce di reddito. Tuttavia, si conviene che tale tentativo sia solo parziale poiché, secondo quanto mostrato dai numeri, a parità di imponibile il carico impositivo varia in base alla tipologia di reddito.
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Il 31 dicembre 2021 è entrato in vigore il d.lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 in materia di erogazione dell’Assegno Unico Universale per tutti i figli a carico under 21, introducendo un beneficio economico mens…
L’assegno è riconosciuto per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza.
Viene inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di determinate condizioni, ed è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.
L’importo erogato a ogni famiglia tiene conto dell’indicatore ISEE presentato e sarà quantificato in una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro).
Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità.
Essendo universale, l’assegno andrà anche alle famiglie che non dichiarano ISEE o hanno ISEE superiore ad euro 40.000. In questo caso però si percepirà l’importo minimo pari a 50 euro mensili per ciascun figlio a carico.
L’importo erogato sostituisce le precedenti detrazioni per figli a carico e gli assegni per il nucleo. Dal mese di marzo 2022, infatti, non verranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare, gli assegni familiari e non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni, poiché sostituite dall’assegno unico universale.
Per questo motivo è necessario che tutti i contribuenti con figli a carico presentino la richiesta per non perdere le agevolazioni in termini di detrazioni e di assegni per il nucleo, ora sostituite dall’assegno unico e universale.
COME FARE RICHIESTA
È sufficiente dotarsi di SPID, CIE (carta di identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi)e collegarsi al portale INPS dove, nella sezione “Assegno unico e universale per i figli a carico” si potrà, con pochi semplici passaggi, presentare la richiesta.
Il pagamento dell’assegno unico universale decorrerà dal 01 marzo 2022, con accredito sul conto corrente segnalato, e la domanda dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2022 per non perdere gli arretrati con decorrenza dal 01 marzo 2022.
Per chi presenterà la domanda dal 1° luglio 2022 la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione, senza riconoscimento degli arretrati.
È importante ricordare che la richiesta dell’assegno unico universale dovrà essere rinnovata ogni anno sempre attraverso il sito dell’INPS.
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La Legge di Bilancio entrata in vigore il 1° gennaio 2022 porta con sé numerose novità. Fra queste la conferma delle detrazioni ordinarie per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edil…
In questo quadro, particolare attenzione merita invece la proroga del riconoscimento delle "altre" detrazioni con la previsione di alcune modifiche, ed in particolare:
Vediamo dunque nel dettaglio come si prospetta la situazione attuale alla luce dei vantaggi fiscali previsti dalla nuova Finanziaria.
DETRAZIONE DEL 110%
Per quanto riguarda la detrazione del 110% di cui all'art. 119, DL n. 34/2020 risulta una generale conferma degli interventi agevolabili nonché della possibilità di optare per lo sconto in fattura/cessione del credito in luogo della fruizione in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante.
PROROGA TERMINI SOSTENIMENTO SPESE AGEVOLABILI
La proroga relativa alla data di sostenimento delle spese non è univoca ma differenziata in base all'intervento, al soggetto e all'immobile.
In particolare, dalla nuova formulazione del comma 8-bis dell'art. 119, risulta ora che:
RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO "ORDINARIO"
Con la modifica dell'art. 16, commi 1, 1-bis e 1-ter, DL n. 63/2013è prorogato dal 31.12.2021 al 31.12.2024 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative a:
Tale proroga comporta la proroga alla stessa data (31.12.2024) anche di:
"BONUS FACCIATE"
Con la modifica dell'art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020, il c.d. "bonus facciate", relativo alle spese per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68, è riconosciuto nella misura del 60% (anziché del 90%) per le spese sostenute nel 2022.
"BONUS MOBILI"
Con la modifica dell'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, il c.d. "bonus mobili" è prorogato alle spese sostenute fino al 2024 con le seguenti novità:
a prescindere dall'ammontare delle spese di "ristrutturazione" propedeutiche al bonus.
"BONUS VERDE"
Con la modifica dell'art. 1, comma 12, Legge n. 205/2017, Finanziaria 2018, il c.d. "bonus verde", ossia la detrazione del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, relativa agli interventi di:
è riconosciuta anche per il 2022, 2023 e 2024.
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L’annosa questione della nullità totale o parziale delle fideiussioni omnibus potrebbe arrivare a un punto di svolta: la Corte di Cassazione si trova a pronunciarsi sulla nullità totale o parziale delle gara…
In data 30 aprile 2021 la Prima Sezione della Suprema Corte con ordinanza interlocutoria n. 11486, ha rimesso al Primo Presidente la valutazione circa la necessità della trasmissione alle Sezioni Unite della questione relativa alle conseguenze giuridiche di una fideiussione bancaria per cui sia contestata la nullità per violazione della Legge Antitrust.
La fideiussione omnibus è una garanzia personale che impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o che assumerà nei confronti di una banca o altro creditore. Mediante la clausola omnibus il creditore non è tenuto a rinnovare e/o integrare le garanzie già prestate dallo stesso fideiussore ogniqualvolta si instauri con il debitore un nuovo rapporto di credito debito. La prassi dell’utilizzo di tale strumento nell’ambito del mercato creditizio è legittimata in particolare dalle seguenti norme: art. 1938 c.c. ai sensi del quale “la fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito” e art. 1956 c.c. secondo il quale “il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione”.
