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lavoro

Con la deliberazione n. XI/3869 del 17.11.2020, Regione Lombardia ha approvato nuovi bandi finalizzati all'erogazione di contributi a fondo perduto nei confronti di micro-imprese e autonomi, particolarmente…

Regione Lombardia, con la deliberazione n. XI/3869 del 17.11.2020, ha approvato nuovi bandi finalizzati all'erogazione di contributi a fondo perduto nei confronti di micro-imprese e autonomi, particolarmente colpiti dalle restrizioni COVID-19.

Le agevolazioni consistono nella concessione di un contributo a fondo perduto una tantum a titolo di indennizzo per la situazione di particolare disagio, senza vincolo di rendicontazione di spese connesse.
Le microimprese devono avere avuto un calo di fatturato di almeno un terzo da misurare sul periodo marzo-ottobre 2020, ​confrontato con il medesimo periodo marzo-ottobre 2019.

Tale requisito non è richiesto alle imprese costituite dal 1° gennaio 2019.

L’importo del contributo è di 1.000 o 1.500 o 2.000 euro, secondo quanto indicato nella tabella Appendice 1, allegata alla deliberazione segnalata.

Le domande per accedere al contributo potranno essere presentate dal 23 novembre 2020 nelle sette finestre indicate nell'ambito della medesima appendice 1.

Tutte le finestre si chiuderanno il 27 novembre, salvo precedente esaurimento delle dotazioni finanziarie assegnate alle singole finestre.

Le domande di contributo dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso Bandi online nelle finestre di apertura segnalate e tutti i requisiti saranno oggetto di autocertificazione.

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Il Governo, attraverso la cosiddetta decretazione di urgenza, ha disposto un ulteriore differimento dei termini di versamento delle rate sospese a causa dell'emergenza sanitaria in corso, con blocco delle at…

Il Consiglio dei ministri con un decreto legge approvato nella notte tra sabato 17 e domenica 18 ottobre ha disposto, tra le altre misure, un'ulteriore sospensione dell'attività di notifica di nuove cartelle esattoriali/avvisi di addebito, nonché dei termini dei versamenti derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali/piani di dilazione già accordati e in scadenza tra l'8.03.2020 e il 31.12.2020, con data ultima di versamento posticipata al 31 gennaio 2021. Nel provvedimento viene disposta anche un'ulteriore sospensione, sino al 31.12.2020, di ogni procedura cautelare/esecutiva, derivante dall'omesso versamento di quanto dovuto all'Agente per la Riscossione.

Nessuna modifica, invece, alla scadenza per rottamazione e saldo e stralcio: resta confermato il termine del 10 dicembre, che non ammette ritardi o insufficienti versamenti.

Il D.L. ha, altresì, prolungato anche la maggiore tolleranza per chi richieda piani di rateizzazione del debito con l’agente della riscossione entro il termine della moratoria, ossia entro il 31 dicembre. In tal caso, al fine della decadenza del piano di dilazione, sarà necessario aver omesso il pagamento di almeno 10 rate ( anche non consecutive) in luogo delle 5 rate prescritte ex lege.

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Il presente articolo mira ad illustrare un recente arresto giurisprudenziale che riconosce in capo ai contribuenti la possibilità di detrarre l'IVA versata con riferimento ad opere realizzate su beni di terz…

Si può detrarre l’Iva per le opere su beni di terzi anche in presenza di irregolarità del titolo di possesso del bene immobile, a patto che non si tratti di un’operazione macroscopicamente antieconomica. Questo l’orientamento interpretativo fornito di recente dalla Suprema Corte, a tacitazione di una serie di contenziosi tributari promossi all’esito della notifica di avvisi di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

L’agenzia delle Entrate, infatti, nell’espletamento della propria attività di controllo, si è trovata negli anni a spiccare una pletora di avvisi di accertamento finalizzati al recupero dell’IVA in presenza di lavori di ristrutturazione e ammodernamento, effettuati su immobili di proprietà di terzi in assenza di un valido titolo autorizzativo per l’esecuzione delle opere su proprietà altrui, stante la mancanza di un titolo valido e regolare di possesso del bene immobile medesimo ( come nel caso di comodati gratuiti non registrati, così come contratti di locazioni registrati tardivamente), con  conseguente disconoscimento dei relativi costi sostenuti, in quanto non inerenti, e della possibilità di detrarre l’imposta sul valore aggiunto versata.

Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, è rimesso al giudice di merito l’apprezzamento della valenza del titolo con cui il contribuente si trova ad occupare l’immobile oggetto delle attività di ristrutturazione/ammodernamento, non esistendo alcuna elencazione tassativa rilevante a tal fine.

Con riguardo all’IVA, la Cassazione ha ritenuto che “va riconosciuto il diritto alla detrazione per i lavori di ristrutturazione o manutenzione su immobili di terzi, a condizione che sussista un nesso di strumentalità con l’attività di impresa o professionale, anche se solo potenziale o di prospettiva, e anche se tale attività non si sia concretamente esercitata per cause estranee al contribuente”.

L’inerenza, d’altro canto, sempre secondo la Suprema Corte “deve essere valutata secondo un giudizio qualitativo e non quantitativo, correlato all’impresa da svolgere”.

Per il recupero dell’Iva detratta, quindi, l’Amministrazione Finanziaria deve dimostrare la macroscopica antieconomicità dell’operazione.

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The so called “Proclamation”, suspended, until further notice, the entry into the United States, as immigrants or nonimmigrants, of all aliens who were physically present within the Schengen Area (included C…

There are many gray areas and uncertainties surrounding the proclamation issued on March 11, 2020 (effective March 13, 2020 the “Proclamation”), which suspended, until further notice, the entry into the United States, as immigrants or nonimmigrants, of all aliens who were physically present within the Schengen Area (included China and Iran) during the 14-day period preceding their entry or attempted entry into the United States. On March 16, 2020 this ban has been extended to travelers coming from the United Kingdom and Ireland.
  
The Proclamation provides exceptions to the temporary suspension of entry of travelers. In particular, the suspension does not apply to:

  • any lawful permanent resident of the United States (“Green Card” holders);
  • any alien who is the spouse, child, foster child, or ward of a U.S. citizen or lawful permanent resident;
  • any alien who is the parent, legal guardian or sibling of a U.S. citizen or lawful permanent resident, provided that the U.S. citizen or lawful permanent resident is unmarried and under the age of 21;
  • any alien traveling at the invitation of the United States Government for a purpose related to containment or mitigation of the virus;
  • any alien traveling as a nonimmigrant pursuant to a C-1, D, or C-1/D nonimmigrant visa as an air or sea crewmember;
  • any alien seeking entry into or transiting the United States pursuant to one of the following visas:  A-1, A-2, C-2, C-3 (as a foreign government official or immediate family member of an official), E-1 (as an employee of TECRO or TECO or the employee’s immediate family members), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 through NATO-4, or NATO-6 (or seeking to enter as a nonimmigrant in one of those NATO categories); 
  • any alien whose entry would be in the national interest;
  • members of the U.S. Armed Forces and spouses and children of members of the U.S. Armed Forces.

The entry into the United States is allowed to close relatives of permanent residents or American citizens. However, only spouses and children of permanent residents or US citizens can enter the United States without any restrictions whatsoever. On the other hand, parents, brothers and sisters, are exempt from entry restrictions only if their relative resident in the United States or US citizen is under the age of 21 and is not married.
 
 In reference to holders of non-immigrant visas, the US Department of State recently allowed holders of H1B or L1 work visas to return to the United States to resume their work at the same company. In addition, effective July 15, 2020, those traveling as students (F1 and M1), researchers (certain J1 programs), investors (E2), or business travel (B1) could resume traveling to the United States if they qualify as a National Interest Exception (NIE). The exception has to be determined by a consular officer. The consular officers may take up to 60 business days for the review of documents and qualifications and they cannot accept requests for individuals who are currently physically present in the United States. The exception is valid only for 30 days from the date of approval and is valid for a single entry to the United States. An individual who departs the United States and wishes to return must be re-assessed for a national interest exception. F and M visa holders do not need to be re-approved for each entry to the United States. Applicants in these categories should carefully read the information provided through the link in the National Interest Exceptions sidebar box on the consular page of the foreign country.
 
