Decreto Milleproroghe 2026: le principali novità fiscali e societarie per le PMI
Scopri le misure del Decreto Milleproroghe 2026 per le PMI: rinvio riforma fiscale, assemblee a distanza, Fondo di Garanzia.
Nel dibattito sulla pianificazione societaria dei gruppi a controllo familiare, la società semplice (s.s.) emerge come istituto di confine: giuridicamente flessibile e privatistico, ma fiscalmente opaco e limitato. La sua riscoperta deriva dall’esigenza di proteggere l’unità del controllo in presenza di più eredi e di regolare la continuità gestionale oltre il fondatore.
Nel contesto della riorganizzazione di gruppi societari a controllo familiare, la società semplice rappresenta uno strumento sempre più utilizzato per finalità di governo unitario, pianificazione successoria e protezione del controllo, spesso evocando trascorsi utilizzi in gruppi familiari caratterizzati dalla presenza di capitani di industria parte della storia economica e di impresa italiana ed internazionale.
Il riferimento evoca le vicende societarie delle famiglie Agnelli e Berlusconi, troppo spesso nominate come esempio pratico di utilizzo dello strumento giuridico della società semplice, seppur in ambiti diversi e caratterizzati da bisogni e peculiarità difficilmente ripetibili in altre situazioni imprenditoriali.
Caso Agnelli (Exor):
→ Utilità: assicurare unitarietà del voto in assemblea Exor, definire meccanismi di governance familiare (successioni, rappresentanze, prelazioni), e gestire redistribuzioni patrimoniali interne senza alterare il controllo effettivo.
Caso Berlusconi (Fininvest):
→ Una s.s. avrebbe potuto fungere da holding non operativa, con dentro le quote Fininvest, attribuendo a ciascun erede quote nella s.s. ma lasciando la gestione centralizzata.
La società semplice può essere impiegata:
La società semplice è uno strumento di governance e gestione del controllo, non operativo. Pur essendo priva di personalità commerciale, la società semplice offre flessibilità statutaria, riservatezza e vantaggi civilistici in ottica di continuità generazionale. Serve a tenere uniti i pacchetti azionari o le partecipazioni di famiglia, centralizzando il potere decisionale e regolando i rapporti interni tra i familiari (successioni, quote, diritti di voto, vincoli di circolazione). Quindi non si usa per “fare impresa”, ma per tenere le redini del gruppo, come una holding di controllo non commerciale.
In tal senso la società semplice consente un’ampia autonomia privata: il contratto sociale può introdurre regole su prelazioni, indivisibilità, voto unitario e amministrazione; in conseguenza si può configurare come una holding di diritto privato che concentra la volontà familiare.
La società semplice comporta sia vantaggi che svantaggi rispetto alla più utilizzata Holding Srl.
I principali vantaggi:
Alcune criticità e limiti:
La s.s. non è soggetto IRES e i redditi sono imputati per trasparenza ai soci e tassati secondo la loro aliquota marginale (23%-43%). Inoltre, essendo non commerciale, la s.s. non è soggetta a IVA o IRAP (salvo si tratti di attività agricole o di gestione immobiliare qualificata).
Dividendi
I dividendi percepiti da una società semplice sono imputati per trasparenza ai soci e qualificati come redditi di capitale. Se i soci sono persone fisiche non imprenditori, si applica direttamente la ritenuta del 26%, a titolo definitivo. Non c’è quindi doppia imposizione, ma neppure alcuna esenzione: la tassazione avviene integralmente a monte.
Nel caso di holding S.r.l., i dividendi ricevuti beneficiano dell’esenzione del 95% prevista dall’art. 89 TUIR; solo il 5% confluisce nel reddito imponibile IRES, con un carico effettivo di circa l’1,2% (5% × 24%). Tuttavia, in caso di successiva distribuzione ai soci persone fisiche, si applica un’ulteriore imposta del 26%.