L’alea che contraddistingue la fideiussione “omnibus” ha suscitato diverse perplessità per l’ampiezza della sua portata (estendendosi anche alle obbligazioni future) dando origine a un dibattito giurisprudenziale/dottrinale inerente l’eventuale illegittimità delle stesse. Il tema relativo alla potenziale illegittimità delle fideiussioni omnibus è stato affrontato, più volte, dalla Suprema Corte. Se inizialmente l’orientamento della Corte di Cassazione riteneva dette fideiussioni nulle parzialmente ora il costante orientamento giurisprudenziale è volto a ritenere che dette fideiussioni siano affette da nullità totale. Per questo motivo, tali fideiussioni - redatte sullo schema contrattuale predisposto dall’ABI nell’ottobre 2003 e giudicato dall’Autorità garante della Concorrenza frutto di un’intesa orizzontale restrittiva della concorrenza come da accertamento della Banca d’Italia, n. 55 del 2 maggio 2005 - sono attualmente sottoposte alla valutazione della Suprema Corte per l’evidente presenza di clausole limitative della concorrenza che rendono la garanzia irrimediabilmente nulla. Si attende, pertanto, la decisione delle Sezioni Unite che porrà fine all’annosa questione.
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I garanti che abbiano sottoscritto una fideiussione c.d. omnibus redatte sullo schema predisposto dall’ABI, oggi possono impugnarle al fine di ottenere dai Tribunali competenti la declaratoria di nullità totale delle stesse e conseguentemente essere esonerati dal pagamento.
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Dal 15 novembre gli imprenditori potranno accedere al nuovo istituto della composizione negoziata della crisi (d.l. 118/2021 convertito nella l. 147/2021 il 21 ottobre): una facoltà concessa all’imprenditore…
Il 21 ottobre dell’anno corrente è stato convertito in legge il decreto-legge n. 118/2021, già in vigore dal 25 agosto scorso. A decorrere dal prossimo 15 novembre, la legge di conversione 147/2021 introdurrà il nuovo istituto della composizione negoziata della crisi: l’istituto si attiverà su base volontaria su richiesta dell’imprenditore che presenta una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario reversibile.
Qualora, infatti, risulti possibile il risanamento dell’impresa, il soggetto interessato potrà richiedere alla competente CCIAA la nomina di un esperto indipendente che agevoli le trattative fra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati. La nomina avverrà fra i soggetti iscritti ad apposito elenco e avrà la finalità di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio individuate. Le soluzioni potranno essere anche il trasferimento d’azienda o di rami della stessa.
Di contro, in presenza di situazioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che generino una crisi o insolvenza, gli organi di controllo (ove esistenti) dovranno segnalare per iscritto all’imprenditore o all’amministratore l’esistenza dei presupposti per la composizione negoziata.
ASPETTI E CARATTERISTICHE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA
Durante la trattativa della composizione negoziata, l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa e, laddove si registri una probabilità di insolvenza, ha il dovere di gestire l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività.
Le trattative hanno luogo fra l’imprenditore e le parti interessate singolarmente e in completa autonomia le une dalle altre. In tale sede sarà presente l’esperto nominato dalla competente CCIAA con la funzione di facilitare la mediazione e garantire l’assenza di pregiudizio per i creditori.
È importante sottolineare che la norma non ha previsto l’obbligo del ricorso al Tribunale. L’intervento del Tribunale può essere richiesto dall’imprenditore per l’autorizzazione a contrarre nuovi finanziamenti o in caso di operazioni straordinarie.
MISURE PREMIALI E VANTAGGI
Il nuovo istituto della composizione negoziata risulta essere una facoltà a vantaggio dell’imprenditore il quale non sarà più obbligato a fare ricorso al Tribunale competente. Oltre a questo innegabile sgravio, la l. 147/2021 prevede una serie di misure premiali e vantaggi ulteriori relativamente a:
Inoltre, qualora ritenga necessario proteggere il patrimonio da iniziative che “possono turbare il regolare corso delle trattative e mettere a rischio il risanamento dell’impresa”, l’imprenditore potrà richiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio stesso (dalle quali sono esclusi comunque i diritti di credito dei lavoratori) contestualmente alla domanda di nomina dell’esperto o in fase successiva.
CONCLUSIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA
A seguito delle trattative, l’imprenditore e le parti coinvolte con la facilitazione dell’esperto nominato giungeranno all’individuazione di una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza dell’impresa.
In questa fase, a conclusione della composizione negoziata, le parti potranno:
All’esito di tale fase conclusiva, l’esperto nominato redige una relazione da inserire nella piattaforma informatica, senza la necessità di informare né il Tribunale, né il Pubblico Ministero, salvo il caso di richiesta di misure protettive o cautelari.
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Il passaggio generazionale si definisce come il passaggio della gestione imprenditoriale da una generazione a quella successiva. È un momento complesso in cui l’eredità aziendale viene preservata attraverso…
A dispetto di quanto normalmente affermato nel sentire comune, l’Italia viene considerata un paradiso fiscale, perlomeno in materia di imposte sulle successioni e donazioni legate al passaggio generazionale (a titolo di esempio si notino le aliquote per la franchigia applicata in relazione al grado di parentela nello schema seguente):
| Trasferimenti realizzati per successione o donazione a favore: | ConiugeParenti in linea retta | Altri parenti entro il IV gradoAffini in linea rettaAffini in linea collaterale entro il IIII | Tutti gli altri soggetti |
| Imposta di successione | 4% | 6% | 8% |
| Franchigia | 1 000 000 euro | 100 000 per fratelli |
Ancor prima di arrivare però a spiegarne le ragioni e gli ulteriori benefici attualmente in vigore nel nostro ordinamento risulta proficuo fare un passo indietro.