Please consider that in any case, the entry into the United States is left to the exclusive and final decision of the CBP officers, who can make a decision either in a negative or positive way.  Recently some clients and acquaintances of our law firm, holders of non-immigrant visas or ESTA travel authorizations were allowed to enter into the US territory. 
  
The official website of the CBP Agency, the entity that issues ESTA travel authorizations, states that any traveler with a valid ESTA who is subject to the proclamation of March 13, 2020 and who attempts to travel to the United States in violation of the Proclamation will have their ESTA canceled (https://esta.cbp.dhs.gov). After ESTA cancellation, it will be possible to travel to the United States only upon request for a new travel authorization or tourist visa in case of denial of the travel authorization. Due to these reasons, all those who are about to travel to the United States are advised to carefully consult the website of the U.S. Department of State, the one of the United States Embassy and Consulates in the foreign country, as well as the respective airline.

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lavoro

Il D.L. Agosto ha introdotto una serie di misure dirette a ridurre l'impatto contributivo gravante sui datori di lavoro, sulle quali L'Ispettorato Nazionale del lavoro ha espresso le prime indicazioni operat…

Come noto il DL n. 104/2020 (“Decreto Agosto”), in vigore dal 15 agosto 2020, ha introdotto numerose misure dirette al sostegno delle imprese e dei lavoratori per far fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE

Con riferimento all’esonero contributivo a favore delle aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione con causale COVID-19 e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei suddetti trattamenti, l’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) conferma sostanzialmente le disposizioni contenute nel cd. Decreto Agosto. In particolare, l’esonero contributivo in parola:

  • è quantificato nel limite massimo pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020;
  • spetta per un periodo massimo di 4 mesi;
  •  è fruibile entro il 31 dicembre 2020;
  • non include i premi e contributi dovuti all’INAIL.

Al datore di lavoro che benefici dell’esonero contributivo si applica il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. In caso di violazione del suddetto divieto viene disposta la revoca dell’esonero contributivo con efficacia retroattiva, con conseguente impossibilità di accedere ai trattamenti di integrazione salariale.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

L’esonero contributivo in parola è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate successivamente all’entrata in vigore del DL n. 104/2020 (15 agosto 2020) ed entro il 31 dicembre 2020, a prescindere dall’età anagrafica dei lavoratori.

I datori di lavoro possono beneficiare dell’esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (l’esonero non include i premi e contributi dovuti all’INAIL), per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla data di assunzione e nel limite massimo di 8.060 euro annui (riparametrato ed applicato su base mensile).

L’esonero contributivo in esame si applica anche alle trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, successive alla data di entrata in vigore del Decreto Agosto (ossia successive al 15 agosto 2020), mentre risulta escluso per le assunzioni effettuate:

  • con contratto di apprendistato;
  • a tempo indeterminato di lavoratori che abbiano già avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa

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L’art. 37 del D.L. Semplificazioni, ora convertito in legge, ha disposto che i soggetti obbligati alla comunicazione di un proprio domicilio digitale (p.e.c.) entro l'1.10.2020 devono dotarsi e comunicare al…

L’art. 37 del D.L. Semplificazioni, ora convertito in legge, ha disposto che i soggetti obbligati alla comunicazione di un proprio domicilio digitale (p.e.c.) e nel dettaglio:

  1. professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato (ad esempio, avvocati, ingegneri, architetti, geometri, medici, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.);
  2. imprese costituite in forma societaria (società di persone, società di capitali, ecc.);
  3. imprese individuali che si iscrivono al Registro delle Imprese / Albo delle imprese artigiane.

entro l'1.10.2020 devono dotarsi e comunicare al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale.

Non è dovuta nessuna comunicazione da parte dei soggetti che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido / attivo.

Quale è il regime sanzionatorio previsto in caso di omessa comunicazione del domicilio digitale?

