Decreto Milleproroghe 2026: le principali novità fiscali e societarie per le PMI
Scopri le misure del Decreto Milleproroghe 2026 per le PMI: rinvio riforma fiscale, assemblee a distanza, Fondo di Garanzia.
Con l'imminente scadenza del 31 ottobre 2024, le imprese ed i professionisti di minori dimensioni sono chiamati a considerare l’adesione al Concordato Preventivo Biennale. Introdotto dal D.Lgs. 13/2024 e successivamente aggiornato con il D.Lgs. 108/2024, il concordato prevede l’adesione alla proposta di reddito di impresa e lavoro autonomo formulata dall'Agenzia delle Entrate. A tal fine, dal 20 settembre circa 2,7 milioni di partite Iva soggette agli Isa riceveranno nel proprio cassetto fiscale un avviso che indicherà la presenza di un misuratore dell’affidabilità fiscale risultante dalle dichiarazioni presentate.
Possono accedere al CPB i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che svolgono l’attività in Italia con ricavi e compensi non superiori a € 5.164.569:
La disciplina, pur essendo unitaria, è differenziata per i soggetti ISA e per i forfetari tenendo conto delle diverse caratteristiche delle due tipologie di soggetti, anche in ordine alle diverse informazioni in possesso da parte dell’Agenzia Entrate.
Il contribuente è libero o meno di accettare la proposta del fisco che è rilevante ai fini delle imposte dirette ed Irap.
Il concordato non ha alcun effetto sugli adempimenti relativi dell’IVA, che rimangono quelli ordinari previsti. Il reddito concordato ha effetto ai fini previdenziali, ferma restando la possibilità di versare i contributi sul reddito effettivo, qualora questo sia superiore.
L’accettazione della proposta vincola al rispetto del reddito concordato anche i soci o associati dei soggetti in regime di trasparenza fiscale.
Il D.Lgs. 5.8.2024 n. 108 ha modificato in parte la disciplina del concordato preventivo per quanto riguarda:
Vengono aggiunte, all’omessa dichiarazione in uno dei tre anni precedenti (2021-2022-2023) e condanna per reati, false comunicazioni sociali e riciclaggio/autoriciclaggio, le seguenti cause di esclusione per i soggetti ISA:
Il concordato cessa di avere efficacia nel periodo d’imposta nel quale il contribuente modifica l’attività esercitata (modifica ISA applicabile), nel biennio concordato rispetto al periodo precedente, o cessa l’attività.
In aggiunta per il contribuente soggetto ad ISA, è prevista la cessazione in caso di adozione del regime forfetario, realizzazione di un’operazione straordinaria e ricavi o compensi superiori a € 7.746.853. Per il soggetto in regime forfetario, invece, è prevista la cessazione in caso di ricavi o compensi superiori a € 150.000.
L’acconto d’imposta sarà calcolato per i soggetti ISA con metodo storico incrementando il maggior reddito o VAP IRAP concordato rispettivamente in misura pari al 10% o al 3%. Per i contribuenti in regime forfetario, invece, il maggior reddito concordato sarà incrementato in misura pari al 10% o al 3% per forfetari start up.
Per gli anni concordati è prevista, in via facoltativa, l’applicazione di una flat tax incrementale sul maggior reddito concordato applicata sulla differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo d’imposta precedente (2023).
In caso di soggetti ISA, l’imposta sostitutiva è differenziata in relazione al punteggio ISA.
| Punteggio ISA | Aliquota applicata |
| Inferiore a 6 | 15% |
| Pari o superiore a 6 e inferiore a 8 | 12% |
| Pari o superiore a 8 | 10% |
In caso di regime forfetario, l’imposta sostitutiva è pari al 10% o al 3% per forfetari start up.
Tra le novità anche lo slittamento al 31 ottobre, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, per aderire alla proposta nel primo anno di applicazione.
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