Nel nostro ordinamento il termine passaggio generazionale (ovvero successione aziendale) si definisce come il passaggio della gestione imprenditoriale da una generazione a quella successiva. Non si tratta di un mero passaggio di quote o cariche ma il ben più complesso e prezioso passaggio di know-how aziendale, vero valore dell’impresa acquisito negli anni.
La successione posta in essere in questo passaggio contribuisce alla continuità aziendale mediante una pianificazione fiscale adeguata che presupponga il coinvolgimento di molteplici fattori e professionisti in grado di accompagnare tale passaggio e di sfruttare gli strumenti e gli istituti previsti dal nostro ordinamento per tutelare l’eredità storica delle aziende a conduzione familiare del nostro Paese
Il primo di tali strumenti in materia è fuor di dubbio l’art. 3, c. IV-ter del Testo Unico in materia di Successioni e Donazioni il quale esenta dall’imposizione fiscale indiretta i trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge di aziende o di rami di esse, così come di quote sociali e di azioni.
Per ottenere l’esenzione fiscale dalle imposte di successione è necessario il rispetto di una serie di requisiti che variano in base all’oggetto di trasferimento:
Giova ricordare in questa sede che, qualora si benefici dell’acquisto gratuito della società, risulta obbligatoria la presentazione, oltre che della dichiarazione di successione o l’atto di donazione anche (in base ai casi) della dichiarazione di prosecuzione dell’attività per almeno 5 anni.
In particolare, però, risultano di interesse gli ulteriori istituti e strumenti funzionali alla facilitazione o ottimizzazione fiscale del passaggio generazionale previsti dal nostro ordinamento ovvero:
Qualora la partecipazione nel capitale sociale abbia i requisiti PEX, è conveniente trasferire le quote in un’altra società Holding in quanto la plusvalenza realizzata è esente per il 95% e quindi è soggetta a tassazione nella misura del 1,2% - stante un imponibile pari al 5% per Ires al 24%.
Tale istituto, espressamente previsto dal legislatore, attribuisce al fondatore la possibilità di donare la proprietà dell’azienda al suo successore, riservandosi tuttavia l’usufrutto dell’azienda.
Con tale istituto si determina un primo accesso all’erede all’attività di impresa, riservandogli la proprietà delle partecipazioni. Tuttavia, l’originario fondatore resta presente in qualità di gestore delle stesse. In tal modo favorisce un passaggio morbido, consentendo sia agli altri soci, che a soggetti esterni, di approcciarsi gradualmente alla nuova gestione.
Da un punto di vista fiscale, anche questa soluzione determina dei vantaggi, primo fra tutti la possibilità di ottenere una riduzione della base imponibile fiscale pari al valore dell’usufrutto che rimarrebbe in capo all’imprenditore.
In più, è degna di considerazione la proporzionalità fra il valore dell’usufrutto e l’età dell’imprenditore: tanto più sarà giovane l’imprenditore donante, tanto più sarà elevato il valore dell’usufrutto.
Infine, alla morte dell’usufruttuario, il consolidamento della nuda proprietà e dell’usufrutto sugli eredi avverrà gratuitamente.
Infine, uno strumento utile ai fini del passaggio generazionale di azienda, è sicuramente costituito dal Trust.
Si tratta di uno strumento con il quale è possibile prevedere che i beneficiari siano gli eredi legittimi: il Trust, infatti, prevede che il Trustee non possa cedere le partecipazioni di controllo e le debba appunto gestire, per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all’apporto in Trust da parte del disponente (imprenditore).
Naturalmente, il Trust è uno strumento complesso, che non si adatta a tutte le soluzioni. L’implementazione di un Trust richiede un idoneo periodo di analisi e pianificazione dei costi legati alla gestione affidata a terzi del patrimonio ivi conferito e di cui beneficeranno gli eredi.
Più nel dettaglio, a fini fiscali si rileva che l’atto dispositivo, con il quale il disponente vincola i beni in Trust, sia un negozio a titolo gratuito privo di effetti traslativi, e pertanto sconta le imposte di registro (e, se vi sono beni immobili, l’imposta ipotecaria e catastale) in misura fissa e non proporzionale.
Pertanto, con riferimento all’imposta di successione e donazione, come sopra riportata, si rileva che essa è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario.
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40 miliardi di euro saranno stanziati per programmi correlati alla digitalizzazione aziendale secondo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) recentemente approvato. La svolta digitale è vista orma…
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) recentemente approvato prevede investimenti per oltre 40 milioni di euro in programmi correlati alla digitalizzazione aziendale, vista ormai come chiave per lo sviluppo delle imprese. È quindi innegabile ormai la necessità di iniziare o completare il percorso di digitalizzazione aziendale. Nelle prossime righe risponderemo alla domanda su come farlo.
In primo luogo è bene ricordare cosa comporti digitalizzare; in breve si può affermare che il passaggio al digital consente di semplificare e risparmiare sfruttando lo stato di avanzamento tecnologico e dunque abbandonare gli strumenti tradizionali (c.d. analogici) rendendo più snello e fluido tutto il flusso di lavoro.
Scegliere di digitalizzare la propria impresa contribuisce a dematerializzare i luoghi fisici rendendo la comunicazione e la vendita costanti: in breve, si può essere sempre ovunque senza limitare le proprie potenzialità. Volendo fare un rapido esempio, l’utilizzo di social network con account aziendali che rappresentano il brand permette di monitorare il sentiment dei clienti e intercettarne opinioni e tendenze contribuendo a migliorare prodotti e servizi o crearne di nuovi. A ben vedere, uno strumento analogico non consente di ottenere questi risultati in tempi rapidi e con costi esigui, la digitalizzazione sì, in particolare attraverso tecnologie come il Machine Learning e l’Intelligenza Artificiale (AI).