Per le imprese diverse da quelle di nuova costituzione che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale entro il predetto termine (1.10.2020) oppure il cui domicilio digitale è stato cancellato dal Registro delle Imprese è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria quantificata tra un minimo di € 206 e un massimo di € 2.064 (se la comunicazione è effettuata entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari a €412).

Contestualmente all'irrogazione della sanzione viene assegnato d'ufficio un nuovo domicilio digitale valido solo per il ricevimento delle comunicazioni / notifiche.

E cosa accade in caso di domicilio digitale inattivo?

In caso di un domicilio digitale inattivo, il Registro delle Imprese chiede al soggetto inadempiente di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro 30 giorni, decorsi i quali procede alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle Imprese ed avvia la predetta procedura sanzionatoria.

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Per il 2020, a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie in ambito sportivo, incluse sponsorizzazioni, spetta un credito d’impost…

Per il 2020, a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:

• leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche;

• società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l’effettuazione di tale attività deve essere certificata dal soggetto);

spetta un credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati dall'1.7 al 31.21.2020.

Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91.

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a € 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) ex art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR almeno pari a € 200.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni.

Il corrispettivo sostenuto dal soggetto erogante costituisce per lo stesso spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine / prodotti / servizi mediante una specifica attività della controparte.

Il bonus in esame spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa istanza al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico DPCM.

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L’art. 97 del D.L n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", in vigore dal 15.08 u.s., prevede la possibilità di effettuare in forma rateale i versamenti tributari e contributivi, già sospesi nel corso dei mesi di…

L’art. 97 del D.L n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", in vigore dal 15.08 u.s., prevede la possibilità di effettuare i versamenti tributari e contributivi, già sospesi nel corso dei mesi di marzo, aprile, maggio 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi:

a) per un importo pari al 50% delle somme sospese: in unica soluzione entro il 16.9.2020, ovvero in un massimo di 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16.9.2020);

b) per il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16.1.2021).

Si evidenzia che la nuova disposizione normativa rappresenta una facoltà concessa a favore dei contribuenti a titolo di ulteriore agevolazione.

In sintesi, risulta pertanto possibile effettuare il versamento dell'intera somma relativa ai versamenti sospesi entro il 16.9.2020 sulla base delle disposizioni introdotte dal c.d. "Decreto Rilancio" (unica soluzione entro il 16.09 p.v. ovvero in massimo 4 rate con la prima a decorrere dal 16.09 p.v.), oppure aderire alle nuove modalità introdotte in senso al D.L. Agosto, secondo i frazionamenti sopra descritti ai punti a) e b).

Sospensione versamenti somme derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito, già oggetto di sospensione

Con la modifica del comma 1 dell’art. 68 del D.L. Cura Italia (ora convertito in legge), la sospensione delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito viene ulteriormente differita dal 31.08.2020 al 15.10.2020, con la conseguenza che i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30.11.2020, in luogo del giorno 30.09.2020 precedentemente stabilito.

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On September 15, 2020 the U.S. Department of Homeland Security (DHS) published an announcement that terminated arrival restrictions applicable to certain international flights starting on September 14, 2020

On September 15, 2020 the U.S. Department of Homeland Security (DHS) published an announcement that terminated arrival restrictions applicable to certain international flights starting on September 14, 2020. The original restrictions, aimed to deter the spread coronavirus (COVID-19) within the United States directed travelers from 31 countries, including People’s Republic of China (excluding Hong Kong and Macau), Iran, United Kingdom, Ireland, Brazil, and the 26 countries within Europe’s Schengen Area to a limited number of U.S. airports. Previously, the U.S.-bound flights carrying passengers who had visited the designated countries within the past 14 days have been required to land at a limited set of 15 U.S. airports designated by the government and equipped with increased public health resources conducting enhanced entry screening.

Note: This Notification does not lift or change the country-specific COVID travel bans and the presidential proclamations, such as the immigrant visa travel ban and the nonimmigrant visa travel ban, which will remain in effect until terminated by the President.

