Decreto Milleproroghe 2026: le principali novità fiscali e societarie per le PMI
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Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 all’art. 1 prevede tre differenti ipotesi di deroga; la prima, dettata dalla lettera d) prevede che “restano sempre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, […]”, la seconda, dettata dalla lettera g) prevede che “sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti”( salvo il caso in cui la continuità dell’impianto serva per garantire un servizio pubblico essenziale) e la terza, dettata dalla lettera h) prevede che “sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale”.
In linea generale, affinché nelle ipotesi sopra descritte l’impresa possa avvalersi delle citate deroghe, risulta necessario che la medesima notifichi a mezzo p.e.c. apposita comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva(comunicazione che dovrà riportare anche in maniera specifica le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite).
Il Prefetto, ricevuta la comunicazione, può sospendere le attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste dal D.P.C.M. al fine dell’ottenimento delle deroghe di cui alle lettere d) g) h) e ne dà informativa ai Ministeri competenti, nonché al Presidente della Regione (o Presidente Provincia autonoma) e alle forze di Polizia.
Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione notificata dall’impresa.
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