In questo momento, in particolare, sono molti i settori – nello specifico delle PMI – che risultano scarsamente digitalizzati e necessitano di un riallineamento con l’innovazione aziendale ovvero Logistica, Produzione, Risorse umane, Clienti finali.
Prima, però, di procedere con il processo di digitalizzazione sono necessarie alcune fasi preliminari di preparazione al passaggio dall’analogico al digitale. È infatti fondamentale chiarire priorità e obiettivi sulla base dei problemi riscontrati e dei traguardi sostenibili da parte dell’azienda; a titolo esemplificativo, è possibile riscontrare in talune imprese la presenza di vecchie strutture IT isolate: in questi casi risulta conveniente migrare tali strutture verso nuovi sistemi anziché stabilirne di nuovi. Solo successivamente è possibile procedere pianificando il nuovo modello di business rinnovato insieme a professionisti e sulla base di KPI ben misurabili.
L’affiancamento da parte di figure professionali specializzate e la scelta di KPI misurabili (e dunque valutabili nella resa) è imprescindibile per creare un processo di innovazione disegnato sulla specificità dell’azienda. Infatti, risulterà possibile, in questo caso, scegliere soluzioni adatte alle esigenze specifiche e accessibili sui dispositivi aziendali ma soprattutto soluzioni scalabili, ovvero abbastanza flessibili da risultare valide e funzionanti nell’evoluzione dell’impresa, capaci di adattarsi alla crescita in modo semplice, veloce ed economico.
Quanto affermato consentirebbe, in particolare in quei settori ancora scarsamente digitalizzati come la Logistica, le Risorse umane, la Produzione, i Clienti finali, di gestire in modo fluido tutti i processi ma soprattutto automatizzare parte delle attività potendole altresì controllare tramite un archivio centralizzato e sempre disponibile. Risulta anche fondamentale ricordare come la progressiva digitalizzazione di tali settori impatti in positivo sul rispetto dei protocolli di sicurezza e la protezione dei dati rendendo l’impresa conforme alla normativa (cfr. GDPR).
In conclusione, è possibile affermare che il processo di digitalizzazione e innovazione aziendale comporti certamente un numero di vantaggi di gran lunga superiore rispetto ai costi da affrontare: infatti, a fronte di una spesa in materia di customizzazione e implementazione della soluzione digital nonché in materia di sicurezza e conformità, sarebbero innegabili i vantaggi per le aziende in termini di automazione delle attività, dematerializzazione, comunicazione immediata, visibilità commerciale.
Per farlo, però, e non perdere l’occasione di partecipare agli investimenti previsti anche dal PNRR, è opportuno un commitment da parte dell’imprenditore e la scelta di professionisti in grado di accompagnare l’impresa in tale processo.
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Circa 950,3 milioni di dollari e stime di crescita previste per il 2023 che arriveranno fino al miliardo e mezzo di dollari. Questo è oggi il mercato degli E-sports.
Meglio conosciuti come gaming competitivo, gli E-sports si definiscono come una forma di competizione digitale (o elettronica) tramite videogiochi a carattere sportivo. Questa forma di competizione digitale poggia su videogiochi come Fifa, NBA, Pes, solo per citarne alcuni.
Nel caso degli E-sports i giocatori sono organizzati in team ad hoc, ma a differenza delle sfide e dei giochi basati sulla narrativa fantasy, i valori e le dinamiche del gaming competitivo si avvicinano fortemente alle competizioni reali della singola disciplina.
Malerba&Partners ha scelto dunque di inserirsi da protagonista in un mercato in rapidissima crescita basato su competizioni a squadre in cui i videogiocatori possono apprendere, divertendosi, il team building tanto quanto i valori dell’ambizione e della sana competizione. Infatti, insieme alla società Partners 4 Innovation, Malerba ha assistito l’ex calciatore e campione argentino Hernan Jorge Crespo nella creazione del proprio team E-sports “HC9” e nella gestione del proprio investimento sul mercato del gaming competitivo (vedi qui l’articolo).
Grazie alla propria rete di professionisti e collaboratori, lo Studio assiste e accompagna le aziende nel proprio investimento sia in fase di creazione del team (scelta della forma societaria e compagine societaria, ricerca dei pro player ecc.) che nella gestione pratica della struttura E-sports e dei loro componenti (Organizzazione palinsesto tornei della stagione, intermediazione per gestione contrattuale dei player, coordinamento per la gestione dei contenuti sui canali digitali, pianificazione del palinsesto degli eventi nell’arco della stagione ecc.).
Tutto questo è il risultato di anni di esperienza negli ambiti legal, tax e corporate che rendono forte e competitiva l’offerta di Malerba, dai settori tradizionalmente strategici a quelli in rapida ascesa e ampio potenziale, come quello degli E-sports.
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Il 1 settembre 2021 segnerà ( salvo ulteriori proroghe) la fine del blocco alle cartelle esattoriali. Questa è la data che molti identificano come l’inizio di una nuova riforma fiscale in grado di rimettere…
È una situazione, quella che analizziamo di seguito, che mette dinanzi alla necessità pressante di ripensare l’intero sistema fiscale per evitare il disastro attraverso un possibile condono fiscale (o condono tombale).