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lavoro

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 impone ai datori di lavoro, anche al fine di evitare conseguenze civili e penali, l’assunzione di misure volte in maniera più pregnante alla tutela della salute e della…

A fronte dell’emergenza COVID-19, i datori di lavori si sono trovati costretti ad intervenire su diversi fronti tra i quali, uno dei principali, risulta sicuramente quello rappresentato dal rispetto di tutte le misure di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, che ciascun datore di lavoro è tenuto ad adottare in base ai principi e agli obblighi di legge vigenti.

Risulta, pertanto, opportuno che i datori di lavoro, fermo il rispetto delle norme cogenti predisposte dalle Autorità, provvedano ad aggiornare il Documento dei Valutazione dei Rischi (DVR) attraverso la profilazione del rischio del contagio da COVID-19 e l’elencazione delle misure di tutela ed attenuazione del rischio.

Quali sono le conseguenze per il datore di lavoro che non adotti i piani di intervento e non aggiorni il DVR?

Le conseguenze per i datori di lavoro che non adottino i piani di intervento o che non aggiornino il DVR potrebbero essere diverse.

  1. Sotto un primo profilo, potrebbe configurarsi una responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligo generale di cui all’art. 2087 c.c. Eventuali lavoratori contagiati potrebbero infatti sostenere che il datore di lavoro è inadempiente rispetto al predetto obbligo per non aver adottato le misure “necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore nello svolgimento della non prevista prestazione” ovvero per non aver “esercitato il controllo sulla conseguente esecuzione nel rispetto dei paradigmi di sicurezza legislativamente richiesti”;

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non avesse adottato alcun piano di intervento né aggiornato il DVR rispetto al rischio di contagio da COVID-19, la prova gravante sul datore “di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo” sarebbe complessa.

  1. Sotto un ulteriore profilo, i datori di lavoro che non adottino tali piani di intervento né aggiornino il DVR potrebbero andare in contro a sanzioni di carattere amministrativo (art. 55, lett. h) D. Lgs. 81/2008), ad esempio per violazione dell’obbligo di cui all’art. 18, lett. i) del D. Lgs. 81/2008 (“informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione”).
  2. Infine, nell’ipotesi in cui il contagio si sia diffuso nell’ambiente di lavoro con conseguenze gravi sotto il profilo sanitario per i lavoratori colpiti, potrebbe configurarsi una responsabilità di tipo penale del datore di lavoro - ovvero colui che riveste tale qualifica ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008- per i reati definiti dagli articoli 589 e 590 del Codice penale (lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fino alla possibilità dell’omicidio colposo in caso di decesso del lavoratore) con possibili implicazioni anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ove applicabile.

Anche per tali motivi l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischio, in alternativa, l’adozione di un piano di intervento e di rafforzamento delle misure ordinariamente adottate in azienda è oltremodo necessario.

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L’art. 65 del D.L. “Cura Italia”, al fine di con1tenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19, ha introdotto il cd. “Credito…

A chi e in che misura viene riconosciuto il citato credito di imposta?

Il credito di imposta per botteghe e negozi, nel dettaglio, viene riconosciuto alla globalità dei soggetti esercenti attività di impresa, in misura pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, dei soli immobilirientrati nella categoria catastale C1 (Negozi e Botteghe).

Risultano, pertanto, esclusi i lavoratori autonomi anche se dovessero esercitare la loro attività in un immobile accatastato C/1.

Quali attività risultano escluse?

La norma e la relazione illustrativa evidenziano che il credito d’imposta non si applica alle attività indicate agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (che qui si richiamano integralmente) ovvero a quelle attività che sono state identificate come essenziali, tra le quali vi sono le farmacie, parafarmacie e i punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

Pertanto, il credito di imposta spetta alle imprese per le quali è stata disposta la sospensione dell’attività ad opera del DPCM 11 marzo 2020 a decorrere dal 12 marzo fino al 25 marzo (salvo future possibili proroghe e/o estensioni ad altre attività).

Come è possibile utilizzare il credito di imposta botteghe e negozi?

La risoluzione 13/E/2020 del 20.03.2020 ha istituito il codice tributo 6914 per l’utilizzo esclusivo in compensazione dal 25 marzo, tramite modello F24, del credito di imposta che ciascuna impresa calcolerà in proprio.