La holding S.r.l., pur introducendo una doppia imposizione, si rivela fiscalmente più vantaggiosa per la gestione di dividendi e plusvalenze all’interno di un gruppo, grazie alle aliquote intermedie ridotte.
Plusvalenze da vendita di assets partecipativi
La Participation Exemption (art. 87 TUIR) non si applica, poiché la società semplice non è soggetto IRES. Le plusvalenze da cessione di partecipazioni sono tassate integralmente come redditi diversi (26%) in capo ai soci. L’assenza di PEX rende la società semplice inadatta come veicolo dinamico di investimento. Al contrario, la Holding S.r.l. gode di PEX.
Successione e donazione
Il trasferimento delle quote di una società semplice che detiene partecipazioni di controllo in società operative beneficia dell’esenzione ex art. 3, co. 4-ter, D.Lgs. 346/1990, se il controllo è mantenuto per 5 anni. In ottica successoria, la società semplice è coerente con l’art. 3, co. 4-ter, D.Lgs. 346/1990, consentendo l’esenzione da imposta di successione e donazione.
La società semplice offre un elevato grado di riservatezza e flessibilità gestionale, ma risulta meno efficiente dal punto di vista fiscale. Diversamente, la holding in forma di S.r.l. consente di beneficiare di importanti vantaggi tributari, come le esenzioni su dividendi e plusvalenze (PEX).
La scelta tra i due modelli dipende dagli obiettivi che il gruppo familiare intende perseguire.
| Profilo | Società semplice | Holding S.r.l. |
| Responsabilità | Illimitata e solidale dei soci (in genere rischio basso perché attività non commerciale) | Limitata al capitale |
| Attività consentite | Solo attività non commerciale (gestione patrimoniale, partecipazioni, immobili) | Anche attività commerciale, gestione dinamica delle partecipazioni |
| Governance | Molto flessibile, modellabile nel contratto sociale | Regolata da norme societarie più rigide (statuto, assemblee, CDA) |
| Trasparenza pubblica | Nessuna pubblicità o deposito bilanci | Obbligo di bilancio e iscrizione Registro Imprese |
| Successione e vincoli familiari | Regole personalizzate (indivisibilità, prelazioni, amministrazione unificata) | Più formale; alcuni vincoli solo tramite patti parasociali |
| Costi e burocrazia | Minimi, salvo complessità del patto sociale | Maggiori (bilancio, organi, revisione se grande) |
| Immagine “istituzionale” | Privata, riservata | Più credibile verso banche e terzi |
Seguendo una prassi evoluta può essere adottata una struttura a due livelli:
Questa architettura permette di mantenere la governance familiare unificata e, al contempo, beneficiare dei vantaggi fiscali intermedi offerti dal regime IRES.
| Obiettivo | Struttura ideale |
| Tenere uniti rami familiari, regolare poteri e successione | Società semplice |
| Ricevere e ridistribuire dividendi in modo fiscalmente efficiente | Holding S.r.l. |
| Cedere partecipazioni con plusvalenze | Holding S.r.l. |
| Mantenere riservatezza e governance familiare | Società semplice |
| Gestire rischi, responsabilità e operazioni infragruppo | Holding S.r.l. |
| Ottimizzare passaggio generazionale del controllo | Società semplice |
In sintesi, la società semplice assicura coesione, riservatezza e continuità generazionale, mentre la holding S.r.l. garantisce efficienza fiscale, protezione patrimoniale e flessibilità operativa.
La società semplice è indicata per gruppi con orizzonte di lungo periodo e logica conservativa, soci persone fisiche non imprenditori, e che privilegiano coesione e continuità del controllo. Quando invece si perseguono obiettivi di efficienza fiscale o operazioni dinamiche, la holding S.r.l. resta preferibile.
In tal senso la s.s. va vista come strumento per il governo familiare e successorio del gruppo, ma non è fiscalmente efficiente per la gestione di dividendi e capital gain. La holding S.r.l., invece, è fiscalmente più efficiente, ma sovente più rigida, pubblica e talvolta più onerosa.
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