Lo stop alle cartelle esattoriali nel nostro paese, infatti, si protrarrà fino al 1 settembre 2021, data che molti vedono come il preludio a una necessaria riforma fiscale che potrebbe anche mettere mano al sistema di riscossione per smaltire l’enorme numero di crediti rimasti ancora da esigere da parte dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione (di seguito, AdE).
Al momento, infatti, i costi di recupero dei crediti da parte di AdE risultano essere oltremodo onerosi e talvolta riferibili a crediti irrecuperabili e azioni inconcludenti.
È questa condizione di stallo ad aver fatto emergere la necessità di rivedere con chiarezza e semplicità il rapporto fisco-contribuente.
Non è la prima volta che il sistema pubblico prova a riscrivere e riallineare lo Stato con il contribuente, si pensi alla c.d. voluntary disclosure, un provvedimento entrato in vigore come straordinario e poi stabilizzato a regime. Il fulcro della voluntary, infatti, innovava il sistema allora vigente grazie all’utilizzo di una comune intelligence fiscale europea. La richiesta rivolta ai cittadini UE era cioè di denunciare eventuali patrimoni detenuti fuori dall’Unione con la promessa della comminazione di una sanzione amministrativa inferiore.
Questo sistema di collaborazione fra fisco e contribuente, è risultato efficace in relazione alla capacità degli Stati di operare celermente le azioni di verifica e controllo incrociato e far emergere posizioni pregresse in precedenza impossibili da scoprire, verificare e sanzionare.
A seguito della voluntary disclosure, il sistema ha nuovamente mostrato una forte necessità di innovazione facendo emergere nuove priorità che hanno spinto il legislatore a porre particolare attenzione alla semplificazione nei rapporti Stato-contribuente, alla certezza del diritto, all’automatizzazione ed efficacia dei controlli da parte del fisco, alla collaborazione attiva, a un sistema di accertamento e riscossione rapido ed efficace.
Ciò che oggi richiediamo come operatori di settore, nonché contribuenti, è una profonda trasformazione della relazione contribuente/erario cui corrisponda non solo un recupero del pregresso ma anche e soprattutto una riscossione agevolata.
La proposta è, cioè, quella di un provvedimento straordinario agevolativo da introdurre a partire dal 2022 che consenta:
Quanto sopra proposto risulta solo un primo passo verso una riforma che consenta all’ AdE di instaurare un rapporto di collaborazione con il contribuente nell’ambito del quale quest’ultimo, una volta sanato il pregresso, avrebbe tutto l’interesse a mantenere un comportamento fiscale etico. Ciò consentirebbe un rapporto trasparente con lo Stato e un atteggiamento produttivo rispetto dell’ordinamento fiscale da parte del contribuente, intimorito dalla capacità di accertamento e sanzione più rapida ed efficace dimostrata dall’apparato pubblico.
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Circa l’80% delle aziende vede nella sostenibilità un’opportunità produttiva, una fonte di crescita in materia di efficienza nelle strutture produttive e nella relativa organizzazione del lavoro. Il recupero…
Queste sono solo alcune delle risultanze del progetto Green Tech realizzato dal Politecnico di Milano, un percorso sullo studio dell’innovazione condotto con successo dall’ateneo milanese. Ciò che è certo, secondo i dati rilasciati, è che la sostenibilità, e in particolare la Green Practice, sia ormai percepita come direttamente collegabile alle performance e al successo aziendale di medio-lungo periodo. Ma ciò che sorprende è che la definizione di sostenibilità e di azienda sostenibile risulti ancora incerta.
Per fare chiarezza, la sostenibilità indica un generale approccio alle attività produttive volto a soddisfare i bisogni umani e sociali senza però compromettere la qualità della vita delle generazioni future. Le aziende che hanno fatto propria questa visione puntano infatti a condurre la propria attività d’impresa investendo in soluzioni sostenibili per il futuro con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale - ovvero la tutela dell’ambiente e la riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse - la sostenibilità sociale - ovvero la tutela dei principi di giustizia ed eguaglianza nel trattamento dei dipendenti, con annesse tutele per la sicurezza e la salute - e infine la sostenibilità economica - ovvero la produzione di beni e servizi in grado di migliorare la vita delle persone senza impattare negativamente sulla società e sull’ambiente.
In breve, dunque, convertire il proprio business in un’ottica più sostenibile è funzionale a stare al passo con i tempi e consente altresì di mantenere uno standard competitivo appropriato alle necessità del mercato moderno.
In generale, al fine di iniziare un percorso di riconversione degli assetti aziendali, si possono individuare le seguenti attività, decisive per un ecosistema aziendale sostenibile:
Per fare un esempio significativo, il 60% delle aziende oggetto del campione studiato da Green Tech applica la Green Practice all’area Corporate (e.g. mediante green mission, sistemi di reporting, etc) e all’area Operations (e.g. attraverso il recupero di scarti di energy management, etc).
In conclusione, ciò che si può affermare è che essere un'azienda sostenibile e green conviene e i dati confermano la necessità di una riconversione c.d. verde da parte delle aziende. In particolare, l’urgenza sembra essere sulle imprese italiane di piccole e medie dimensioni ove, come già osservato, all’aumento del commitment dimostrato dall’imprenditore verso i temi della sostenibilità corrisponde un’evoluzione sostenibile - e quindi più competitiva - della struttura organizzativa.
Insomma, essere un'azienda sostenibile conviene per sviluppare strumenti tecnici in grado di sviluppare e anticipare il futuro.