Al riguardo la norma determina il credito di imposta in misura pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 senza chiarire se, per usufruire del credito d’imposta il canone debba essere effettivamente pagato o meno.

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Il Decreto Cura Italia ha sospeso gli sfratti per morosità sino al 30.06.2020, data oltre la quale, salvo diverso accordo privato con il locatore, sarà possibile procedere alla convalida degli sfratti.

Lo sfratto per morosità è un procedimento che permette al locatore di poter ottenere il rilascio e la riconsegna dell’immobile da parte del conduttore in seguito alla morosità nel pagamento del canone pattuito. È un procedimento speciale, tendenzialmente più rapido rispetto alle altre procedure, attivabile nel caso di persistente carenza nei pagamenti dei canoni locatizi.

Quali sono i presupposti per poter intimare uno sfratto?

I presupposti per poter notificare uno sfratto per morosità sono:

  1. esistenza di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo o commerciale;
  2. mancato pagamento del canone di locazione: la misura viene stabilita – per gli immobili ad uso abitativo dalla L n. 392/1978, in una mensilità decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, o – nel termine previsto – dal mancato pagamento degli oneri accessori se l’importo non pagato supera quello di due mensilità del canone. Per le locazioni ad uso diverso da quello abitativo, come quelle commerciali, rimane operante il criterio dell’inadempimento di “non scarsa importanza”, di cui all’art. 1455 c.c., secondo il quale “Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra”.

Come si può evitare o posticipare lo sfratto?

Il conduttore può evitare o posticipare lo sfratto per morosità costituendosi in giudizio, saldando il pagamento di tutte le mensilità dovute, oppure chiedendo al Giudice il c.d. termine di grazia (in sostanza una proroga del termine per sanare la morosità).

Il termine di grazia può essere concesso per un massimo di tre volte, e solo relativamente allo sfratto da immobili ad uso abitativo.

Cos’è la morosità incolpevole?

Se il conduttore non dispone dei mezzi per pagare il canone, è possibile, in alcuni casi, che si configuri la c.d. morosità incolpevole.

Per morosità incolpevole si intende una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione al verificarsi di eventi determinati:

  1. perdita del lavoro a seguito di licenziamento;
  2. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
  3. cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  4. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
  5. cessazioni di attività libero-professionali o di imprese regolarmente registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
  6. malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Cosa può fare il conduttore moroso incolpevole?

Il conduttore che si trovi in stato di morosità incolpevole può chiedere al proprio Comune di appartenenza di accedere ai contributi statali, Fondo per i morosi incolpevoli, (nei limiti della concreta disponibilità), purché il richiedente:

  1. abbia un reddito Isee non superiore a 35.000,00 euro o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore Isee non superiore a 26.000,00;
  2. sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
  3. sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, con esclusione di immobili di valore appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, cioè le abitazioni signorili, le ville e i castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici e risieda nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
  4. abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell’Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’Unione, possieda un regolare titolo di soggiorno.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, oppure con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.

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il D.P.C.M. 22 marzo 2020, così come modificato dal Decreto MISE 25.03.2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero te…

In quali casi è possibile avvalersi della deroga?

Il D.P.C.M. 22 marzo 2020  all’art. 1 prevede tre differenti ipotesi di deroga; la prima, dettata dalla lettera d) prevede che “restano sempre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, […]”, la seconda, dettata dalla lettera g) prevede che “sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti( salvo il caso in cui la continuità dell’impianto serva per garantire un servizio pubblico essenziale) e la terza, dettata dalla lettera h) prevede che “sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale”.

Come avvalersi della deroga?

In linea generale, affinché nelle ipotesi sopra descritte l’impresa possa avvalersi delle citate deroghe, risulta necessario che la medesima notifichi a mezzo p.e.c. apposita comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva(comunicazione che dovrà riportare anche in maniera specifica le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite).

Come si svolge l’iter di istruttoria prefettizia?

Il Prefetto, ricevuta la comunicazione, può sospendere le attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste dal D.P.C.M. al fine dell’ottenimento delle deroghe di cui alle lettere d) g) h) e ne dà informativa ai Ministeri competenti, nonché al Presidente della Regione (o Presidente Provincia autonoma) e alle forze di Polizia.

Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione notificata dall’impresa.

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Le misure straordinarie adottate per far fronte all'emergenza sanitaria "COVID 19", pur non interferendo sui rapporti giuridici di natura privata, potrebbero incidere (o aver già inciso) sulla capacità di es…

Il nostro ordinamento prevede alcune ipotesi in cui un contratto può essere risolto al verificarsi, successivamente alla sua stipulazione, di eventi imprevedibili e straordinari. I provvedimenti governativi adottati dalle autorità competenti a fronte dell’emergenza sanitaria COVID-19 sono da considerarsi eventi imprevedibili e straordinari tali da poter giustificare la risoluzione di contratti e/o l'estinzione delle obbligazioni in essere.

Nello specifico, al verificarsi di fatti oggettivamente imprevisti ed imprevedibili che rendano l'esecuzione della prestazione contrattuale onerosa e/o impossibile, il debitore potrà invocare il verificarsi di:

  1. sopravvenuta impossibilità definitiva di eseguire la prestazione;
  2. sopravvenuta impossibilità temporanea di eseguire la prestazione;
  3. eccessiva onerosità sopravvenuta.

Sopravvenuta impossibilità definitiva

L'obbligazione si estingue laddove, per cause non imputabili al debitore, la prestazione divenga definitivamente impossibile da eseguire. Al fine di ottenere l'estinzione dell'obbligazione, con conseguente esonero della responsabilità, l'impossibilità di esecuzione della prestazione deve avere caratteristiche precise dovendo essere: sopravvenuta, oggettiva, assoluta e non imputabile al debitore.

Sopravvenuta impossibilità temporanea

Nel caso in cui la prestazione divenga solo temporaneamente impossibile da eseguire, l'obbligazione contrattuale non si estingue ma viene sospeso l’obbligo dell’adempimento, con esclusione della responsabilità del debitore per il ritardo.

Eccessiva onerosità sopravvenuta

L'obbligazione diviene eccessivamente onerosa quando avvenimenti straordinari ed imprevedibili (tali, nel caso di specie, sono sia i provvedimenti emanati dal Governo sia l'emergenza sanitaria in sé) impongano all'obbligato un sacrificio economico che eccede la normale alea del contratto (da valutarsi caso per caso).

A differenza dell’impossibilità della prestazione, l’eccessiva onerosità sopravvenuta non produce alcun effetto liberatorio automatico (e, quindi, non risolve di diritto il contratto). La risoluzione del contratto, in mancanza di accordo tra le parti (riduzione ad equità del contratto), va accertata e dichiarata giudizialmente.

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Il DL “Cura Italia” prevede una serie di misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario: tra queste appare degna di nota la cd. Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, sancita…

Il D.L. Cura Italia, all’art. 54, ha disposto la cd. Attuazione del Fondo Solidarietà mutui “prima casa”, derogando, in forza dell’emergenza sanitaria in fieri, alla ordinaria disciplina del cd. Fondo Gasparrini, già istituito con la Legge 244/2007, che prevede il diritto, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

Quali novità al tempo dell’emergenza sanitaria?

In seguito all’emergenza COVID-19 e grazie all’ intervenuta pubblicazione in G.U. del Decreto Attuativo del citato art. 54 del D.L. Cura Italia, l’operatività del fondo Gasparrini è stata estesa, consentendo di accedere al medesimo anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.

Come accedere al Fondo Gasparrini?

Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento dello stesso, deve prendere contatto con la banca che ha concesso il mutuo, la quale dietro presentazione della documentazione necessaria procede alla sospensione del finanziamento

Per tutte le ipotesi di accesso al Fondo:

  1. non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
  2. è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi);
  3. è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Quale modulo occorre presentare e con quali modalità?

È stata di recente pubblicata la nuova modulistica, aggiornata e semplificata rispetto al modello precedente, per presentare la domanda di sospensione del mutuo tramite l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.

Per facilitare e velocizzare ulteriormente le procedure, il nuovo modello, reperibile sui siti del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap e dell’Albi, potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.