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Prorogato al giorno 08.02.2021 il termine per invio a STS dei dati delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nell'anno 2020. I contribuenti, d'altro canto, potranno formalizzare il proprio rifiuto all…
Gli operatori sanitari, in forza del differimento recentemente disposto, potranno procedere con l'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel corso del periodo di imposta 2020, entro il giorno 08.03.2021 ( in luogo del termine precedentemente fissato al 31.01.2021). Di conseguenza viene prorogato anche il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nell’anno 2020 per l’elaborazione del 730 precompilato. Coloro che vorranno esercitare la facoltà di opposizione potranno quindi trasmettere il modello direttamente all’Agenzia delle Entrate fino all’8 febbraio 2021 oppure accedere, dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021, direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria!
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Con il Provvedimento prot. 389405 del 23.12.2020 l'Amministrazione Finanziaria dispone una proroga al 01.04.2021 del termine, originariamente fissato per il 01.01.2021, di entrata in vigore del nuovo traccia…
Proroga corrispettivi telematici 2021 - Il provvedimento prot. 389405 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, firmato in data 23.12.2020, ha disposto il differimento di tre mesi della data di efficacia del tracciato telematico xml 7.0, prescritto per l'invio dei dati dei corrispettivi telematici giornalieri, la cui entrata in vigore era stata precedentemente fissata per il 01.01.2021.
I registratori telematici dovranno, pertanto, essere adeguati entro il 01.04.2021!
Per saperne di più, non esitate a contattarci e scopri di più sui nostri servizi di consulenza.
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Il D.L. 09.11.2020 n. 149, tra le altre misure prescritte, ha introdotto la possibilità di rinviare al 16.03.2021 i termini per i versamenti tributari e previdenziali con scadenza nei mesi di novembre e dice…
Il decreto legge 09.11.2020 n. 149, cosiddetto "Ristori-bis", tra le altre misure prescritte, dispone la facoltà di differire al 16.03.2021 il termine per il versamento, in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020, di:
Il suddetto differimento, tuttavia, non è applicabile indistintamente alla generalità dei contribuenti, bensì solo a:
I versamenti sospesi dovranno essere in ogni caso effettuati in un’unica soluzione entro il 16.03.2021. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 4 rate mensili di pari importo, con prima rata sempre a decorrere dal 16.03.2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.
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Il D.L. 28.10.2020 n. 137, emanato dall'Esecutivo sotto il nome di "Decreto Ristori", prevede una serie di aiuti a favore dei settori colpiti dalle restrizioni imposte dal DPCM del 24.10.2020: ecco qui una s…
Ulteriore contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
Il D.L. Ristori, nel solco delle agevolazioni già concesse nell’ambito del D.L. Rilancio, ripropone l’erogazione di un contributo a fondo perduto, computato secondo le istruzioni già fornite in passato -ed invero a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019- a favore dei soli soggetti che alla data del 25.10.2020 abbiano una P.IVA attiva e che dichiarino di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO interessati dalle restrizioni di cui al DPCM 24.10.2020.
Sospensione versamenti INPS ed INAIL per dipendenti aziende appartenenti ai settori economici oggetto di restrizioni.
Per i datori di lavoro privati, esercenti attività ricomprese tra le restrizioni imposte dal DPCM del 24.10.2020, sono sospesi i versamenti in scadenza per il mese di dicembre 2020 ( competenza novembre 2020) e relativi a:
I versamenti sospesi dovranno essere in ogni caso effettuati in un’unica soluzione entro il 16.03.2021. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 4 rate mensili di pari importo, con prima rata sempre a decorrere dal 16.03.2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Cancellazione della seconda rata IMU
Il D.L. Ristori prevede la cancellazione della seconda rata IMU, concernente gli immobili/pertinenze in cui si esercitano le attività di cui oggetto di restrizioni e citate nell'ambito del DPCM 24.10.2020, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Ulteriore credito di imposta locazioni
È previsto uno specifico credito d’imposta a favore delle imprese operanti nei settori oggetto di restrizioni varate in seno al DPCM 24.10.2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta 2019 e parametrato sull’ammontare del canone mensile di locazione /affitto di azienda di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento dell’attività.
L’agevolazione in esame spetta a condizioni che il contribuente in questione riporti una perdita pari ad almeno il 50% del fatturato relativo al mese oggetto di agevolazione, laddove confrontato con la medesima mensilità dell'esercizio precedente ed è prevista:
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L'INPS è intervenuto per fornire le prime indicazioni riguardo la gestione delle nuove domande di CIGO, CIGD, Assegno ordinario e CISOA alla luce delle novità introdotte dal Decreto Agosto.
L'articolo 1 del Decreto Agosto prevede che i datori di lavoro che, nel corso del 2020, hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per un evento riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere un periodo di cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario o cassa integrazione in deroga, per una durata:
Nota bene: Le complessive 18 settimane devono collocarsi nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
L'INPS conferma che i datori di lavoro possono accedere al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (9 + 9 settimane), "a prescindere dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 12 luglio 2020". In altre parole, possono richiedere periodi di integrazione salariale ex Decreto Agosto anche i datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per causale COVID-19.
Una volta richieste e autorizzate le prime 9 settimane e decorso il relativo periodo, i datori di lavoro potranno unicamente ricorrere all'ulteriore periodo di 9 settimane, secondo le condizioni previste dalla norma, senza poter richiedere l'eventuale periodo non fruito per intero relativo alla prima tranche di 9 settimane.
Riguardo alle modalità di presentazione delle domande di CIGO, CIGD e Assegno ordinario, come anticipato con il Messaggio n. 3131/2020, l'INPS conferma l'impianto del Decreto Agosto e propone il meccanismo dell'invio di due domande distinte per chiedere l'intervento di sostegno al reddito.
In particolare, per le richieste inerenti
Le domande devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
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Come noto, il c.d. “Decreto Rilancio” ha introdotto specifici benefici collegati alle spese sostenute per: - l’adeguamento degli ambienti di lavoro collegato al contenimento della diffusione del COVID-19 - l…
Il credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti e spetta, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (per un importo massimo del credito d’imposta di 60.000 euro per ciascun beneficiario), per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
La circolare AdE 20/E/2020 ha precisato che danno diritto al credito d’imposta in esame anche le spese di sanificazione, degli ambienti e degli strumenti, costituenti spese ordinarie in relazione alla natura delle attività esercitate, e non legate quindi all’emergenza sanitaria in corso. Il credito d’imposta, pertanto, potrà essere riconosciuto anche a fronte delle spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, dagli studi odontoiatri, dai centri estetici, ecc., per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti ordinariamente sostenute.
Al fine di poter beneficiare del credito d’imposta in esame, il provvedimento prot. n. 259854/2020 richiede l’invio di un’apposita comunicazione, da parte del soggetto beneficiario, all’Agenzia delle entrate, dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute e che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre 2020.
L’invio della comunicazione va effettuata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.
Il motivo di tale previsione risiede nel fatto che l’ammontare massimo del credito d’imposta concretamente fruibile sarà pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020.
Solo dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione mediante modello F24.
In alternativa, il credito d’imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, oppure, fino al 31.12.2021, potrà essere ceduto a terzi, presentando apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.
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Visitors who are currently in the United States and cannot fly back to their home country are allowed to request a period of “Satisfactory Departure” for a maximum duration of 30 days during which they can r…
Usually, visitors who are admitted to the United States in accordance with the Visa Waiver Program (“VWP”) or Electronic System for Travel Authorization (“ESTA”) cannot change or extend their status of permanence in the United States over the 90 days granted by the program.
However, according to the federal legislation, if a major emergency prevents a VWP/ESTA visitor from leaving the United States within the authorized period of permanence, it is possible for them to request a period of “Satisfactory Departure” for a maximum duration of 30 days, on the condition that the interested person submits their own request before the expiring date of the period of permanence granted in virtue of the ESTA. According to the legislations of reference, the period of Satisfactory Departure can be permitted by the immigration service (USCIS) or by the Customs and Border Protection (CBP).
Considering that USCIS offices are currently closed, starting from March 16th, 2020 CBP started giving few travelers who are not able to leave the United States within the deadline of the period of concession due to problems related to COVID-19 the opportunity to submit the request of Satisfactory Departure directly to the Deferred Inspection Office of the international airports.
In the request, those interested have to provide their name, their date of birth and the details of their passport. The competent office can moreover request the itinerary of the original departure flight together with the new flight itinerary. Furthermore, generally speaking, it is possible to request the period of Satisfactory Departure whenever the period of stay in the United States is expiring within 14 or fewer days since the day when the applicant contacts the Deferred Inspection Office. If the period of permanence allowed by the ESTA has expired, the decision will be taken case by case.
The CBP has started processing the requests of the Satisfactory Departure submitted by the travelers who have been admitted to the United States from the John F. Kennedy (JFK) international airport and from the Newark Liberty (EWR) international airport, although the list is still growing. In accordance with the Deferred Inspection Office of the Miami International Airport (MIA), each request is analyzed and decided case by case.
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The American Government helps small and medium-sized companies with less than 500 employees providing them a $10,000.00 loan that will not have to be fully paid back.
The U.S. Congress has done something unprecedented in terms of direct financial assistance to small and medium-sized companies. In response to the Coronavirus pandemic (COVID-19), small businesses’ owners all over the U.S. who are in good standing with the U.S. Small Business Administration (SBA) and the Internal Revenue Service (IRS) may be eligible to request a loan for the economic emergency, known as the Economic Injury Disaster Loan, which covers a down payment up to $10,000.00 designed to be provided to the business without a full repayment obligation. This down payment represents a financial aid to businesses with less than 500 employees (among which sole proprietorships, independent entrepreneurs and self-employed workers), non-profit private organizations or organizations within the meaning of section 501(c)(19) of the tax code, which are currently recording a temporary loss of income due to COVID-19. This prepayment will be made available in the business’ bank account within THREE DAYS after the submission of the request that was successful and it will not have to be returned on the condition that the funds are employed to pay the wages of the employees, to pay sick leave, to face potential higher production costs due to disruptions in the supply chain or to pay back business’ debts, rent fees, and mortgages.
Furthermore, the loan program for the economic emergency offers small businesses capital loans up to $2 million, with an interest rate of 3.75% for 30 years. This loan is subject to specific conditions and it will request personal and businesslike financial information of the last 2-3 years.
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In virtue of the aid package enacted by the republican and democratic leaders of the Congress and signed last Friday by President Donald Trump, every single contributor who earns up to $75.000 will receive a…
Employees, unemployed people, and self-employed workers can qualify, on the condition that they have submitted their own tax return for the fiscal year 2018 or 2019.
Married contributors who submit their joint tax return and who earn up to $150.000 will receive $2.400, plus $500 for any eligible son.
Those who have already submitted the tax returns for the fiscal year 2019 and opted for a direct deposit on their own current bank account will not need to do anything to get their refund cheque for coronavirus and they will receive it more rapidly, possibly within three weeks.
For everyone else, the process could take longer, even if the treasury secretary Steven Mnuchin has announced on Sunday at the CBS that the White House would have created an electronic system for those who haven’t opted for a direct deposit on their own bank account in order to receive the cheque immediately.
Even people without an income can benefit as long as they don’t fiscally depend on another contributor and as long as they have a valid SSN (Social Security Number).
Nevertheless, anybody who did not submit the tax revenue for the fiscal year 2018 or 2019 are required to submit it for the year 2019, unless they don’t receive social security funds for veterans. The cheques will not be included in the taxable income and, therefore, no taxes on those amounts shall be paid at the end of the fiscal year, as it happens with other revenues.
Those who are not American citizens, but dispose of a Social Security Number and live and work in the United States, including Green Card’s owners and those who conduct business in the virtue of the H-1B visa, have the right to receive the reimbursement check for the Coronavirus. Immigrants who are not authorized to work in the United States are not legitimized to receive the cheque in question.
The inadmissibility applies also to who pays taxes utilizing what is known as Individual Taxpayer Identification Number, or ITIN, who pay about $11,74 billion in state and local taxes every year, according to the Internal Revenue Service, or IRS.
The IRS generates those numbers to process tax payments made by a few individuals who cannot obtain a Social Security Number.
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Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid - 19. Si tratt…
Una modalità che, secondo studiosi e politici, permette di facilitare la positiva gestione di lavoro e famiglia è quella denominata smart working (letteralmente “lavoro intelligente”). Si tratta di un sistema lavorativo che consente al dipendente di godere di maggiore autonomia in termini di orario e sede lavorativa. A differenza del più noto telelavoro, lo smart working non prevede che il lavoro svolto al di fuori dell’ambiente aziendale venga compiuto a casa, rendendo quindi libero il dipendente di scegliere ogni volta dove dedicare tempo all’attività lavorativa. Inoltre, lo smart working è un aspetto che può caratterizzare il lavoro e non una tipologia contrattuale pertanto deve essere una scelta volontaria del lavoratore e può essere implementato anche dopo la stipula del contratto (e allo stesso modo interrotto senza pregiudicare la continuità del rapporto lavorativo).
In Italia né il telelavoro né tantomeno lo smart working hanno ricevuto consenso, nonostante i risultati ottenuti dalle aziende che hanno introdotti tali modalità di lavoro siano decisamente incoraggianti. Il risultato più significativo indica che chi lavora al di fuori degli spazi aziendali è più produttivo rispetto ai colleghi che lavorano in ufficio, per quanto riguarda le aziende di grandi dimensioni questa discrepanza si attesta intorno al 35-40%. Inoltre, i dati relativi ai tassi di assenteismo si riducono del 60%, grazie alla non obbligatorietà della presenza in ufficio e alla conseguente possibilità di lavorare da remoto e dove si preferisce. In aggiunta a tali risultati già di per sé positivi, va considerato un incremento della soddisfazione lavorativa che implica minori probabilità di ricerca di un nuovo impiego, quindi riduzione dei livelli di turnover e dei costi legati alla formazione dei newcomers.
Secondo uno studio condotto dall’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, l’implementazione del sistema smart working consentirebbe alle aziende italiane un aumento in termini produttivi pari a 27 miliardi di euro e una diminuzione dei costi fissi di circa 10 miliardi di euro, dove per costi fissi si intendono le spese che un’azienda deve affrontare a prescindere dalla produzione e dai ricavi da essa derivati, e che sono legati all’acquisto o affitto dell’immobile, agli strumenti di lavoro (pc, telefono) e al corretto mantenimento dei locali adibiti ad ufficio (luce, acqua, riscaldamento/aria condizionata).
Come detto, in Italia le aziende che hanno deciso di implementare le pratiche suggerite dallo smart working sono decisamente poche, questo perché tale passaggio implica un importante cambiamento culturale, una sorta di rivoluzione della cultura organizzativa che caratterizza le imprese del nostro Paese. Con l’introduzione dello smart working infatti si rende necessaria una riorganizzazione dell’idea stessa di lavoratore dipendente come persona che entra in ufficio ad un orario stabilito per uscirne dopo (di norma) 8 ore lavorative, spesso tracciando ingresso e uscita tramite la timbratura del cartellino. Il lavoro andrebbe organizzato per obiettivi che la persona è chiamata a raggiungere, lasciando però al dipendente la gestione autonoma di tempi e modi.
È fondamentale pertanto chiarire in quale misura il lavoratore può svolgere il proprio lavoro al di fuori degli spazi aziendali, ipotizzando una sorta di calendario delle presenze. Grazie allo smart working, diversamente dal telelavoro, il dipendente non è escluso dalle dinamiche aziendali e pertanto dispone delle stesse informazioni dei colleghi che passano tutte le 40 ore in azienda.
Precedentemente sono stati illustrati i benefici che l’introduzione dello smart working ha per l’azienda, ma quali sono quelli per i lavoratori?
Secondo alcuni studiosi, lo smart working permetterebbe alle donne di ambire a posizioni di responsabilità e coordinamento di risorse senza tralasciare la cura della famiglia. Un esempio può essere quello di una donna che al rientro dalla maternità decide di usufruire della modalità smart working per poter rimanere a casa col figlio durante il pomeriggio continuando a frequentare l’ufficio durante la mattina, magari sfruttando i momenti in cui il figlio dorme per procedere nelle attività lavorative.